Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» spumanti – Art. 6: utilizzo delle indicazioni riferite al tenore zuccherino residuo.
Si fa riferimento all’istanza sopra indicata con la quale codesto consorzio ha chiesto se sia possibile utilizzare nell’etichettatura e presentazione dei vini spumanti DOCG «Gavi» o «Cortese di Gavi» le indicazioni riferite al tenore zuccherino residuo, conformemente alla specifica normativa comunitaria, per i tipi da «dosaggio zero» a «extra dry», posto che nel vigente disciplinare di produzione (così come consolidato con il D.m. 30 novembre 2011 e inviato alla Commissione UE) non sono espressamente indicati i medesimi tipi, ma si fa riferimento al generico termine «secco» nell’ambito della descrizione del sapore.
Al riguardo, lo scrivente comunica che, pur in assenza della descrizione dei tipi in questione nel disciplinare, è da ritenersi conforme alla vigente normativa comunitaria l’utilizzo di ciascuno dei citati termini in etichettatura per il relativo prodotto, la cui indicazione è peraltro obbligatoria ai sensi della stessa normativa (reg. n. 1234/07, art. 118-sexvicies, e reg. n. 607/09, art. 58 e all. XIV parte A).
In tal senso, come noto a codesto consorzio, e 10 avanzata fase procedurale la modifica del disciplinare di produzione del «Gavi» DOCG, al fine di indicare in positivo i tipi di prodotto in questione.