Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 29-10-2015
Numero provvedimento: 73297
Tipo gazzetta: Nessuna

Utilizzo scorte materiali imballaggio nel caso di variazione dell’organismo di controllo.

Si fa riferimento alla nota n. SOC/ ASTI/2015/212 del 6 ottobre 2015 con la quale codesto organismo di controllo ha chiesto alla scrivente amministrazione un parere in merito alla possibilità di concedere agli operatori che variano il proprio organismo di controllo la possibilità di utilizzare le scorte di materiali di imballaggio già stampati e recanti riferimento all’organismo di controllo uscente.

A tal proposito si fa rilevare che il caso in esame presenta analogie con la fattispecie di cui trattasi al paragrafo 4 dell’art. 1 del D.m. 10071 del 3 maggio 2015 «assoggettamento ad un organismo di controllo unico», sebbene in tale fattispecie sia obbligatorio per l’operatore assoggettarsi ad un unico organismo di controllo.

Il suddetto paragrafo prevede che, nel caso in cui l’operatore debba assoggettarsi ad un unico organismo di controllo, «è fatta salva la possibilità di utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, i materiali di imballaggio già stampati alla data di pubblicazione del presente decreto nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo. L’organismo di controllo prescelto e quello i cui riferimenti compaiono nel materiale d’imballaggio comunicano reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte, svolgendo se del caso, anche su richiesta dell’organismo eliminato, verifiche ispettive congiunte».

Per quanto sopra detto, si ritiene che nel caso in cui un operatore effettui una variazione volontaria del proprio organismo di controllo, i materiali di imballaggio già stampati alla data di presentazione della notifica di variazione possano continuare ad essere utilizzati previo accordo tra gli organismi interessati per un periodo di tempo pari a 8 mesi a partire dalla data di variazione.

Pertanto l’organismo di controllo uscente e quello entrante dovranno comunicare reciprocamente le informazioni necessarie a verificare il corretto utilizzo e smaltimento delle scorte di materiali di imballaggio.

L’organismo di controllo entrante, dopo aver effettuato l’inventario dell’esatta quantità di materiale di imballaggio da smaltire, dovrà darne comunicazione all’organismo di controllo uscente.

Quest’ultimo potrà richiedere all’organismo di controllo entrante, se del caso, di effettuare verifiche ispettive congiunte presso l’operatore interessato per controllare il corretto utilizzo del materiale di imballaggio.