Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 10-04-2013
Numero provvedimento: 5323
Tipo gazzetta: Nessuna

Etichettatura in lingua russa.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale è stato chiesto il parere di questa amministrazione centrale in ordine alla richiesta relativa alla possibilità di utilizzare la sola lingua russa nell’etichettatura di vini aromatizzati (vermouth) e di vini spumanti destinati all’esportazione in Russia.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Per quanto riguarda l’etichettatura dei vini aromatizzati, si ritiene di condividere il parere di codesto ufficio, posto che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 6 ed 8, del reg. n. 1601/91, «...le indicazioni previste dal presente regolamento sono espresse in una o più lingue ufficiali all’esportazione, le indicazioni previste dal presente regolamento, ad eccezione delle denominazioni di cui al paragrafo 5, possono essere riportate anche in un’altra lingua...»: pertanto, le indicazioni previste dal reg. n. 1601/91 dovranno essere riportate in una lingua ufficiale dell’Unione europea e potranno figurare anche nella lingua russa.

Per quanto riguarda l’etichettatura dei vini spumanti, si rimanda alla nota n. 4490 del 25 marzo 2013 (che, ad ogni buon conto, si allega anche per gli uffici che leggono per conoscenza), con la quale, sull’identica materia, sono stati fomiti chiarimenti all’Assoenologi nel senso di ritenere che le indicazioni obbligatorie e facoltative (con l’eccezione dei nomi delle DOP o IGP e/o delle menzioni tradizionali) possono essere legittimamente rappresentate anche nella sola lingua russa.