Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 25-10-2016
Numero provvedimento: 5852
Tipo gazzetta: Nessuna

Nuovo sistema di autorizzazione agli impianti viticoli: disposizioni necessarie ad una corretta ed uniforme interpretazione della norma comunitaria sulla non trasferibilità delle autorizzazioni e deroghe.

Il Capo III, Sezione I, del regolamento n. 1308/13 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, il regolamento delegato n. 2015/560 e il regolamento di esecuzione n. 2015/561 definiscono le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli ed attribuiscono agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni, per l’applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità, per il reimpianto anticipato e per la disciplina del regime transitorio.

A livello nazionale è stato emanato il decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e la circolare ACIU n. 49 del 1 febbraio 2016 contenente le disposizioni nazionali di attuazione di detto decreto.

L'autorizzazione così come definita all’articolo 62 del regolamento n. 1308/13 non è trasferibile ed è rilasciata al produttore che l’ha richiesta; tuttavia, in alcuni casi meglio specificati nella presente circolare, sono previste delle eccezioni laddove sia impossibile l’uso rapido e diretto dell’autorizzazione e possa essere esclusa ogni forma di speculazione.

a) Non trasferibilità delle autorizzazioni

Nel nuovo sistema, le autorizzazioni per gli impianti viticoli sono concesse senza costi a carico dei produttori e devono essere utilizzate entro tre anni dal rilascio. Ciò contribuisce ad un uso celere e diretto delle autorizzazioni da parte dei beneficiari, evitando speculazioni (considerando 56 del regolamento n 1308/13).

Ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 2015/561, se l’autorizzazione è ottenuta per una superficie specifica, in casi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere, su domanda del richiedente, che un impianto di vigneto può essere effettuato in una superficie dell’azienda diversa dalla superficie specifica per cui è stata concessa l’autorizzazione, a condizione che la nuova superficie abbia la stessa dimensione in ettari e che l’autorizzazione sia ancora valida a norma dell’articolo 62, paragrafo 3, del regolamento n. 1308/13.

a1) Vendita. La vendita di una particella o azienda non autorizza il trasferimento delle autorizzazioni all’acquirente anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche. Il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto è vietato al fine di evitare ogni forma di speculazione. Colui che vende conserva dunque in portafoglio le proprie autorizzazioni.

a2) Affitto. Non è ammesso il trasferimento delle autorizzazioni in questo contesto (affitto, mezzadria, comodato,...) al fine di evitare ogni forma di speculazione. Il locatore non può trasferire le autorizzazioni al locatario anche se esse sono state rilasciate per particelle specifiche e conserva dunque in portafoglio le proprie autorizzazioni.

b) Deroghe alla non trasferibilità Principi generali

I casi di trasferimento di cui ai successivi paragrafi b.1, b.2 e b.3 sono ammessi a condizione che il nuovo titolare utilizzi l’autorizzazione entro 3 anni dal rilascio e rispetti gli eventuali criteri che ne hanno determinato la concessione .

I casi di deroga alla non trasferibilità delle autorizzazioni si applicano mutatis mutandis ai diritti di impianto per i quali sia prevista la procedura di conversione in autorizzazioni secondo l’articolo 68 del regolamento n. 1308/13 (autorizzazioni da conversione di diritti).

 

NB: Non costituiscono motivi giustificativi per la deroga i casi di incapacità professionale di lunga durata poiché l’autorizzazione non prevede che l’impianto sia fatto di persona.

 

b.1) Casi specifici in cui è ammessa la deroga (nota interpretativa n. 2015-03 della DG AGRI della Commissione UE)

Eredità. È legittimo il trasferimento dell’autorizzazione a seguito della morte del produttore che aveva ricevuto l’autorizzazione. In questo caso, l’erede può usare l’autorizzazione per il tempo residuo della durata dell’autorizzazione e resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione.

Successione(1) e Successione anticipata. È legittimo il trasferimento dell’autorizzazione nel caso di successione e successione anticipata così come definita dal decreto del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali prot. n. 1787 del 5 agosto 2004):

a) il consolidamento dell’usufrutto in capo al nudo proprietario;

b) tutti i casi in cui un agricoltore che possa succedere per successione legittima ad altro agricoltore, titolare di autorizzazione, abbia ricevuto, anticipatamente, a qualsiasi titolo, l’azienda o parte dell’azienda.

