Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 17-10-2016
Numero provvedimento: 76693
Tipo gazzetta: Nessuna

Caratteristiche al consumo di alcuni vini DOP ed IGT.

Si riscontra la nota sopra indicata con la quale codesto ICQRF, al fine di corrispondere ad analoga richiesta di un proprio ufficio territoriale, ha chiesto il parere in merito all’interpretazione da dare alle diciture relative alla caratteristica al consumo «sapore» riportate in alcuni disciplinari di vini DOP e IGT (in genere all’art. 6), quali «secco», «asciutto», «abboccato», «amabile», «dosaggio zero», «extra brut» ecc.

Al riguardo, si premette che le indicazioni organolettiche in questione, in generale sono riportate nel disciplinare nell’ambito della descrizione del sapore, mentre in alcuni casi sono omesse ed in altri casi, in particolare per i vini spumanti, sono indicate in altro contesto degli specifici disciplinari.

In tale situazione, qualora descritte nei disciplinari, indipendentemente dal contesto descrittivo, le predette indicazioni organolettiche sono connaturate al tenore degli zuccheri residui e come tali, le relative partite di prodotti, al momento della certificazione, ai fini dell’immissione al consumo, devono corrispondere al tenore di zuccheri residui previsto per ciascuna indicazione dalla vigente normativa UE e nazionale (reg. n. 1308/13, art. 119, par. 1, lett. g, e art. 120, par. 1, lett. c – reg. n. 607/09, artt. 58 e 64 e all. XIV, parte A e parte B - D.m. 13 agosto 2012, art. 10).

Detto principio è altresì valido per le partite di tutte le categorie di prodotti DOP e IGP, anche nei casi in cui i produttori interessati/confezionatori interessati non intendano far figurare in etichetta le indicazioni in questione (che sono facoltative per le categorie diverse dagli «spumanti» ).

Qualora poi dette indicazioni non siano presenti nel disciplinare, ovvero non siano di- sciplinate particolari tipi di vino riferiti al tenore di zuccheri residui, ai fini della certificazione analitica di cui all’articolo 26 del reg. n. 607/09 può ritenersi valido un qualsiasi valore compatibile con quelli riportati negli elenchi di cui alla richiamata normativa UE e nazionale per le relative categorie di prodotti. Tuttavia, per tale fattispecie, qualora si intenda far figurare in etichetta una specifica indicazione riferita al tenore zuccherino (in quanto una tale possibilità non è esclusa dal disciplinare), nel vino confezionato deve essere presente un tenore di zuccheri residui conforme a quello previsto per la stessa indicazione nella richiamata normativa.

Infine, una fattispecie particolare riguarda la descrizione delle indicazioni in questione per le tipologie spumanti di pochi disciplinari DOP che contemplano anche altre tipologie di vini, laddove, nell’ambito del sapore della tipologia spumante, è indicato il termine «secco», con la medesima descrizione utilizzata per la tipologia di «vino fermo» (che in tali casi costituisce il vino prevalente della denominazione).

In tale situazione, in considerazione del fatto che per i vini spumanti è obbligatorio riportare in etichetta l’indicazione del tenore di zuccheri residui, al fine di rispondere alle esigenze dei produttori interessati, si ritiene che, qualora nell’ambito del sapore sia indicato il solo termine «secco», il relativo disciplinare possa contemplare anche le tipologie riferite alle altre indicazioni di cui al citato allegato XIV, parte A, del reg. n. 607/09, aventi un tenore di zuccheri residui inferiore al «secco», ovvero da «brut nature» a «extra dry».