Distinzione fra «grappa» di origine nazionale e distillati di vinaccia di origine estera.
Pervengono a questa direzione richieste di chiarimenti circa l’applicazione delle disposizioni regolamentari riguardanti l’oggetto. In particolare, in relazione alla necessità di discriminare l’acquavite di vinaccia prodotta nel territorio nazionale da quella di altri paesi, è stato chiesto:
a) se debba essere tenuta una distinta contabilità di fabbrica;
b) se debbano essere apposte specifiche indicazioni sui documenti di accompagnamento (DAA e DAS) circa l’origine del prodotto, se nazionale o di altri Paesi;
c) quale contrassegno debba essere applicato ai contenitori dell’acquavite prodotta negli altri Paesi;
d) se, sull’etichetta, debba essere utilizzata la denominazione «grappa» solo per il prodotto di origine italiana.
Al riguardo, si premette che il regolamento n. 1576/89 all’articolo 1, al paragrafo 4, lettera f), punto 2, prevede che la denominazione «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «grappa» unicamente per la bevanda spiritosa prodotta in Italia e che il Dpr 16 luglio 1997 n. 297 regolamentando a livello nazionale la produzione e la commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori, all’articolo 9, nel definire la «grappa», ha precisato che il prodotto deve essere ottenuto da materie prime ricavate da uve prodotte, vinificate e distillate in Italia.
In relazione a quanto sopra, tenuto conto della necessità di consentire anche i controlli di natura extra-fiscale, si fa presente quanto appresso:
a) ai fini dell’utilizzazione della denominazione «grappa» è necessario contabilizzare tale prodotto separatamente dalle altre acquaviti di vinaccia, con la finalità di diversificare il prodotto italiano da quello di altri paesi;
b) sulla scorta delle previsioni regolamentari di cui al già citato Dpr n. 297, gli operatori nazionali apporranno sui documenti fiscali di accompagnamento (DAA e DAS) l’indicazione di grappa, nel caso di acquaviti di vinaccia nazionali rispondenti ai richiesti requisiti, mentre, in tutti gli altri casi, essi apporranno la sola indicazione di acquavite di vinaccia;
c) fino all’emanazione del D.m. previsto all’articolo 13 della TU sulle accise, sui contenitori dell’acquavite di vinaccia di provenienza estera dovrà essere applicato il contrassegno previsto dall’articolo 17 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, nonostante che l’indicazione riportata dallo stesso si riferisca alla sola «grappa»;
d) ai sensi dell’art. 31 del testo unico sulle accise «i prodotti alcolici sono posti in vendita condizionati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti»; pertanto qualora le esigenze commerciali imponessero di specificare sull’etichetta l’origine del prodotto, ci si dovrà attenere a quanto previsto dal già citato Dpr n. 297 che riserva la denominazione «grappa» al solo prodotto italiano.