Organo: Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 20-11-1998
Numero provvedimento: 163
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 16-12-1998
Numero gazzetta: 293

Norme di applicazione del reg. n. 1576/89 (ora reg. n. 110/08) relativo alle bevande spiritose e del Dpr 16 luglio 1997 n. 297.

(Circolare 20/11/1998, pubblicato in G.U. 16 dicembre 1998, n. 293)

Con la presente circolare vengono fornite talune informazioni resesi necessarie per la puntuale e corretta applicazione del regolamento nazionale da parte delle aziende interessate e degli organi di controllo e di vigilanza.

Articolo 1.

Prevede la definizione di «acquavite», estremamente importante in quanto, nel regolamento comunitario, pur venendo menzionata in più casi, l’acquavite non viene definita.

Detta definizione, ripresa dalla legge n. 1559/51, è utile per individuare le bevande che, ai sensi del D.l. 27 gennaio 1992, n. 109, non riportano la denuncia degli ingredienti.

La definizione generale riportata all’articolo 1 viene poi ripresa negli articoli 5, 9 e 16 mediante l’integrazione con specifiche disposizioni concernenti le singole acquaviti.

Per «fermentati di sostanze zuccherine o saccarificate» si intendono sia i diversi tipi di frutta messi in fermentazione, sia i mosti, sia i prodotti fermentati sia i sidri.

Le norme in parola si aggiungono alle disposizioni del regolamento comunitario: esse sono destinate a completarle.

Nei limiti in cui sono destinate, però, alla tutela della denominazione specifica di una bevanda, riservata alla produzione realizzata in Italia, esse stabiliscono prescrizioni più severe, vincolanti rispetto al regolamento comunitario.

Per le grappe a indicazione geografica, ad esempio, il reg. n. 297/97 prescrive il titolo alcolometrico di almeno 40% vol, per cui un contenuto d’alcol inferiore, purché di almeno 37,5% vol fa perdere il diritto all’uso della denominazione riservata, ma la bevanda può pur sempre essere denominata «grappa» senza altra aggiunta.

Articolo 2.

Vengono consentite, per tutte le acquaviti, le tradizionali pratiche correttive previste in via generale, in applicazione di quanto richiesto all’articolo 4, comma 1, del regolamento comunitario. Nelle singole definizioni sono, tuttavia, riportate talune limitazioni.

Le disposizioni di tale articolo non vanno intese, quindi, come una deroga bensì come un completamento della norma comunitaria.

Se un’azienda ha bisogno, ad esempio, di correggere il gusto del brandy o dell’acquavite di vino mediante l’impiego di sostanze aromatizzanti, di cui la norma comunitaria consente l’uso, tali sostanze possono essere utilizzate anche se l’articolo 2 del regolamento nazionale non ne fa menzione. Viceversa, lo stesso uso non può essere considerato lecito per le acquaviti di frutta, il cui aroma tipico deve derivare esclusivamente dal frutto di riferimento.

Articolo 3.

Al comma 1 viene consentita l’aggiunta del frutto intero dalla cui distillazione è stata ottenuta l’acquavite.

Al riguardo si ritiene utile precisare che, non essendo il frutto destinato al consumo, nella presentazione del prodotto non è richiesta l’indicazione della quantità di frutta, né l’indicazione del termine minimo di conservazione, trattandosi pur sempre di una acquavite al cui contenuto in alcol si applicano le tolleranze prescritte dall’articolo 10 del D.l. n. 109/1992.

Si precisa ancora che le caratteristiche organolettiche dell’acquavite di frutta devono derivare solo ed esclusivamente dalla materia prima distillata e non da eventuale aromatizzazione. Di conseguenza, l’uso di sostanze aromatizzanti è vietato.

Articoli 9 e 10.

Il regolamento comunitario riserva la denominazione «grappa» all’acquavite di vinaccia prodotta in Italia, senza alcuna ulteriore precisazione.

Il regolamento nazionale completa la disposizione comunitaria, precisando che la «grappa» deve provenire da materie prime italiane lavorate in Italia e deve essere inoltre invecchiata in Italia, se viene evidenziato nell’etichettatura un periodo di invecchiamento.

Sono specificati anche i metodi di distillazione consentiti in quanto tradizionali, nonché le caratteristiche già previste nella regolamentazione comunitaria.

Il regolamento nazionale prevede altresì la possibilità di indicare in etichetta il metodo di distillazione, continuo o discontinuo, nonché il tipo di alambicco.

Articolo 12.

