Richiesta chiarimenti su indicazione imbottigliatore/produttore nell’etichettatura dei vini (art. 56 reg. n. 607/09, art. 4 D.m. 13 agosto 2012).
Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesta associazione, con riferimento all’argomento in oggetto, ha chiesto se sia possibile, nell’ambito delle indicazioni obbligatorie di etichettatura, sostituire il nome del comune relativo alla sede legale del produttore/imbottigliatore con il codice ISTAT, qualora tale azienda proceda alla produzione/imbottigliamento dei propri vini in uno stabilimento ubicato in un comune diverso e non confinante a quello dove la stessa azienda ha eletto la sede legale.
Al riguardo, si premette che, in applicazione dell’art. 56, par. 5, del reg. n. 607/09, con l’art. 4, comma 3, del D.m. 13 agosto 2012 è stato consentito di utilizzare il codice attribuito dall’ICQRF, completato dalla sigla IT, per sostituire in toto il nome o la ragione sociale e la sede legale dell’imbottigliatore/produttore e, inoltre, al 3° capoverso dello stesso comma 3 è stato consentito l’utilizzo del codice ISTAT del comune ove è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento in sostituzione del nome del comune in questione. L’utilizzo del codice ISTAT del comune è stato altresì previsto al successivo comma 4 per sostituire il nome del comune ove è ubicato lo stabilimento, qualora lo stesso nome corrisponda al nome di una DOP o IGP.
In tale situazione normativa nazionale, per la fattispecie evidenziata da codesta associazione non è conforme l’uso del codice ISTAT, in quanto tale uso è riservato a casistiche diverse (rispetto alla sostituzione del nome del comune relativo alla sede legale del produttore/imbottigliatore).
Invece, è conforme al citato disposto dell’art. 4, comma 3, primo capoverso, l’utilizzo del codice attribuito dall’ICQRF, completato dalla sigla IT, che identifica in toto il nome o la ragione sociale e la sede legale dell’imbottigliatore/produttore.
Pertanto, in luogo dell’indicazione in chiaro del comune ove è posta la sede legale del produttore/imbottigliatore, è consentito l’utilizzo del richiamato codice ICQRF, ferma restando l’indicazione in chiaro del nome o della ragione sociale della ditta (sebbene tale elemento sia già sotteso nel codice medesimo).
Si evidenzia altresì che una tale modalità di etichettatura risulta coerente al parere reso dalla Commissione UE nell’ambito della riunione del comitato di gestione OCM unica – vino – del 13 ottobre 2010, laddove in merito ad apposita richiesta effettuata dalla delegazione italiana (relativa ad analoga fattispecie a quella rappresentata da codesta associazione), la stessa Commissione ha precisato che «...non è possibile omettere l’indirizzo della sede sociale, tuttavia è consentito l’uso di un codice come previsto dall’art. 56, par. 5, del reg. n. 607/09».
Peraltro, detta soluzione è tale da fornire agli organismi di controllo tutti gli elementi di etichettatura atti ad identificare il responsabile imbottigliatore/produttore, anche in considerazione del fatto che nello stesso ambito di etichettatura viene espressamente indicato l’indirizzo dello stabilimento di imbottigliamento/produzione.