Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-06-2017
Numero provvedimento: 44898
Tipo gazzetta: Nessuna

Legge n. 238/16 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino».

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data 28 febbraio u.s. con la quale codesto ufficio ha trasmesso la nota di un organismo di controllo del 24 gennaio u.s., concernente un quesito in merito all’applicazione dell’art. 38, comma 4, della legge n. 238/16, laddove viene prevista la possibilità di destinare il prodotto ottenuto dal declassamento di una DO o IG ad altra DO o IG o altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.

In particolare, il citato organismo di controllo ha chiesto di conoscere se, in applicazione del citato disposto, «...un prodotto già in possesso dell’attestato di idoneità ad una DO (es. DOC Friuli Grave, Friuli Colli Orientali, Friuli Aquileia, Collio) – fatto salvo il rispetto delle caratteristiche previste da entrambi i disciplinari – possa essere commercializzato con altra D.O. (es. DOC Friuli) senza prevedere una nuova certificazione (chimico-fisica/organolettica) della partita di vino», nonché di conoscere se «...in aggiunta alle comunicazioni di declassamento sopra specificate, sia dovuto richiedere all’azienda “autocertificazione sottoscritta dall’enologo” attestante la conformità delle caratteristiche previste dal disciplinare della DO di destinazione».

Al riguardo, nel premettere che per la fattispecie rappresentata dal citato organismo la Legge n. 238/2016 nulla ha innovato rispetto al preesistente D.lgs n. 61/10, lo scrivente conferma che è possibile la destinazione del prodotto ottenuto dal declassamento di una DO verso altra DO (ovvero verso altra IG o altra categoria di prodotto vitivinicolo), qualora il prodotto «...ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili».

In tale contesto normativo, per la fattispecie considerata di destinazione ad altra DOC di vino già certificato, al fine di attestare la sussistenza delle caratteristiche analitiche ed organolettiche del vino di destinazione, si ritiene che una nuova certificazione analitica ed organolettica possa essere omessa soltanto nel caso in cui non sia scaduta quella della relativa partita di provenienza, fatto salvo che i parametri analitici e organolettici stabiliti dai relativi disciplinari siano compatibili.

Inoltre, si precisa che per la fattispecie considerata, la vigente normativa non prevede alcuna autocertificazione analitica sottoscritta dall’enologo dell’azienda interessata, che invece è consentita soltanto in fase di assemblaggio di partite certificate di una medesima tipologia DO, preliminarmente all’imbottigliamento, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.m. 11 novembre 2011.