Le operazioni di standardizzazione della grappa, effettuate allo scopo di assicurare caratteristiche costanti al prodotto finito, sono considerate trattamenti tecnologici se limitate nella misura del 3% del volume anidro all’uso di aromi naturali provenienti dalle materie prime utilizzate.

Articolo 18.

Le grappe si distinguono in:

a) grappe a denominazione geografica, di cui all’allegato II del reg. n. 1576/89;

b) grappe ottenute da materie prime provenienti dalla produzione di vini DOCG, DOC e IGT;

c) grappe a indicazione geografica;

d) grappe di vitigno.

Le grappe a denominazione geografica sono ottenute nelle zone geografiche indicate nell’etichettatura. Salvo che per le operazioni di imbottigliamento, che possono essere effettuate ovunque, tutte le altre operazioni devono essere effettuate nella zona di origine e le materie prime devono essere ottenute da uve prodotte e vinificate nella stessa zona.

La mancanza di uno di detti requisiti fa venire meno il diritto all’uso della denominazione geografica, ma non quella di grappa se l’acquavite risponde ai parametri di cui all’articolo 9.

Per quanto riguarda le grappe a indicazione geografica si osserva che, nel rispetto del principio codificato nell’allegato II del reg. n. 1576/89 (denominazioni geografiche regionali), non sono consentite altre denominazioni con riferimento regionale, salvo i casi in cui la grappa sia ottenuta da materie prime provenienti da vini DOCG, DOC e IGT regionali, quali «grappa Toscana».

Tuttavia, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del citato reg. n. 1576/89, la denominazione grappa può essere completata da indicazioni riferite a zone geografiche diverse purché tali da non creare confusione con quelle di cui al capoverso precedente e da non indurre in errore il consumatore.

Per queste grappe non vi è l’obbligo della distillazione nella zona geografica indicata in etichetta.

Per quanto riguarda le disposizioni di produzione e di vendita a cui attenersi a seconda della denominazione, si deve sempre fare riferimento alla gerarchia delle fonti normative, per cui il classamento che ne deriva è il seguente: grappa a denominazione geografica (Piemonte, Lombardia ecc.); grappa a denominazione di un vino DOCG, DOC e IGT (Asti, Prosecco ecc.); grappa a indicazione geografica; grappa a denominazione di vitigno. Ne consegue che, per esempio, pur avendo il Piemonte una DOC regionale, ma prevalendo su di essa la denominazione geografica sancita dal reg. n. 1576/89, la grappa Piemonte si ottiene esclusivamente da materie prime ricavate da uve coltivate in Piemonte e distillate in regione. Lo stesso dicasi per l’Asti: non si può fare grappa con vinacce di uve varie maturate nel comune di Asti, essendoci la denominazione di una DOCG; la grappa che porta lo stesso nome deve essere fatta solo con le vinacce di dette uve provenienti dai territori delimitati dal disciplinare redatto per il vino.

Per quanto riguarda la grappa di vitigno si osserva che non è consentito porre in evidenza nella denominazione di vendita più di due vitigni. Nessun vitigno può essere indicato nella denominazione di vendita se presente in misura inferiore al 15% in peso della materia prima avviata alla distillazione. Infatti, un limite inferiore al 15% è considerato solo tolleranza di vitigno. Esempi:

a) Prosecco 90%, Chardonnay 10% = grappa di Prosecco;

b) Prosecco 80%, Chardonnay 20% = grappa di Prosecco e di Chardonnay;

c) Prosecco 40%, Chardonnay 60% = grappa di Chardonnay e di Prosecco.

In riferimento alle grappe e all’acquavite d’uva ottenute da materie prime provenienti da vitigni consentiti solo in determinate zone geografiche, di cui si vuole dare menzione in etichetta, l’origine deve essere documentata; le operazioni di distillazione possono essere effettuate anche fuori di dette zone ma, in tal caso, non può essere fatto alcun riferimento in etichetta alle denominazioni geografiche di cui all’allegato II del reg. n. 1576/89.

Ulteriori precisazioni

I - Tolleranza del 15% delle materie prime.

In relazione a quanto previsto al comma 2, lettere a), b) e c) dell’articolo 18, relativo al riferimento alla denominazione di vendita, che fissa il limite minimo dell’85% in peso di materie prime provenienti dalla vinificazione, si ritiene utile precisare, per quanto riguarda le grappe, che la tolleranza del 15% si riferisce a tutte le materie prime, fecce comprese.

