Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 26-05-2010
Numero provvedimento: 5165
Tipo gazzetta: Nessuna

D.lgs n. 109/92 e successive modifiche – Sanzioni.

Si fa riferimento alla nota prot. 3592 del 20 aprile 2010 di codesto ufficio nella quale è stato chiesto di conoscere se quanto rappresentato da questa amministrazione centrale con nota prot. 24283 pos. 5 del 20 dicembre 2004 in merito alla responsabilità delle violazioni sull’etichettatura da parte dei partecipanti al circuito commerciale di un prodotto alimentare, deve ritenersi ancora applicabile.

Nel premettere che dalla data della nota in ultimo citata ad oggi non sono intervenute modifiche alle disposizioni sanzionatorie previste dai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 18 del D.lgs n. 109/92, si precisa che le stesse si applicano anche ai distributori/rivenditori del prodotto alimentare che presenti irregolarità dagli stessi conoscibili e, pertanto, coautori dell’illecito. Invero, non si ritengono riconducibili al commerciante le violazioni sull’etichettatura che si riferiscono ad una caratteristica intrinseca del prodotto preconfezionato commercializzato nella confezione originale, qualora detta caratteristica non possa essere «conoscibile» da parte del commerciante stesso.

Per quanto sopra, nell’evidenziare che la responsabilità del detentore del prodotto irregolarmente etichettato non possa essere ricondotta sempre e in assoluto al medesimo soggetto, sarà opportuno valutare la sussistenza di tale responsabilità caso per caso e in relazione alla singola fattispecie concreta.