Scheda viticoltore e controllo mediante stima della resa di uva per ettaro – Conferimento a cantine cooperative.
Si fa seguito ad alcuni quesiti pervenuti da talune strutture di controllo relativi alla richiesta di chiarimenti circa il trattamento delle fattispecie di non conformità – rilevate a seguito del controllo ispettivo – scaturenti dal mancato rispetto dei limiti di resa per ettaro rispetto a quanto previsto dai disciplinari di produzione.
In tal senso, si precisa che, a parere di questo ispettorato, il trattamento delle non conformità rilevate dovrà riguardare, in ogni caso, esclusivamente il prodotto oggetto di irregolarità.
A tal riguardo, infatti, si rammenta che il compito della struttura di controllo deve essere finalizzato, ove tecnicamente e giuridicamente consentito, alla risoluzione delle non conformità lievi – per propria natura non in grado di ingenerare presupposti di non conformità sulla materia prima e/o sul prodotto e sanabili mediante l’applicazione di un’efficace azione correttiva – ed al trattamento delle non conformità gravi, riconducibili a casi di irregolarità non risolvibili mediante un’azione correttiva, così come stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012.
Nel caso di specie, qualora i prodotti – ottenuti dalla vinificazione di uve raccolte in superfici vitate riscontrate non conformi a seguito della valutazione della resa di uva per ettaro – siano stati conferiti ad una cantina cooperativa e, pertanto, non sia possibile individuare la singola partita vinificata, né contabilmente, mediante gli strumenti di rintracciabiIità a disposizione, né fisicamente presso lo stabilimento enologico, la struttura di controllo dovrà valutare la sanabilità della singola fattispecie provvedendo all’emissione di una non conformità lieve richiedendo contestualmente al soggetto detentore la decurtazione di un quantitativo di uva o di vino pari a quello ottenuto dalle superfici irregolari.
Per le produzioni a DO, ottenute al netto della decurtazione di cui sopra, potrà essere attivato, ove nulla osti, l’iter di certificazione previsto dal decreto ministeriale 11 novembre 2011, nonché, per le produzioni ad IG, il confezionamento senza pregiudizio delle relative quantità.
Inoltre, contestualmente all’emissione della non conformità lieve a carico del soggetto detentore della partita, la struttura di controllo dovrà, previa valutazione della dichiarazione vendemmiale presentata dal socio conferente le uve, provvedere all’emissione di una non conformità grave a carico dello stesso, informando il viticoltore che il quantitativo ottenuto non potrà essere rivendicato essendo in esubero rispetto ai limiti stabiliti dal relativo disciplinare di produzione, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa nazionale in merito alla quantificazione del supero.