Quanto sopra si riferisce unicamente alla distilleria.

II - Materie prime.

Per materie prime, sia per la produzione della grappa sia per quella dell’acquavite di vinaccia, si intendono le vinacce e le fecce da utilizzare nella proporzione fissata all’articolo 10.

III - Volume dell’alcol anidro.

Circa il comma 3 dell’articolo 18 si chiarisce che l’espressione del volume di alcol anidro ricavato è quella rilevata al momento dell’accertamento, non essendo tecnicamente possibile determinarla contestualmente alla rilevazione del volume idrato.

IV - Uve Noah e Isabella.

L’uso di tali uve nella produzione dell’acquavite d’uva non pone problemi, essendo da considerare «frutta».

Anche l’uso delle vinacce di tali uve per la produzione di grappa è da considerarsi consentito, sempre che le uve siano state utilizzate per la fabbricazione di prodotti diversi dal vino, quali i succhi di uva conformi alle disposizioni del Dpr 18 maggio 1982, n. 489, e successive modificazioni.

Tali prodotti, acquavite d’uva e grappa, rientrano nella categoria dei prodotti industriali, fuori dall’allegato II del trattato di Roma e a essi si applicano le disposizioni previste dalla direttiva n. 79/112 e successive modificazioni attuate in Italia con D.lgs 27 gennaio 1992, n. 109. A tal fine va tenuto presente che le qualificazioni da riportare nell’etichettatura, in particolare nella denominazione di vendita, devono essere tali da informare correttamente il consumatore, osservando gli usi e le consuetudini nazionali o locali. La denominazione, ad esempio, acquavite d’uva Isabella per il consumatore italiano può non essere informativa, ma se si aggiunge un’ulteriore specificazione quale «uva fragola» o viceversa si offre un messaggio chiaro sulla natura del prodotto per soddisfare le esigenze del consumatore.

Lo stesso principio ovviamente non può essere applicato nel settore vitivinicolo che risponde a regole molto specifiche e dettagliate.

V - Rettifica.

Con riferimento al comma 2, lettera b), ultimo rigo, dell’articolo 18, le parole «5%» devono leggersi «15%», trattandosi di un errore di stampa già rettificato nella G.u. della repubblica italiana n. 217 del 17 settembre 1997.

VI - Commercio.

Le aziende che provvedono solo all’imbottigliamento e alle relative operazioni connesse, quali diluizione, refrigerazione e filtrazione, soggiacciono alle stesse regole prescritte per

i produttori.

VII - Denominazioni e declassamento.

Una grappa a denominazione geografica o a indicazione geografica può essere designata anche con il nome del vitigno o dei vitigni dalle cui vinacce è stata ottenuta. Per esempio: grappa del Veneto di Pinot e Chardonnay. A livello di distillatore verrà dunque presa in carico con la denominazione completa. Potrà comunque essere ceduta all’acquirente anche con una sola delle denominazioni (per esempio grappa di Pinot e Chardonnay) o semplicemente come grappa, in virtù del principio che il declassamento è consentito in ogni sua forma.

VIII - Acquavite di vinaccia.

Le disposizioni previste per la grappa agli articoli 10, 12, 13 e 18 del regolamento nazionale si applicano anche all’acquavite di vinaccia.

IX - Accertamenti.

Con riferimento all’art. 9 tutti gli organi di controllo e di vigilanza (UTF, laboratori delle dogane ecc.) sono tenuti a identificare il prodotto, nell’ambito di tutti gli atti di loro competenza, con la denominazione «grappa». Parallelamente tutti gli operatori della filiera (distillatori, imbottigliatori ecc.) dovranno tenere una contabilizzazione del prodotto «grappa» separato dall’»acquavite di vinaccia».

Non occorre tuttavia che le vinacce o le fecce, se provenienti da una cantina ubicata in Italia, siano accompagnate da documenti recanti l’indicazione del nome della materia prima seguito dall’aggettivo «italiane».

X - Registri.

Ai fini degli adempimenti di cui agli artt. 10, comma 5, e 18, comma 3, e allo scopo di semplificare le operazioni di registrazione dei relativi dati, questi vanno riportati unicamente sul registro di carico delle materie prime e relativi allegati.

Su detto registro le quantità prodotte vanno espresse in volume idrato all’atto della distillazione e in volume anidro all’atto dell’accertamento.

Per quanto riguarda la detenzione delle acquaviti nei depositi fiscali, la movimentazione va indicata in analogo apposito registro vidimato dall’UTF.