Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 22-02-2017
Numero provvedimento: 14233
Tipo gazzetta: Nessuna

Dpr 1 luglio 1980 e successive modifiche – Disciplinare di produzione del vino DOCG «Barolo».

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto ispettorato ha posto il quesito in merito all’applicazione dell’articolo 5 del disciplinare di produzione del vino DOCG.

In particolare, posto che:

– ai sensi del comma 3 del citato articolo 5, la resa massima in «vino finito» è del 70% e l’eventuale supero, nella misura massima del 5% non avrà diritto alla DOCG;

– ai sensi del successivo comma 4, la resa massima di «vino finito dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio» è del 68% (detto periodo di invecchiamento decorre, ai sensi del successivo comma 5, dalla data del 1° novembre dell’anno di produzione delle uve), codesto ispettorato ha chiesto se debba essere avviato all’invecchiamento obbligatorio (a decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia) il quantitativo di prodotto corrispondente alla resa massima del 70% o possa essere destinato all’invecchiamento il quantitativo massimo del 75%, comprensivo dell’esubero massimo del 5%, che non ha diritto alla DOCG, e che in ogni caso deve essere separato al massimo entro la fine del periodo di invecchiamento obbligatorio, fatto salvo che la resa di vino finito al termine del predetto periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 68%.

Al riguardo, considerato che la resa in «vino finito» del 70% di cui al citato comma 3 (da intendersi riferita al prodotto separato dalle fecce) si può conseguire successivamente alla data di inizio del periodo di invecchiamento obbligatorio (1° novembre) ed al fine di non generare problemi di ordine tecnico-enologico agli operatori, lo scrivente ritiene corretta anche la seconda opzione formulata da codesto ispettorato, in base alla quale può essere destinato all’invecchiamento il quantitativo massimo del 75%, fatto salvo che l’esubero massimo del 5% deve essere separato entro la fine del periodo di invecchiamento obbligatorio e che la resa di vino finito al termine del predetto periodo di invecchiamento non deve essere superiore al 68%.