Applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità.
All’Organismo pagatore AGEA
SEDE
All’A.G.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna
All’A.P.PAG.
Via Trener, 3
38014 Trento
All’A.R.C.E.A.
Via E. Molè
88100 Catanzaro
All’A.R.P.E.A.
Via Bogino, 23
10100 Torino
All’A.R.T.E.A.
Via S. Donato, 42/1
50127 Firenze
All’ A.V.E.P.A.
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova
All’Organismo Pagatore della Regione Lombardia
Dir. Centrale Progr.ne Integrata
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
All’O.P.PA.B.
Via Perathoner, 10
39100 Bolzano
All’Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
E p.c.
Al Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello Sviluppo
Rurale
Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
Al
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
Al
Ministero della Salute
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Piazza G. Marconi, 25
00144 Roma
Alla
Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
Al
CAA – Coldiretti s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
Al
CAA – Confagricoltura s.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al
CAA – CIA s.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al Coord.to CAA Liberi
Agricoltori
Via Dessè, 2
00199 ROMA
Al Coord.to CAA
Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30 10123 TORINO
Anno 2018
A) PREMESSA
Regolamentazione comunitaria
La normativa unionale relativa all’applicazione della Nuova Programmazione 2014-2020 stabilisce il nuovo quadro della Condizionalità con il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Consiglio europeo, con il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.
I regolamenti precedentemente in vigore sono abrogati:
- il regolamento (CE) n. 73/2009 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1307/2013;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 è abrogato dal regolamento (UE) n. 1305/2013;
- i regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati dal regolamento (UE) n. 640/2014 a decorrere dal 1° gennaio 2015.
Il regolamento (CE) n. 1122/2009, in termini di impegni assunti all’atto della presentazione delle domande, si continua ad applicare al sistema di controllo e di definizione delle sanzioni amministrative inerenti gli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino).
Ai fini della condizionalità, il regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce:
- l’ambito di applicazione;
- i beneficiari interessati;
- le regole di condizionalità, elencate nell’allegato II allo stesso regolamento; - le basi del sistema di controllo e sanzionamento relativo alla condizionalità;
- l’ambito della delega conferita alla Commissione.
Il regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione stabilisce i dettagli sul calcolo e sull’applicazione delle sanzioni amministrative derivanti dai controlli di condizionalità.
Il regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione stabilisce infine:
- norme sul preavviso;
- elementi di base del sistema di controllo di condizionalità;
- campione minimo e modalità di selezione;
- elementi del controllo in loco;
- contenuti minimi della relazione di controllo;
- particolari applicazioni del sistema di calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative.
Il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si applica ai beneficiari:
- dei pagamenti diretti ai sensi dei Titoli III e IV del regolamento (UE) n. 1307/2013;
- dei pagamenti di cui agli articoli 46 (Ristrutturazione e riconversione dei vigneti) e 47 (Vendemmia verde) del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- dei premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) (forestazione e imboschimento) e b) (allestimento di sistemi agroforestali), dall’art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), dall’art. 29 (Agricoltura biologica), dall’art. 30 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua), dall’art. 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici), dall’art. 33 (Benessere degli animali) e dall’art. 34 (Servizi silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- dei premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v)
per l’intera durata dell’anno civile cui si riferiscono le domande di aiuto presentate dalle aziende agricole.
I controlli e le sanzioni amministrative non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 ed al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Sulla base di quest’ultimo elemento, i beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori ed al sostegno per gli articoli 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non fanno parte della popolazione sulla base della quale viene selezionato il campione di aziende da sottoporre a controllo di cui all’articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014.
Per quanto attiene ai pagamenti del settore vino, in base a quanto previsto dall’articolo 97(1) del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema di controllo delle regole di condizionalità e di applicazione delle corrispondenti sanzioni amministrative si estende:
- per i tre anni successivi alla concessione dei pagamenti per la ristrutturazione ed estirpazione dei vigneti; (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013);
- all’anno successivo alla concessione del pagamento nel caso della vendemmia verde (articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013).
Nel caso dei pagamenti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013, in base a quanto disposto dall’articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014, l’importo assoggettato all’applicazione della sanzione amministrativa è pari ad un terzo dell’importo concesso.
Recepimento nazionale e regionale
In tale contesto normativo unionale, il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 1787 del 5 agosto 2004, all’articolo 5, stabilisce che le norme quadro inerenti gli obblighi di condizionalità siano definite con apposito Decreto Ministeriale e che l’Agea è responsabile dell’attuazione del sistema dei controlli previsti dai regolamenti (UE) n. 1306/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014.
L’elenco degli obblighi è contenuto nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 gennaio 2018, protocollato con il n. 1867/2018 (nel seguito DM 1867) e pubblicato nella G.U. del 06/04/2018 n. 80, Serie Generale, “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, che unifica il quadro normativo di applicazione della condizionalità.
In relazione alla condizionalità, il DM 1867 contiene, tra gli altri, i seguenti allegati:
a) Allegato 1, recante l’elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la normativa nazionale di recepimento, l’ambito di applicazione, gli impegni aziendali, le condizioni di intervento delle Regioni e Province Autonome;
b) Allegato 2, recante le tabelle dei dati relativi ai campioni estratti, ai controlli svolti e ai relativi esiti riferiti all’anno precedente, da fornire secondo le modalità descritte nell’articolo 10 del DM 1867;
c) Allegato 3, che descrive le modalità di calcolo delle riduzioni derivanti dalla condizionalità.
Il DM 1867, articoli 12 e 23, prevede che l’AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, stabilisca, con propria circolare, i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del DM, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.
