Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 21-03-2014
Numero provvedimento: 21196
Tipo gazzetta: Nessuna

Controlli in vigneto vini DOP – Supero della resa di uva per ettaro conseguente alle verifiche delle strutture di controllo autorizzate.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto ispettorato ha trasmesso la nota n. 2244 del 6 febbraio 2014 dell’ufficio territoriale di Roma relativa all’argomento in oggetto, al fine di acquisire il parere di questa direzione.

Al riguardo:

1) per la prima fattispecie, concordando con l’avviso espresso da codesto ispettorato, poi- ché per la superficie accertata la resa di uva/ha supera il limite massimo del 20% prescritto dal relativo disciplinare di produzione, si comunica che l’intera produzione perde il diritto ad essere classificata e qualificata con la DOP. Tutto ciò in conformità alle disposizioni stabilite dagli specifici disciplinari, in applicazione della disposizione generale di cui all’art. 10, comma 1, Iett. d) del D.lgs n. 61/10; riferimento ai vini DOP della regione Abruzzo, si comunica che:

– fatto salvo che ad avviso della scrivente la prescrizione della cernita delle uve di cui all’articolo 4 degli specifici disciplinari sia da ritenere un refuso ripreso dai preesistenti disciplinari, per il quale saranno effettuate con tempestività le opportune verifiche ed eventualmente la relativa modifica ai disciplinari;

- la decurtazione, ovvero la separazione del supero di resa entro il limite massimo del 20% e la sua destinazione ad altre produzioni vinicole consentite dalla vigente normativa, dovrà interessare il solo quantitativo del supero medesimo, mentre la produzione di vino ottenuta nel rispetto del limite quantitativo di resa, stabilito dallo specifico disciplinare, ha diritto ad essere classificata con la relativa DOP.

2) per la seconda fattispecie, con particolare riferimento ai vini DOP della regione Abruzzo, si comunica che:

– fatto salvo che ad avviso della scrivente la prescrizione della cernita delle uve di cui all’articolo 4 degli specifici disciplinari sia da ritenere un refuso ripreso dai preesistenti disciplinari, per il quale saranno effettuate con tempestività le opportune verifiche ed eventualmente la relativa modifica ai disciplinari;

- la decurtazione, ovvero la separazione del supero di resa entro il limite massimo del 20% e la sua destinazione ad altre produzioni vinicole consentite dalla vigente normativa, dovrà interessare il solo quantitativo del supero medesimo, mentre la produzione di vino ottenuta nel rispetto del limite quantitativo di resa, stabilito dallo specifico disciplinare, ha diritto ad essere classificata con la relativa DOP.