Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 18-12-2018
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 03-01-2019
Numero gazzetta: 2

Emanazione del nuovo tesserino elettronico di polizia giudiziaria dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari.

(D.M. 18/12/2018, pubblicato in G.U. 3 gennaio 2019, n. 2)


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO


Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, concernente misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari e, in particolare, l'art. 10, il quale istituisce l'Ispettorato centrale repressione frodi;

Visto l'art. 2 della legge 18 ottobre 1959, n. 945, secondo il quale per la identificazione personale i funzionari e gli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari devono essere muniti di una speciale tessera con fotografia rilasciata dal Ministro delegante;

Visti gli articoli 55 e 57, comma 3, del codice di procedura penale;

Visto l'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71, in base al quale «il personale di qualifica dirigenziale e i dipendenti inquadrati nei profili professionali dell'area C e della posizione economica B3, in servizio presso l'Ispettorato centrale repressione frodi, sono ufficiali di Polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti; parimenti, i dipendenti inquadrati nei restanti profili professionali sono agenti di polizia giudiziaria»;

Visto l'art. 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che l'Ispettorato centrale repressione frodi, di cui all'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462, assume la denominazione di «Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari» e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che il Ministero è articolato in tre dipartimenti tra cui l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e l'art. 4, che ne disciplina organizzazione e funzioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, regolamento recante l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2018, n. 97 recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonchè in materia di famiglia e disabilità».

Visto il decreto 14 dicembre 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005, concernente: «Approvazione delle tessere di ufficiale ed agente di Polizia giudiziaria del personale dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visti l'art. 2, comma 10-bis della legge 13 luglio 1966, n. 559 successiva modificazione e integrazione, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato» e il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale del 31 dicembre 2013, n. 305 recante: «Individuazione delle carte valori ai sensi dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»;

Ritenuto necessario sostituire il modello delle tessere di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria in considerazione del mutamento di denominazione del Ministero e dell'Ispettorato ed al fine di adeguare la tessera di polizia giudiziaria del personale dell'Ispettorato ai modelli di documenti di riconoscimento elettronici;


Decreta:


Art. 1

Tessera di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria

1. La tessera di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria, di seguito «Tessera», spettante al personale in servizio presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, di seguito ICQRF, in applicazione dell'art. 1, comma 4-quater, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito nella legge 29 aprile 2005, n. 71, è rilasciata conformemente alle disposizioni del presente decreto.


Art. 2

Caratteristiche tecniche

1. La tessera è realizzata in supporto plastico con le caratteristiche grafiche di cui al modello riportato nell'allegato tecnico ed è dotata degli elementi fisici e logici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del documento.


Art. 3

Validità della tessera ed obblighi di restituzione

1. La tessera ha una validità di 10 anni. Il personale al quale viene rilasciata la tessera è tenuto a riconsegnare la medesima all'amministrazione in caso di cessazione o sospensione dal servizio per qualsiasi causa.


Art. 4

Modalità di rilascio

1. L'ICQRF e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato definiscono le procedure informatiche per l'acquisizione e la gestione dei dati necessari alla produzione, personalizzazione e consegna della tessera secondo quanto definito nell'Allegato tecnico.

2. Il rilascio della tessera ed il ritiro delle precedenti tessere in uso al personale sarà effettuato dai competenti Uffici dell'ICQRF.


Art. 5

Trattamento dati

1. Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali avverrà ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.


Art. 6

Norme transitorie

1. Le tessere di polizia giudiziaria rilasciate al personale dell'ICQRF ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2005 restano valide a tutti gli effetti sino alla loro sostituzione con la tessera di cui al presente decreto.

Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero, entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, 18 dicembre 2018

Il Ministro: Centinaio
 

Allegato tecnico

Caratteristiche della tessera

La tessera è costituita da una card in materiale plastico di formato ISO/IEC 7810 ID-1.

E' dotata di elementi di sicurezza ai fini dell'anticontraffazione (sfondo multicolore con motivi grafici di sicurezza (guilloche), ologramma trasparente a protezione della foto).

Le informazioni relative al titolare e al documento sono stampate in fase di personalizzazione mediante tecnica laser engraving.

La card integra un microchip a radiofrequenze (RF) conforme allo standard ISO/IEC 14443.

Nella figura seguente è riportato il bozzetto della card approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, autorizzato, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto ministeriale 4 agosto 2003, recante disposizioni in materia di vigilanza e controllo sulla produzione delle carte valori, da parte dell'Ufficio XI direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.

Layout della tessera


Modalità di emissione della tessera

Il Poligrafico è responsabile dell'esecuzione delle fasi di fornitura, produzione, personalizzazione e distribuzione della card con metodi di sicurezza e qualità tipici della carta valori. Una volta prodotte, le carte sono raccolte in lotti e consegnate al Magazzino Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze che provvede a spedirle ad una sede indicata da ICQRF.

ICQRF è responsabile per la raccolta e la trasmissione dei dati ai fini della personalizzazione del documento.

I dati necessari alla lavorazione della pratica e alla produzione della card sono trasmessi in modalità sicura.

Il formato grafico dei dati da personalizzare è il seguente:

la foto del titolare deve essere un'immagine jpeg di 409x472 pixel. Potrà essere sia a colori che in scala di grigi; nel caso di immagini a colori, verranno convertite in scala di grigi prima della stampa.

la firma del titolare e dell'autorità rilasciante devono essere immagini jpeg di 519x180 pixel. Potranno essere sia a colori che in scala di grigi; le immagini verranno convertite in bianco e nero prima della stampa.