Con la presente circolare vengono pertanto determinati i criteri e gli indici di cui sopra, i quali consentono:
a) la corretta individuazione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali applicabili ai beneficiari degli aiuti evidenziati più sopra;
b) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo al beneficiario;
c) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti da parte dell’Organismo Pagatore competente o di altra Autorità competente per i controlli, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti a calcolare l’esito ed applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti.
I beneficiari, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell’ambito della condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, nonché nei provvedimenti regionali di recepimento di cui all’articolo 23 del DM 1867.
La presente circolare dovrà essere recepita dagli Organismi Pagatori con proprio provvedimento, all’interno del quale saranno specificati gli indici di verifica ed i parametri di graduazione del livello di violazione per i Criteri e le Norme recepite integralmente a livello delle Regioni e Province Autonome, con le deroghe eventualmente adottate in relazione a quanto previsto dal DM 1867.
La riduzione degli aiuti, qualora applicabile, sarà graduata in funzione dei criteri previsti dall’articolo 38 del regolamento (UE) n. 640/2014 e dettagliati con la presente circolare:
- portata di un’inadempienza: determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inadempienza stessa, che può essere limitato all’azienda agricola oppure più ampio;
- gravità di un’inadempienza: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
- durata di un’inadempienza: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
Il sistema di calcolo delle riduzioni ed esclusioni applicabili a seguito del rilevamento di una o più inadempienza agli obblighi di condizionalità, inserito nella presente circolare, è coerente con quanto disciplinato dal DM 1867.
Al fine di assicurarne la massima diffusione, la presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel sito web dell’Agea all’URL:
http://www.agea.gov.it
nonché nel portale SIAN all’URL:
http://www.sian.it
Le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sono comunque pregati di voler dare la massima diffusione alla presente presso gli agricoltori, le Associazioni e le Organizzazioni professionali.
B) REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO E APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI
Il documento si compone dei seguenti capitoli:
1. Glossario;
2. Settori di condizionalità;
3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio;
4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione;
5. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.
I seguenti allegati completano la definizione del sistema di controllo della condizionalità:
1. Criteri di rischio
2. Procedura per il calcolo dell’aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell’ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni
3. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità
4. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP
5. Schema di classificazione delle aziende zootecniche
6. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4)
7. Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE
8. Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
9. Controlli territoriali per i Criteri ambientali – Tabella di corrispondenza tra impegni relativi ai CGO 2 e 3 e risultati dei controlli territoriali
10. Linee guida relative all’attività di monitoraggio svolta dagli OP sull’attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari nell’ambito del Protocollo d’intesa del maggio 2012.
1. Glossario
Qui di seguito sono definiti i termini relativi all’applicazione della condizionalità.
Particolare attenzione è posta alla descrizione degli elementi che caratterizzano il sistema di calcolo delle riduzioni e delle esclusioni.
a. Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO): ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/13 e nell'Allegato 1 del DM 1867;
b. Norma (BCAA): requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'allegato II del regolamento (UE) 1306/2013, riportata nell’Allegato 1 del DM 1867,;
c. Condizionalità: i CGO e le BCAA di cui alle lettere a) e b);
d. Settore di condizionalità: insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare riferito a:
i. Ambiente, cambiamenti climatici e Buone Condizioni Agronomiche del Terreno;
ii. Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante;
iii. Benessere degli animali.
e. Organismo di controllo specializzato: ogni competente autorità nazionale di controllo di cui all’articolo 67, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, responsabile dello svolgimento del controllo e delle verifiche relative ai regolamenti o alle direttive cui fanno riferimento i CGO e le BCAA di cui all’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
f. Beneficiario: il soggetto che:
i. richiede gli aiuti elencati al primo capoverso dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (esclusi gli agricoltori che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori e il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento
(UE) n. 1305/2013);
ii. richiede i premi annuali relativi alle domande di conferma degli impegni assunti con la vecchia programmazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v);
iii. ha ricevuto aiuti ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (settore vino);
g. Azienda: l’insieme di tutte le unità di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario definito alla lettera f), situate all’interno del territorio nazionale;
h. Applicabilità: condizione o caratteristica aziendale che rende obbligatorio per il beneficiario stessa il rispetto di un impegno di condizionalità (CGO o BCAA);
i. Inadempienza: l’inosservanza di uno o più requisiti relativi alla Condizionalità. I termini: “Infrazione”, “Violazione” e “Non conformità” si considerano sinonimi;
j. Portata dell’infrazione: determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’infrazione stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio;
k. Gravità dell’infrazione: che dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’infrazione medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma in questione;
l. Durata di una infrazione: dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli;
m. Pagamento ammesso: contributo, premio, indennità o aiuto concesso al beneficiario e che è stato o sarà erogato al beneficiario stesso in base alle domande di pagamento che ha presentato in anni precedenti, o che ha presentato o presenterà nel corso dell'anno civile dell'accertamento;
n. Superficie agricola: qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti o colture permanenti, così come definita all'articolo 4 (1), lettera e) del regolamento (UE) n. 1307/2013 e tenuto conto della definizione di cui all'articolo 4 (1), lettera h) dello stesso regolamento;
o. Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;
p. Attività agricola: una delle seguenti attività:
i. la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli,
ii. il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;
iii. lo svolgimento di un'attività minima, definita con decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015 di attuazione della PAC, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
q. Cessione: qualsiasi tipo di transazione in virtù della quale l’azienda o parte di essa cessa di essere a disposizione del cedente;
r. Seminativo: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili;
s. Colture permanenti: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida;
t. Prato permanente e pascolo permanente – congiuntamente denominati Prato permanente: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti. Il Prato permanente comprende anche le superfici individuate ai sensi della lettera d) dell’art. 2 del Decreto n. 6513 del 18 novembre 2014, il terreno pascolabile che rientra nell'ambito di prassi locali consolidate, definite e censite dalle Regioni e Province Autonome, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio;
u. Erba o altre piante erbacee da foraggio: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali;
v. Allerta tempestiva o allerta precoce: la notifica di un’inadempienza di importanza minore al beneficiario che contiene l’obbligo di adottare misure correttive;
w. Inadempienza di importanza minore: infrazione di lieve entità, definita ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che può essere sanata con un’azione correttiva, eseguita dall’agricoltore immediatamente o entro un tempo fissato. Così come previsto dall’articolo citato, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica e degli animali non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del DM 1867, sono gli Organismi Pagatori, nella loro qualità di autorità di controllo competenti, a fissare le modalità ed i tempi per la realizzazione delle azioni correttive;
x. Azione correttiva: azione di natura agronomica, ambientale o sanitaria, strutturale o amministrativa, che ha come obiettivo il ripristino delle condizioni precedenti all’infrazione oppure l’eliminazione degli effetti negativi dell’infrazione stessa, eseguita dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza di importanza minore. Se eseguita correttamente e nei tempi previsti, l’azione correttiva annulla gli effetti della riduzione corrispondente all’inadempienza;
y. Sanzione amministrativa: ai fini della Condizionalità, la Sanzione amministrativa è una riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno, che può estendersi all’intero ammontare, comportandone l’esclusione;
z. Impegno di ripristino: intervento obbligatorio eseguito dall’agricoltore a correzione di un’inadempienza.
