Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 12-03-2015
Numero provvedimento: 1724
Tipo gazzetta: Nessuna

Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti: validità dei diritti preesistenti.

L’articolo 68 del reg. n. 1308/13 detta le disposizioni transitorie per il passaggio dal regime dei diritti, vigente fino alla data del 31 dicembre 2015, al regime delle autorizzazioni, in vigore dal 1° gennaio 2016.

Nel passaggio fra i due regimi, la norma comunitaria ha stabilito che i produttori chiedano espressamente, entro il 31 dicembre 2015, che i diritti di impianto a loro concessi e non ancora utilizzati siano trasformati in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016. Gli Stati membri possono altresÌ decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta entro il 31 dicembre 2020 (decisione assunta dall’Italia con D.m. n. 1213 del 19 febbraio 2015).

Tale articolo contempla tutte le tipologie di diritto; in particolare, oltre ai diritti di reimpianto (85-decies del reg. n. 1234/07), anche i diritti di nuovo impianto (articolo 85-nonies del reg. n. 1234/07: sperimentali, piante madri marze, esproprio e ricomposizione fondiaria ed eventualmente familiari) e i diritti concessi dalla riserva (articolo 85-duodecies del reg. n. 1234/07).

In tale scenario mentre per i diritti di impianto e quelli dalla riserva viene confermata la scadenza prevista anche nel precedente reg. n. 1234/07 (due campagne successive a quella in cui il diritto era stato concesso), il reg. n. 1308/13 nulla dice in merito alla validità dei diritti di reimpianto.

Al fine di corrispondere ad una esplicita richiesta avanzata dalla scrivente, la Commissione europea ha fornito, con la comunicazione della Commissione UE n. 172494 del 15 gennaio 2015, una chiara ed univoca interpretazione in merito alla mancata espressa indicazione, nel reg. n. 1308/13, della validità dei diritti di reimpianto.

In particolare, la Commissione europea ha evidenziato che qualora non sia stata attribuita ai diritti derivanti dall’articolo 85-decies del reg. n. 1234/07 (diritti di reimpianto) espressa data di scadenza e in caso ci si avvalga della deroga che consente la trasformazione dei diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020, i medesimi diritti possono essere convertiti tutti indistintamente entro tale termine; in tal caso, si potrà procedere al reimpianto entro il 31 dicembre 2023.

Pertanto, ove ritenuto opportuno, le regioni e le province autonome possono adattare le proprie disposizioni all’interpretazione fornita dalla Commissione europea avendo, tuttavia, cura di far salva la possibilità, per i produttori che ne facciano espressa richiesta, di mantenere per i diritti già rilasciati il termine di scadenza a suo tempo attribuito.