Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 16-07-2014
Numero provvedimento: 13860
Tipo gazzetta: Nessuna

D.m. 15 aprile 2013 relativo al procedimento per l’autorizzazione degli organismi di controllo per le attività di controllo e certificazione delle produzioni agroalimentari – Integrazione dell’allegato 2, art. 9-bis.

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute sulla corretta interpretazione dell’argomento in oggetto, si fa presente che l’art. 9-bis recita testualmente:

«La struttura di controllo deve prevedere l’avvicendamento/rotazione del personale ispettivo di cui al precedente punto 9) garantendo che gli operatori non siano controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive, ovvero per un periodo superiore ai cinque mesi».

Al riguardo, occorre precisare che la suddetta previsione consente alle strutture di controllo di optare per l’una o l’altra scelta con riferimento al singolo ispettore impiegato nelle attività.

In particolare la seconda opzione (periodo non superiore a cinque mesi) è rivolta ad agevolare quelle attività che richiedono la presenza continua dell’ispettore in particolari circostanze come, a titolo di esempio non esaustivo, le attività di affettamento dei salumi piuttosto che la grattugiatura dei formaggi.

Infine, ad ulteriore chiarimento della possibile applicazione di quanto riportato nell’art. 9 bis sopracitato, si deve considerare attività ispettiva anche quella effettuata in occasione di prelevamenti di campioni di prodotto destinati ad analisi di laboratorio, siano esse chimico-fisiche che organolettiche (es. art. 3 del D.m. 11 novembre 2011).