aa. Reiterazione (Ripetizione): di un’inadempienza si intende l’inadempienza ad uno stesso criterio o norma accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza;
bb. Negligenza: tutte le inadempienze ad uno o più impegni di condizionalità a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità sono considerate come commesse per negligenza;
cc. Intenzionalità: alle infrazioni rilevate si attribuisce carattere di intenzionalità quando:
- siano rilevate, per un determinato CGO o BCAA, successivamente ad una precedente reiterazione, nei casi in cui l’agricoltore abbia già ricevuto un’ammonizione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014;
- gli indici di verifica superino i limiti fissati per alcuni CGO o BCAA;
- il carattere di intenzionalità sia attribuito direttamente dagli Enti di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per l’osservanza dei requisiti di condizionalità.
dd. Intenzionalità estrema: in relazione a quanto previsto dall’articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014, si definisce inadempienza intenzionale di natura estrema un’inadempienza intenzionale ripetuta a carico dello stesso beneficiario;
ee. Asservimento dei terreni: pratica per la quale un’azienda produttrice di effluenti zootecnici acquisisce il diritto di utilizzare i terreni di un’altra azienda per lo spandimento degli effluenti stessi, al fine di rispettare i limiti di carico azotato imposti dalla normativa;
ff. Registro dei trattamenti: modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
gg. Capi conformi: in relazione agli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO 6, 7, 8) il n° di Capi conformi è uguale al n° di Capi Totali presenti in azienda al momento del controllo meno il n° di Capi non conformi. Nel caso in cui il controllo avvenga su un campione dei capi presenti, il numero dei capi selezionati nel campione di controllo equivale al numero dei Capi Totali e il numero dei capi conformi è uguale al n° di capi selezionati per il controllo meno il n° di capi non conformi. In caso di presenza di non conformità, il rapporto calcolato sulla base del campione dei capi presenti è esteso all’intera consistenza dell’allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento;
hh. Fasce tampone: per quanto attiene all’applicazione della BCAA 1, si hanno le seguenti definizioni:
- Fascia tampone: porzione di terreno adiacente ai corsi d’acqua, dove vige il divieto di fertilizzazione;
- Fascia inerbita: fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, se non diversamente stabilito, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali e che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti;
- Sponda: alveo di scorrimento non sommerso;
- Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- Ciglio di sponda: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- Argine: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che esse dilaghino nei terreni circostanti più bassi.
ii. Superficie sensibile: nell’ambito del calcolo del parametro di portata delle infrazioni con implicazioni territoriali (BCAA, alcuni CGO) è la superficie, intesa come ”uso del suolo”, su cui è applicabile la Norma o il Criterio oggetto di infrazione relativa alle particelle catastali facenti parte della consistenza territoriale aziendale.
2. Settori di condizionalità
Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all’Allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori.
Il calcolo delle riduzioni di condizionalità avviene per Settore di condizionalità, nel senso che inadempienze commesse per diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo Settore di condizionalità sono considerate come un’unica inadempienza.
I Settori di condizionalità, rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall’articolo 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013 ed elencati all’articolo 64 del regolamento (UE) n. 809/2014:
1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno
➢ Tema Acque
➢ Tema Suolo e stock di carbonio
➢ Tema Biodiversità
➢ Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi
2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante
➢ Tema Sicurezza alimentare
➢ Tema Identificazione e registrazione degli animali
➢ Tema Malattie degli animali
➢ Tema Prodotti fitosanitari
3 Igiene e benessere degli animali
➢ Tema Benessere degli animali
Il prospetto che segue riporta l’Allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce i legami con i requisiti della passata programmazione e le condizioni di applicabilità, fatti salvi eventuali provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome.
