Cessione vinacce in conto lavorazione tra distillerie autorizzate per cause riferibili alla forza maggiore.
Si fa riferimento alla nota di codesta associazione del 10 marzo 2014, relativa all’oggetto. Al riguardo, si fa presente che la normativa comunitaria stabilisce che i sottoprodotti della vinificazione debbano essere eliminati e prescrive che gli stessi siano ottenuti nel rispetto delle pratiche enologiche autorizzate secondo quanto disciplinato nel reg. n. 1308/13 (all. VIII parte II lettera D). Tuttavia l’Unione europea lascia liberi gli
Stati membri di decidere di adempiere all’obbligo attraverso la distillazione, così come indicato all’articolo 23 daI reg. n. 555/08. A livello nazionale, l’adempimento all’obbligo dell’eliminazione dei sottoprodotti, è regolamentato dal D.m. 27 novembre 2008 e dalla legge 82/06 (art. 14), che al riguardo forniscono puntuali indicazioni.
Tuttavia, con riferimento all’argomento in oggetto, si ritiene che nulla osti alla richiesta di codesta associazione purché vengano rispettati i seguenti adempimenti:
1) la distilleria che intende avvalersi della lavorazione per conto presso altra distilleria, deve informarne gli uffici periferici dell’Ispettorato, competenti per territorio, prima dell’inizio dei trasferimenti di vinaccia, trasmettendo un programma di massima di trasferimento delle vinacce da lavorare per conto, nel quale deve essere indicato il periodo di tempo entro cui avverranno detti trasferimenti e le distillerie interessate;
2) la distilleria «cedente», prima di ogni trasferimento, effettua una comunicazione preventiva agli uffici periferici dell’ispettorato competenti per il luogo di spedizione e di ricezione, da inviare per fax o posta elettronica, almeno il quarto giorno antecedente la spedizione delle vinacce. Tale comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
• nome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale della distilleria speditrice;
• data in cui si intende effettuare il trasporto;
• natura e quantità del prodotto trasportato;
• nome o ragione sociale, indirizzo, partita IVA o codice fiscale della distilleria destinataria;
3) la distilleria «cedente» provvede ad annotare lo scarico delle vinacce avviate in conto lavorazione nel registro di carico/scarico dei prodotti vitivinicoli prescritto ai sensi del reg. n. 436/09;
4) il trasporto delle vinacce deve avvenire previa emissione del prescritto documento di accompagnamento vitivinicolo. Una copia di tale documento, ai sensi dell’art. 29 del reg. n. 436/09 e successive modificazioni, deve essere inviata a cura della distilleria «cedente» entro il giorno successivo a quello di partenza e con i mezzi più rapidi, all’ufficio periferico dell’Ispettorato territorialmente competente per il luogo di spedizione;
5) la distilleria destinataria provvede a prendere in carico nel registro di carico/scarico dei prodotti viti vinicoli, tenuto ai sensi del citato reg. n. 436/09 e successive modificazioni, su un apposito conto lavorazione, le vinacce ricevute e scortate dal documento di accompagnamento vitivinicolo sopra indicato.
Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che i sottoprodotti della vinificazione sono sottoposti a precise prescrizioni che rispondo, tra l’altro, alla necessità di assicurare tracciabilità e controlli puntuali. Pertanto, la deroga prospettata con la presente, deve intendersi limitata e circoscritta alla specifica fattispecie indicata da codesta associazione (rottura dell’impianto di distillazione) e non deve in alcun modo essere recepita come applicabile tout-court. I casi specifici dovranno essere oggetto di apposite dettagliate richieste che saranno, di volta in volta, esaminate e valutate opportunamente.