Decreto ministeriale 794 del 14 giugno 2012 – Chiarimenti in merito ai controlli analitici relativi alle partite di vino atto a DO o già certificato.
Alcune strutture di controllo hanno rappresentato la necessità di chiarire in che modo deve essere effettuata l’attività di verifica a carico dei vinificatori ed imbottigliatori sorteggiati per il prelievo di campioni, prevista daI decreto in oggetto. In particolare è stato chiesto:
a) se la verifica della sussistenza del titolo minimo alcolometrico previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli debba interessare il solo prodotto non ancora certificato, ovvero anche quello già certificato;
b) quali tipologie di prodotto devono essere campionate, presso gli imbottigliatori, per la verifica della rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di cui al decreto ministeriale 11 novembre 2011.
Inoltre è stato chiesto di fornire indicazioni sui criteri da utilizzare per l’individuazione del prodotto da campionare atteso che le verifiche analitiche richieste non possono ovviamente interessare tutte le partite di prodotto sfuso o imbottigliato detenute dagli operatori al momento del controllo ispettivo.
Preliminarmente si evidenzia che il piano dei controlli allegato al D.m. 794/12, per quanto concerne la verifica di cui alla lettera a), prevede un controllo a campione mediante una scelta casuale dei vasi vinari da cui prelevare i campioni, mentre per quanto concerne la verifica di cui al lettera b) stabilisce che tali controlli devono riguardare il prodotto imbottigliato non oltre i 3 mesi successivi alla data di imbottigliamento.
Ciò premesso, al fine di uniformare le attività di controllo in argomento nel rispetto delle disposizioni previste daI citato decreto, si fa presente quanto segue.
Per quanto concerne la verifica della sussistenza del titolo minimo alcolometrico previsto per la detenzione in cantina dei prodotti vitivinicoli si ritiene che tale verifica debba essere effettuata a campione solo sul prodotto non ancora certificato. Infatti il titolo alcolometrico deIle partite certificate è stato ovviamente già controllato al momento della certificazione.
In ordine alla verifica della rispondenza del prodotto confezionato con la certificazione di cui al decreto ministeriale 1° novembre 2011, si ritiene che, in analogia con il punto precedente, il controllo dovrà riguardare un campione di prodotti e non tutte le diverse tipologie di vino imbottigliate detenute previste nei relativi disciplinari di produzione (ad es. riserva, spumante, frizzante ecc.) eventualmente con riferimento alle partite con la certificazione più recente.
Per la scelta del prodotto da campionare potrà essere utilizzato un criterio legato alla rappresentatività del prodotto in termini di quantità di prodotto movimentato dall’operatore sottoposto a controllo.
In ogni caso il numero dei campioni da prelevare presso gli operatori sorteggiati dovrà tener conto delle dimensioni aziendali in termini di quantitativi di prodotto lavorato e del numero di denominazioni trattate.