| Settore | Tema principale |
Criteri e norme | Programmazione 2007-2013 | Condizioni di applicabilità (DM 1867) |
||
| Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno |
Acque |
CGO 1 | Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1) | Articoli 4 e 5 | Atto A4 | Almeno una particella aziendale in ZVN |
| BCAA 1 | Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua | Standard 5.2 | Superfici art. 3 (4) lett. d) | |||
| BCAA 2 | Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione | Standard 5.1 | Superfici art. 3 (4) lett. d) | |||
| BCAA 3 | Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola |
Standard 5.3 (Atto A2) |
Superfici art. 3 (4) lett. d) Tutte le aziende agricole, anche senza terra |
|||
| Suolo e stock di carbonio |
BCAA 4 | Copertura minima del suolo - Impegno a) copertura vegetale durante tutto l’anno - Impegno b) copertura vegetale per 90 giorni consecutivi tra il 15/09 e il 15/05, oppure adottare tecniche per la protezione del suolo (minimum tillage, ecc.) |
Standard 1.2 | Impegno a) Superfici art. 3 (4) lett. b) Impegno b) Superfici art. 3 (4) lett. d) meno le superfici di cui all’art. 3(4) lettera b) |
||
| BCAA 5 | Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione - Impegno a) solchi acquai temporanei - Impegno b) divieto di livellamenti non autorizzati - Impegno c) manutenzione della rete idraulica aziendale |
Standard 1.1 | Impegno a) Superfici art. 3 (4) lett. a) Impegni b) e c) Superfici art. 3 (4) lett. d) |
|||
| BCAA 6 | Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante | Standard 2.1 | Superfici art. 3 (4) lett. a) | |||
| Biodiversità |
CGO 2 | Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). 1. In ZPS: impegni decreto MATTM 2. Fuori dalle ZPS: è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7. |
Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4 |
Atto A1 | Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali L’appartenenza alle ZPS è un fattore di rischio e di incremento dei vincoli |
|
| CGO 3 | Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) | Articolo 6, paragrafi 1 e 2 |
Atto A5 | Superfici art. 3 (4) lett. d), comprese le superfici forestali, ricadenti nei SIC/ZSC | ||
| Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno |
Livello minimo di mantenimento dei paesaggi | BCAA 7 | Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive | Standard 4.4 | Superfici art. 3 (4) lett. d) | |
| Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante |
Sicurezza alimentare |
CGO 4 | Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1) | Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (3 ) e articoli 18, 19 e 20 |
Atto B11 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità |
| CGO 5 | Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3) |
Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7 | Atto B10 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento | ||
| Identificazione e registrazione degli animali |
CGO 6 | Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell 8.8.2008, pag. 31) | Articoli 3, 4 e 5 | Atto A6 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo | |
| CGO 7 | Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio(GU L 204 dell 11.8.2000, pag. 1) | Articoli 4 e 7 | Atto A7 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino | ||
| CGO 8 | Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8) | Articoli 3, 4 e 5 | Atto A8 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento ovicaprino | ||
| Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante | Malattie degli animali | CGO 9 | Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) | Articoli 7, 11, 12, 13 e 15 | Atto B12 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino, bufalino, ovino o caprino |
| Prodotti fitosanitari | CGO 10 | Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) | Articolo 55, prima e seconda frase | Atto B9 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità | |
| Benessere degli animali |
Benessere degli animali | CGO 11 | Direttiva 2008/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7) | Articoli 3 e 4 | Atto C16 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento bovino o bufalino |
| CGO 12 | Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5) | Articolo 3 e articolo 4 | Atto C17 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che hanno un allevamento suinicolo | ||
| CGO 13 | Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23) | Articolo 4 | Atto C18 | Tutti i beneficiari soggetti a condizionalità che dispongono di un allevamento | ||
3. Livelli minimi di campionamento, campione casuale e di rischio
In relazione al campione minimo ed alle modalità di selezione, ai sensi dell’art. 68 del Reg. (UE) 809/2014, la percentuale minima di controlli dell’1% è di norma raggiunta a livello di ciascuna autorità di controllo competente.
In applicazione dell’accordo di Cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute, le Regioni e
Province autonome ed AGEA, il campione relativo ai controlli per la sanità pubblica e salute degli animali (CGO4, CGO5, CGO 6, CGO7, CGO8, CGO9) ed al benessere animale (CGO11, CGO 12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.
La percentuale minima del campione selezionato per questi impegni è raggiunta di norma a livello di ciascun Criterio o gruppo di Criteri.
La percentuale minima da raggiungere ai fini dei controlli di condizionalità è la seguente:
- CGO 4 (sicurezza alimentare), CGO 5 (sostanze ormonali), CGO 6 (identificazione e registrazione dei suini), CGO 9 (encefalopatie spongiformi), CGO 11 (benessere dei vitelli), CGO 12 (benessere dei suini), CGO 13 (benessere degli animali in allevamento) – 1% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri;
- CGO 7 (identificazione e registrazione dei bovini) e CGO 8 (identificazione e registrazione degli ovini e caprini) – 3% dei beneficiari soggetti alla condizionalità su cui si applicano i Criteri.
Ai sensi dell’articolo 69(3) del regolamento (UE) n. 809/2014, i campioni conterranno una quota selezionata in modo casuale che va dal 20 al 25% del numero minimo di beneficiari da sottoporre ai controlli indicato all’articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2013 (1%).
Nel caso in cui il campione selezionato superi tale numero minimo, la percentuale di beneficiari selezionati in modo casuale nel campione aggiuntivo non supera il 25%.
La selezione del campione casuale non è necessaria per il CGO 7 e il CGO 8, i cui regolamenti di base prevedono che il campione sia selezionato con criteri di rischio.
Ai sensi dell’articolo 68(1, ultimo capoverso) del regolamento (UE) n. 809/2014, per quanto riguarda il CGO 5 la percentuale minima di controllo è garantita dall’esecuzione degli specifici Piani di monitoraggio previsti annualmente dal Ministero della salute.
Dato che i controlli relativi all’applicazione del Piano di monitoraggio sono molto numerosi e che sono selezionati integralmente con criteri di rischio, essi non sono considerati per la valutazione dell’incidenza delle infrazioni sul campione casuale rispetto a quella sul campione di rischio.
4. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione
Nel presente capitolo, per ogni Criterio o Norma, relativi ai Settori di condizionalità, applicabili per la campagna controlli 2018, vengono descritti:
- la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma;
- le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell’articolo 1 del DM 1867, commi 2 e 3;
- gli impegni a carico dell’agricoltore;
- gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi;
- le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti;
- il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari. Per quanto attiene a quest’ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall’articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014.
Sono anche indicate:
- le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall’articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l’agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile;
- le condizioni per le quali si prefigura l’intenzionalità dell’infrazione rilevata.
Per quanto attiene alle BCAA:
- l’ambito di applicazione dei requisiti è indicato per ogni singola Norma;
- la superficie utilizzata come base per i calcoli del parametro di portata delle inadempienze è la SAU aziendale.
Per quanto attiene al calcolo della portata per i Criteri e le Norme con impegni di tipo territoriale, le infrazioni rilevate devono essere rapportate alle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate, vale a dire che se l’infrazione interessa una porzione dei una o più particelle catastali, ai fini del calcolo della superficie oggetto di infrazione sarà l’intera superficie “sensibile” delle particelle interessate.
Si ricorda che, come stabilito dall’articolo 73(3) del regolamento (UE) n. 809/2014, nel caso in cui un impegno sia comune ad un Criterio e ad una Norma, un’inadempienza a questo impegno è considerata una sola volta ed al fine del calcolo della corrispondente riduzione è considerata all’interno del settore di condizionalità del Criterio.
Allerta tempestiva e azioni correttive
In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario.
L’azione correttiva corrispondente, nei casi previsti, è descritta per ogni Criterio o Norma e per ogni impegno violato.
È l’autorità di controllo che stabilisce i termini per la realizzazione dell’azione correttiva, che non può essere posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.
Nel caso in cui l’azienda realizzi l’azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall’autorità competente, l’infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2014.
Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell’inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l’azienda non abbia realizzato l’azione correttiva nei termini previsti, l’infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.
Nel caso in cui l’azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l’anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all’1%, in relazione all’anno della prima constatazione durante l’applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell’articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta.
Si possono avere i seguenti casi:
- Applicazione ripetuta dell’allerta tempestiva
Il beneficiario che abbia ricevuto un’allerta tempestiva per un Criterio o per una Norma potrà essere oggetto di nuova allerta tempestiva solo dopo che sia passato un triennio consecutivo compreso l’anno del controllo che ha determinato l’applicazione dell’allerta tempestiva.
Esempio
Inadempienza di importanza minore con allerta tempestiva per la BCAA 3 nell’anno 2016. La nuova allerta tempestiva per la stessa Norma potrà essere data a partire dalla campagna controlli 2019. -
- Rilevazione della nuova inadempienza con correzione della prima
Può darsi il caso in cui, dopo l’assegnazione di un’allerta tempestiva per un Criterio o una Norma, un nuovo controllo, svolto entro il triennio consecutivo compreso l’anno del primo controllo, rilevi a carico di un beneficiario una nuova inadempienza, di qualsiasi entità, per il Criterio o la Norma oggetto di allerta tempestiva, ma sia riscontrata l’avvenuta esecuzione dell’azione correttiva impartita.
Alla nuova inadempienza sarà associata la riduzione calcolata, anche se avesse caratteristiche tali da poter essere considerata d’importanza minore, ma essa non sarà considerata ripetuta, né dovranno essere applicate riduzioni retroattive.
Esempio
Anno 2015 – inadempienza minore con allerta tempestiva per il CGO 10;
Anno 2015 – secondo controllo e verifica della corretta attuazione dell’azione correttiva;
Anno 2017 – nuovo controllo per il CGO 10 e rilevazione di una infrazione per negligenza con riduzione
= 5%. La % è applicata senza triplicazione e senza retroattività dell’inadempienza 2015.
Impegni di ripristino
Per livelli d’infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l’azienda ha l’obbligo di ripristinare le condizioni di conformità entro tempi fissati.
Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo che avvenga entro il triennio consecutivo compreso l’anno del primo controllo, si verifichi che il beneficiario non abbia realizzato l’impegno di ripristino nei termini previsti, l’infrazione sarà considerata come ripetuta e saranno applicate le riduzioni per le infrazioni reiterate.
Inadempienze che causino contestazioni di reati penali
Nei casi contemplati dai CGO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13, è stabilito che gli Organismi Pagatori applichino il livello intenzionale per le inadempienze che causino contestazioni di reati penali con responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.
Tale applicazione avviene per tutti i casi portati a conoscenza dell’OP competente e l’effetto è immediato, senza cioè dover attendere il termine dell’iter procedurale relativo alla contestazione penale.
Nel caso in cui, a seguito di una comunicazione o presentazione di ricorso da parte del beneficiario a carico del quale sia stata applicata l’infrazione intenzionale, si stabilisca che l’iter procedurale sia terminato con l’annullamento del provvedimento penale, l’OP modificherà l’esito di conseguenza.
SETTORE AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO
CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole
Articoli 4 e 5
Recepimento
➢ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14-4-2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 74, comma 1, lett. pp), definizione di “zone vulnerabili”:
• “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
Art. 92, designazione di “zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:
• Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
➢ D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999).
➢ Decreto 25 febbraio 2016, “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato (S.O. della G.U. n. 90 del 18 aprile 2016), che abroga e sostituisce il Decreto 7 aprile 2006 a partire dal 19 aprile 2016.
➢ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, del 24 giugno 2016, che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (G.U. 2a serie speciale Unione europea n. 65 del 29/08/2016).
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 4, lettera d) del DM 1867, ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, ai fini della verifica di conformità al presente Criterio, devono essere rispettate le disposizioni di cui al Decreto 25 febbraio 2016.
