Decreto ministeriale 794 del 14 giugno 2012 – Chiarimenti in merito ai controlli relativi al prelievo campioni di prodotto imbottigliato.
Alcune strutture di controllo hanno posto un quesito in merito all’attività di verifica prevista dalla scheda imbottigliatore dell’allegato 2 del D.m. in oggetto.
In particolare, è stato chiesto come possa ovviarsi alla previsione di campionamento sul vino a DO imbottigliato non oltre i 3 mesi successivi dalla data di imbottigliamento, per la verifica della rispondenza del prodotto confezionato destinato al consumo con la certificazione di cui al D.m. 11 novembre 2011 per quei prodotti che prevedono un affinamento in bottiglia.
Al riguardo si fa presente che dalla lettura del D.m. Il novembre 2011, articolo 3, il prelievo dei campioni di prodotti da certificare che necessitano affinamento in bottiglia si effettua «non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previste dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata ... fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione...».
Pertanto, per tutti quei prodotti che necessitano di un periodo di affinamento in bottiglia, il momento di partenza da cui calcolare i 3 mesi previsti dal D.m. 14 giugno 2012 non può che essere quello del rilascio della certificazione a seguito delle analisi chimico-fisiche e organolettiche previste dal D.m. 11 novembre 2011, ovvero dal momento in cui il prodotto può essere destinato al consumo.