Organo: AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 07-04-2017
Numero provvedimento: 30997
Tipo gazzetta: Nessuna

Disposizioni nazionali di attuazione D.m. n. 12272 del 15 dicembre 2015 e del D.m. n. 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio – Precisazioni per il soddisfacimento del criterio di priorità del biologico.

In merito a quanto disposto dal D.m. n. 527 del 30 gennaio 2017, all’art. 1, punto 2, lettera b, e dalla circolare del coordinamento di AGEA n. 18162 del 1 marzo 2017, al punto B) dei criteri di priorità (biologico), nonché a seguito della circolare del coordinamento di AGEA n. 28338 del 30 marzo 2017 con la quale si conferma la possibilità di conformare le certificazioni richieste dall’allegato 2 alla suddetta circolare n. 18162, per le sole posizioni riguardanti questa fattispecie, si conferma che, sentiti i competenti uffici del MIPAAF, i sistemi informatici verranno riaperti in rettifica dal giorno 10 aprile 2017 al giorno 21 aprile 2017, in quanto le certificazioni finora pervenute non risultano conformi a quanto richiesto dal criterio di priorità in parola.

I richiedenti potranno inserire, in rettifica alle domande già a sistema, ulteriore documentazione fornita dall’ente certificatore che contenga, pena l’esclusione dal criterio di priorità in questione, la seguente attestazione:

«L’operatore oggetto della dichiarazione ha effettivamente applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al regolamento n. 834/07 del Consiglio e al regolamento n. 889/08 della Commissione, e loro successive modifiche, all’intera superficie vitata della propria azienda per almeno cinque anni precedenti alla data dell’ultima visita di controllo effettuata, senza alcuna sospensione della certificazione».

Si precisa che, nel conteggio del periodo di cinque anni richiesto dalla norma, può esservi ricompreso anche quello della fase così detta «in conversione».

Inoltre si precisa che i termini temporali di- sposti al comma 2 dell’articolo 1 del citato D.m. n. 527, sul limite massimo per domanda che le regioni possono applicare qualora le richieste ammissibili superino di tre volte la superficie per nuovi impianti assegnata ad ogni regione, decorrano, solo per questa campagna, dal 21 aprile p.v..