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dai Programmi d’Azione regionali, si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:
A. obblighi amministrativi;
B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
D. divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione degli effluenti e dei fertilizzanti.
Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione:
- del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento (cfr. Allegato 5);
- del digestato agro-zootecnico o agro-industriale (di cui all’articolo 22(3) del Decreto del 25/02/2016) prodotto o gestito dall’azienda.
Per definire la presenza media annuale di capi in azienda al fine della verifica degli stoccaggi degli effluenti sono presi in esame anche il tipo di allevamento, l’eventuale organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).
Elementi di verifica
Per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni seguenti:
A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza:
1. presentazione della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa;
2.
a. predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o, quando previsto, rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis;
b. predisposizione del Registro delle operazioni di fertilizzazione azotata per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d’Azione regionali per le ZVN.
| CLASSE | Azoto al campo prodotto (Kg/anno) |
Obblighi amministrativi |
| 1 | Minore o uguale a 1000 | esonero dalla comunicazione e dal PUA |
| 2 | Da 1001 a 3000 | comunicazione semplificata Esonero dal PUA |
| 3 | Da 3001 a 6000 | Comunicazione completa con PUA eventualmente semplificato |
| 4 | Maggiore di 6000 | Comunicazione completa con PUA completo |
| 5 |
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis | Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis e la comunicazione completa con PUA completo |
|
Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA |
Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo |
B – Obblighi relativi agli stoccaggi
3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio per le diverse tipologie di effluenti:
a. presenza del o degli impianti necessari;
b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
4. stato di funzionalità dell’impianto:
a. stato di manutenzione;
b. impermeabilità dell’impianto e assenza di perdite.
C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti
5.
a. rispetto del massimale previsto di 170 kg/ha/anno di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni a disposizione dell’azienda posti all’interno delle ZVN;
b. rispetto dei massimali di apporto totale di azoto per le singole colture previsti dalle disposizioni dei Programmi d’Azione regionali per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.
N.B.: Per gli obblighi 5.a e 5.b, nel caso di aziende che abbiano anche terreni al di fuori delle ZVN e sia impossibile la verifica del rispetto del massimo apporto di azoto all’interno delle sole ZVN in base ai dati ottenibili dai registri aziendali o da altra documentazione in possesso dell’azienda, la verifica del rispetto del massimale a livello aziendale sarà fatta tenendo in considerazione l’insieme degli interventi di distribuzione di effluenti e di altri apporti azotati e delle superfici direttamente riconducibili alle distribuzioni stesse. In questi casi, non potendo distinguere le situazioni all’interno o all’esterno delle ZVN, il massimale da rispettare rimane quello dei 170 kg/ha/anno.
D – Obblighi relativi al rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti, dei fertilizzanti o di cumuli temporanei dei soli materiali palabili ai sensi del DM 25.02.2016, art. 39, "letami e lettiere esauste di allevamenti avicunicoli" (si applicano all’insieme delle superfici a disposizione dell’azienda comprese nelle ZVN)
6. rispetto dei divieti spaziali, (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) ed in particolare:
a. fasce di rispetto: divieto di utilizzazione in prossimità di corsi d’acqua, acque marine e lacuali;
b. fasce di rispetto: copertura vegetale permanente o altre misure equivalenti;
c. terreni in pendenza;
d. aree a destinazione non agricola, aree in prossimità di centri abitati;
e. boschi;
f. terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d’acqua;
g. in orticoltura, sulle colture foraggere, nei casi in cui i liquami possano entrare direttamente in contatto con prodotti destinati al consumo umano;
7. rispetto dei divieti temporali (in relazione al tipo di effluente o fertilizzante utilizzato) o delle restrizioni riferite alle colture interessate:
a. periodo 1 novembre – 28 febbraio;
b. altre restrizioni dovute all’utilizzazione produttiva dei terreni interessati.
8. Corretta gestione degli accumuli temporanei di effluenti palabili sul terreno.
Inadempienza con effetti extra aziendali: si considera che la violazione agli Obblighi di gestione degli stoccaggi (B) o a quelli agronomici relativi alle condizioni di utilizzazione degli effluenti (D) abbia effetti extra aziendali quando l’inquinamento da nitrati che risulta da tali violazioni interessi corsi d’acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, a meno che tali risorse idriche non siano prive di acqua propria o non siano destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche..
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli impegni stabiliti ed applicabili all’azienda.
Parametri di violazione
Portata dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni anche in ambito extra – aziendale.
modalità di rilevazione:
risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.
classi di violazione:
- livello basso: si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie superiore a 0 e inferiore al 10% della SAU in ZVN, purché non superiore a 2 ettari; - livello medio: si verifica nei seguenti casi:
- non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 10% della SAU in ZVN oppure superiore a 2 ettari, oppure
- presenza di cumuli temporanei non gestiti correttamente oppure
- infrazione agli impegni relativi agli impianti di stoccaggio: B3b oppure B4a oppure B4b;
- livello alto: si verifica nei seguenti casi:
- presenza di almeno due dei parametri d’infrazione previsti per il livello medio, oppure
- mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), oppure
- infrazione all’impegno B3a oppure
- presenza di infrazione con effetti extra-aziendali.
