Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 31-07-2014
Numero provvedimento: 1311
Tipo gazzetta: Nessuna

Utilizzo di sigle in alternativa alla denominazione/ragione sociale sulle etichette dei vini.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale codesto ufficio ha chiesto chiarimenti in ordine all’argomento indicato in oggetto.

In particolare, è stato chiesto se la menzione in etichetta della ragione sociale in sigla che nel corpo della visura camerale non compare come abbreviazione in corrispondenza della «denominazione sociale», ma sotto la voce «altri riferimenti statutari» si pone in contrasto con le disposizioni contenute nell’articolo 4 del D.m. 13 agosto 2012.

Al riguardo, si fa presente che l’art. 4, comma 1, del D.m. 13 agosto 2012 ha previsto che: «Ai sensi dell’art. 56, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (reg. n. 607/09), si intende per nome dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell’importatore, il nome o la ragione sociale indicata per esteso; in alternativa, è consentito riportare la forma abbreviata a condizione che essa risulti dall’atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l’ufficio del registro delle imprese, sotto la voce “denominazione”».

Pertanto, sussiste l’obbligo di indicare nell’etichettatura il nome o la denominazione/ ragione sociale dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell’importatore in forma estesa oppure abbreviata.

Peraltro, al di là di una lettura limitata al solo senso letterale, considerati i preminenti aspetti di diritto sostanziale contenuti nelle norme sopra menzionate in relazione all’interesse giuridico tutelato, deve ritenersi lecito l’utilizzo di abbreviazioni o sigle, documentate nella visura camerale, ivi comprese quelle che non figurano sotto la voce «denominazione», a condizione che tali abbreviazioni o sigle corrispondano a quelle identificative della ragione/denominazione sociale.

Resta esclusa, invece, la possibilità di indicare qualsiasi altra dicitura o sigla (sinonimi, marchi, abbreviazioni, denominazioni di prodotti e similari), che non corrisponda alla sigla della denominazione/ragione sociale.

L’utilizzo delle diciture o sigle non corrispondenti alla denominazione/ragione sociale, costituisce violazione del combinato disposto di cui all’art. 56, paragrafo 2, del reg. n. 607/09 e dell’art. 4, comma 1, del D.m. 13 agosto 2012, sanzionato a norma dell’art. 1, comma 8, del D.lgs n. 260/00.

Per quanto riguarda la richiesta concernente l’indicazione, nel caso dell’utilizzo delle sigle, della forma giuridica, si è dell’avviso che quest’ultima possa essere omessa, posto che la definizione fornita nella circolare del ministero dello Sviluppo economico n. 3668/C del 27 febbraio 2014 (s.o. n. 23 alla G.u. n. 63 del 17 marzo 2014), ai fini della compilazione del modello S1, prevede che «per sigla si intende anche una stringa di pochi caratteri che in modo conciso e condensato identifichi comunemente l’impresa (come ad esempio le sigle automobilistiche delle province) e non un’estesa abbreviazione della denominazione».