Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 22-12-2016
Numero provvedimento: 95719
Tipo gazzetta: Nessuna

D.lgs 8 aprile 2010, n. 61 – art. 10, comma 3, lettere c) e d) (ora legge n. 238/16) – Autorizzazioni in deroga ad effettuare le operazioni d’imbottigliamento fuori zona – Possibilità operative.

Si riscontra la nota sopra indicata, pervenuta tramite l’ICQRF, con la quale codesto organismo di controllo ha chiesto il parere in merito alle possibilità operative connesse alle autorizzazioni in oggetto, con particolare riguardo ad eventuali operazioni tecniche e commerciali, da parte dei titolari, sulle relative partite di vino.

Al riguardo, in ordine ai quesiti posti da codesto organismo, si comunica che, conformemente alla vigente normativa dell’UE e nazionale in materia di vini DOP e IGP, la ditta imbottigliatrice, titolare dell’autorizzazione in oggetto per il relativo stabilimento:

1) può effettuare, per le partite certificate preventivamente all’uscita dalla zona di produzione, tutte le operazioni tecniche preliminari e funzionali all’imbottigliamento, nonché il coacervo di partite già certificate (in conformità alle disposizioni previste dall’art. 2, comma 2, del D.m. 11 novembre 2011);

2) può effettuare il trasferimento, per fini commerciali, di una partita di vino in questione ad altra ditta autorizzata sita al di fuori della zona di imbottigliamento delimitata, purché per la medesima partita siano rispettate, preliminarmente all’imbottigliamento, tutte le condizioni previste dal piano dei controlli della specifica DOP o IGP;

3) non può vendere una partita di vino certificata ad altra ditta non autorizzata, il cui stabilimento è ubicato al di fuori della zona di produzione. Ciò in quanto, la disciplina sull’obbligo di imbottigliamento in zona, fatte salve le disposizioni derogatorie di cui trattasi, esclude la fuoriuscita dalla zona di produzione delle partite di vino DOP o IGP non imbottigliate.

Né la ditta titolare di autorizzazione può vendere una partita di vino certificata ad altra ditta terza non autorizzata, che a sua volta intende imbottigliare per proprio conto tale partita nello stabilimento (autorizzato) della ditta venditrice. Ciò in quanto l’autorizzazione di cui trattasi, conformemente alle disposizioni richiamate in oggetto, è di carattere individuale e come tale è rilasciata dal ministero, a determinate e dimostrate condizioni di pre-uso dell’operazione di imbottigliamento, alla singola ditta imbottigliatrice o imbottigliatore. Pertanto l’autorizzazione non può essere estesa ad altro imbottigliatore, tra cui, conformemente alla definizione di cui all’articolo 56, par. 1, lett. a), del reg. n. 607/09, è da annoverare anche il soggetto giuridico che fa effettuare l’imbottigliamento per proprio conto, presso lo stabilimento di altra ditta.