| Portata CGO 1 | Portata CGO 1 | Portata CGO 1 | Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8 |
Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8 |
Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b |
Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/5b |
Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a |
| Nessun altra infr. | --- | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Superficie infrazioni agronomiche > 0 e < 10% SAU e <= 2ha Impegno 6-7 |
1 | --- | --- | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Superficie infrazioni agronomiche => 10% SAU o > 2ha Impegni 6-7-8 |
3 | --- | --- | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Cumuli temporanei non gestiti correttamente Impegno 8 |
3 | 3 | 5 | --- | 5 | 5 | 5 |
| Infrazione impegni stoccaggi: Impegno 3b Impegno 4a Impegno 4b |
3 | 3 | 5 | 5 | --- | 5 | 5 |
| Infrazione rispetto massimali N al campo Impegno 5a/b |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- | 5 |
| Infrazione assenza stoccaggi: Impegno 3a |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- |
| Infrazioni con effetti extra – aziendali Impegno 3 Impegno 4 Impegni 6-7-8 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gravità dell’infrazione: in presenza di infrazioni, il livello di questo parametro è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.
parametri di valutazione:
- quantità di effluenti prodotte (classificazione come da All. 5).
classi di violazione:
livello basso: nei seguenti casi:
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 1;
livello medio: nei seguenti casi:
- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 1 o 2 oppure
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 2 o 3 oppure
- presenza di infrazioni con portata bassa ed appartenenza alla Classe 3 o 4;
livello alto: nei seguenti casi:
- presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alla Classe 3 o 4oppure;
- presenza di infrazioni con portata media ed appartenenza alla Classe 4 oppure;
- presenza di infrazioni ed appartenenza alla Classe 5.
GRAVITÀ CGO 1
| Produzione annua Azoto al campo (kg N) |
Livello della Portata | ||
| Basso | Medio | Alto | |
| Classe 1 0 <= X <= 1.000 |
1 | 1 | 3 |
| Classe 2 1.000 < X <= 3.000 |
1 | 3 | 3 |
| Classe 3 3.000 < X <= 6.000 |
3 | 3 | 5 |
| Classe 4 X > 6.000 |
3 | 5 | 5 |
| Classe 5 Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis Oppure Allevamenti bovini con più di 500 UBA |
5 | 5 | 5 |
Durata dell’infrazione: l’incidenza del parametro di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014, tranne il caso in cui sia riscontrata una infrazione con effetti extra aziendali dovuta ad uno scorretto stoccaggio o utilizzazione degli effluenti, per cui si applica un livello alto.
Casi particolari
- nelle aziende con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all’impegno 3a), per le aziende di classe da 1 a 3, l’infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- nei casi in cui venga riscontrata l’assenza della comunicazione (impegno 1), del PUA (impegno 2a), ove previsti, le infrazioni assumeranno valore alto di portata, gravità e durata per le aziende di classe 2 e 3;
- nei casi in cui venga riscontrata l’assenza del Registro delle concimazioni (impegno 2b), l’infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata (salvo il livello intenzionale per le aziende a cui viene attribuita una classe dimensionale superiore alla 3);
- nel caso di aziende che hanno aderito alla Deroga, di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, del 24 giugno 2016, nel caso di infrazioni ad uno degli obblighi previsti dalla Deroga stessa, l’infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- nei casi in cui sia riscontrata la distribuzione degli effluenti zootecnici su terreni non agricoli, l’infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;
- in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all’utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi sono sempre a carico dell’azienda concedente.
N.B.: nel caso di presenza di più infrazioni al presente CGO con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.
Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di importanza minore per il presente CGO.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo CGO non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino
In caso di infrazione, sono previsti i seguenti impegni di ripristino:
| Infrazione commessa | Impegno di ripristino corrispondente |
| A – Obblighi amministrativi | |
| 1. assenza della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa – impegno 1 | Presentazione della comunicazione nei casi previsti |
| 2. assenza del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti, in forma semplificata o completa o dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – impegno 2a, oppure assenza del Registro delle concimazioni per le aziende con obbligo di tenuta del registro, ai sensi delle disposizioni dei Programmi d’Azione regionali per le ZVN – impegno 2b | |
| B – Obblighi relativi agli stoccaggi | |
| 3. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti: | |
| 3.1. assenza del o degli impianti necessari – impegno 3a | Realizzazione del o degli impianti di stoccaggio necessari |
| 3.2. non corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire – impegno 3b | Adeguamento della capacità degli impianti |
| 4. stato di funzionalità dell’impianto | |
| 4.1. stato di manutenzione non adeguato – impegno 4a | Manutenzione dell’impianto |
| 4.2. mancata impermeabilità dell’impianto e o presenza di perdite – impegno 4b | Ripristino delle condizioni di impermeabilità ed eliminazione delle perdite e delle cause delle perdite |
| D – Obblighi agronomici – rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti o di cumuli temporanei di materiali palabili impegni 6, 7 o 8 | Eliminazione immediata delle fonti di inquinamento, ove possibile |
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:
- riscontro di un’infrazione a tutti gli obblighi applicabili all’azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all’obbligo di cui all’impegno 3a), per le aziende di classe 4 e 5;
- nei casi in cui venga riscontrata l’assenza della comunicazione (impegno 1) o del PUA/Autorizzazione Integrata Ambientale (impegno 2a) o del Registro delle concimazioni (impegno 2b), ove previsti, per le aziende di classe superiore alla 3;
- scarico diretto degli effluenti sul suolo, nei corsi d’acqua o nella rete scolante dei terreni (impegni 3, 4, 6, 7 o 8);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole come definite all’articolo 3 comma 4, lettera d) del DM 1867.
Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:
- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua. Ai fini della BCAA 1 la porzione di terreno dove vige il divieto è definita nel seguito “fascia tampone”;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita “fascia inerbita”.
Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:
a) Divieto di fertilizzazioni.
È vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua, in corrispondenza della fascia tampone. I corsi d’acqua comprendono anche i corpi idrici descritti al punto successivo.
L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.
L’uso dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dalla normativa vigente.
L’eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1.
Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.
b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.
Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, il beneficiario è tenuto alla sua costituzione.
I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.
L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.