 

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(1) Nei casi di successione, tenuto conto della durata limitata delle autorizzazioni e dei tempi di formalizzazione delle successioni, la regione/l’organismo pagatore può accettare, secondo le forme di legge, un accordo tra gli eredi, di attribuzione delle autorizzazioni oggetto della successione stessa).

 

Fusione. La fusione d’azienda dà luogo alla cessazione dell’individualità delle aziende pre-esistenti per originare un organismo aziendale che prima non esisteva. Quando la fusione avviene per incorporazione, si ha l’assorbimento di una o più società da parte di altra società che continua a esistere. Il codice civile disciplina l’istituto della fusione d’azienda agli artt. 2501 e seguenti. Considerato che la fusione non produce la liquidazione delle aziende fuse, bensì il corrispettivo è costituito da quote del capitale della nuova azienda costituita o dell’azienda incorporante, le autorizzazioni che facevano capo alle singole entità possono essere “trasferite” in toto alla nuova entità. La persona giuridica che subentra assume tutti i diritti e gli obblighi incluse le autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.

 

NB: l’operazione con la quale una società apporta solo una parte delle autorizzazioni e parcelle ad una nuova società (nuova o preesistente) non rientra nella fattispecie della fusione, per cui non rientra nei casi di deroga.

 

Scissione. La scissione societaria è quell’operazione attraverso la quale il patrimonio di una società viene assegnato a una o più società, anche di nuova costituzione. Per molti aspetti, tra cui quelli procedurali, la normativa civilistica in materia di scissioni rinvia a quanto disciplinato in tema di fusioni. Le autorizzazioni che facevano capo all’azienda soggetta a scissione possono essere “trasferite” alle nuove entità secondo i criteri utilizzati per la scissione stessa.

b.2) Ulteriori casi in cui è ammessa la deroga alla trasferibilità

Matrimonio/unione civile. Nel caso di comunione di beni è data possibilità al titolare di un’autorizzazione di trasmetterla insieme alla relativa superficie al coniuge o alla persona alla quale è legato da una unione civile.

Separazione, divorzio/rottura di unione civile. In caso di separazione omologata, divorzio o di rottura di una unione civile, che risultino da atto certo, le autorizzazioni potranno essere trasferite con i relativi terreni nella divisione dei beni tra le parti.

Cambio dello status giuridico o della denominazione dell’azienda. L’autorizzazione è rilasciata alla persona che l’ha richiesta. Nel caso in cui il produttore che detiene le autorizzazioni cambi denominazione o status giuridico, tale cambiamento non incide sulla titolarità dell’autorizzazione.

Cooperativa. Nello spirito dell’interpretazione comunitaria e considerata la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, si considera che la creazione o l’adesione ad una cooperativa consenta ad una ditta individuale di confluire nella cooperativa con tutte le sue attività ed autorizzazioni all’impianto.

b.3) Casi particolari.

Si precisa che i casi, individuati dalla presente circolare, in cui è consentita la deroga sono indicativi delle principali fattispecie ma non esaustivi. Altri casi di trasferibilità possono riguardare norme del codice civile che saranno valutati caso per caso dallo scrivente.

A titolo di esempio, nello spirito dell’interpretazione comunitaria ed in analogia con la deroga della fusione aziendale (assorbimento di una o più società da parte di altra), anche una ditta individuale può, con tutte le sue attività ed autorizzazioni all’impianto, confluire in una nuova società in cui ad es. sia socio il figlio del titolare della ditta individuale (eccezione alle regole del conferimento aziendale). Infatti, il corrispettivo in questo caso, non è costituito da denaro o mezzi di pagamento, ma da quote di capitale della nuova organizzazione societaria costituita.

Inoltre, in tale passaggio non si intravede un’attività speculativa in quanto si tratta di strutture societarie a carattere familiare, in cui i soggetti interessati confluiscono nella nuova impresa.