Si riportano le definizioni del glossario relative al presente Norma, per pronto riscontro:
- Ciglio di sponda: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- Alveo inciso: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normale del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- Sponda: alveo di scorrimento non sommerso;
- Argine: rilevato di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che serve a contenere le acque al fine di impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.
In assenza di una definizione formale di “corso d’acqua”, al fine di individuare gli elementi assoggettati agli impegni descritti per la Norma, si chiarisce che sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) soltanto gli elementi di seguito indicati e descritti:
- Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
- Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati;
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato e rende quindi impossibile il ruscellamento superficiale dai campi al corpo idrico;
- Corpi idrici arginati: provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato, che determinano una barriera tra il campo e l’acqua e impediscono il fenomeno del ruscellamento superficiale.
Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente ed alla riduzione del rischio di incendi.
Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico.
È fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.
Gli impianti arborei coltivati a fini produttivi o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore della Norma (1° gennaio 2012) e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.
Intervento delle Regioni e Province autonome
Le Regioni e Province autonome stabiliscono con propri provvedimenti quanto segue.
Impegno a)
Le Regioni definiscono ed individuano i corsi d'acqua ai quali si applica l’impegno, coerentemente con le indicazioni ed esclusioni riportate più sopra, evidenziando gli elementi da escludere.
Al fine di evitare eventuali malintesi tra i programmi di azione regionali e i divieti di fertilizzazioni introdotti con la BCAA 1, si rammenta che la nota a piè di pagina dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che gli impegni vigenti ai sensi della Direttiva Nitrati si applichino ai corsi d’acqua anche esterni alle Zone Vulnerabili ai Nitrati, delimitate dalle regioni in ottemperanza alla Direttiva stessa.
L’impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri di ampiezza della fascia tampone in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto (ampiezza della fascia tampone pari a zero).
Impegno b)
L’ampiezza della fascia inerbita di cui all’impegno b) della presente Norma potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dall’autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono:
- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”;
- stato chimico: “buono”, “non buono”.
L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” e lo stato chimico sia buono o non sia definito.
L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito.
La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico non sia definito e quello chimico sia “buono”.
In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.
Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e durante la fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite:
- 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”;
- 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”;
- in caso di stato complessivo “elevato” l’impegno della fascia inerbita è considerato assolto.
L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l’informazione sull’ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere fornita a livello di singola azienda agricola dalle Regioni e Province Autonome agli Organismi Pagatori competenti per territorio ed ad AGEA Coordinamento entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda d’aiuto o pagamento, per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.
Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome vigono gli impegni descritti ai punti a) e b) della presente Norma, fissati dallo stesso DM.
Nei casi in cui le Regioni non abbiano individuato con proprio provvedimento i corpi idrici ai sensi del D. Lgs. 152/2006, includendo eventualmente le indicazioni delle Autorità di Bacino competenti per il loro territorio, i corpi idrici a cui si applica l’impegno b) sono quelli evidenziati e trasmessi al WISE, Water Information System of Europe (http://water.europa.eu/) ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l’utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Il requisito da rispettare è quello massimo di 5 metri di ampiezza della fascia inerbita.
Qui di seguito di riassumono gli impegni applicabili:
Impegno a) Operazioni di fertilizzazione
È vietato applicare fertilizzanti di qualsiasi natura sulla fascia tampone, compresi gli effluenti zootecnici palabili o non palabili, salvo i casi stabiliti nei provvedimenti delle Regioni e Province autonome.
Impegno b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita
Nel caso di fascia inerbita naturale o semi-naturale, nessuna lavorazione del terreno è ammessa.
Nel caso in cui sia già presente una copertura erbosa, sono escluse tutte le lavorazioni profonde o che prevedono il rovesciamento della zolla.
Sono ammesse le sole lavorazioni leggere connesse alla gestione dello sgrondo delle acque ed alla riduzione del rischio di incendi (come ad esempio erpicature con erpici a denti). In ogni caso non è ammessa la distruzione del cotico erboso.
Deroghe
La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.
La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:
o particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
o terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;
o oliveti;
o prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 4 del DM 1867.
Elementi di verifica
Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
Impegno a
o Rispetto del divieto di fertilizzazione della porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone;
o Rispetto del divieto di utilizzazione di effluenti zootecnici (ove applicabile) sulla porzione di terreno corrispondente alla fascia tampone.
Impegno b
o Presenza e ampiezza delle fasce inerbite lungo i corpi idrici, in corrispondenza dei terreni dell’azienda;
o Presenza di eventuali condizioni di deroga all’obbligo di costituire e mantenere la fascia inerbita;
Determinazione dell’infrazione
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili ai terreni dell’azienda:
BCAA 1.1 presenza di segni di fertilizzazione sulla fascia tampone;
BCAA 1.2 presenza di segni di uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone;
BCAA 1.3 assenza della fascia inerbita nei casi previsti;
BCAA 1.4 fascia inerbita con segni di lavorazioni non consentite, oppure non conforme alle condizioni previste dalla Norma o dalle condizioni di deroga (ad es. di larghezza insufficiente), o una combinazione di questi elementi.
Parametri di violazione
Portata
Il livello di questo parametro è calcolato:
• in proporzione alla misura lineare della fascia inerbita assente o non conforme, indipendentemente dalla larghezza attesa della fascia (3 o 5 metri) o dalla superficie delle particelle coinvolte;
• alla presenza di segni d’uso di fertilizzanti o di effluenti zootecnici lungo i corsi d’acqua in corrispondenza delle fasce tampone.
L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie è la porzione del corpo idrico non protetto dalla fascia inerbita oppure la fascia tampone soggetta a fertilizzazione lungo i corsi d’acqua.
Livello basso
Al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
- fascia inerbita assente o non conforme per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m;
- presenza di segni d’uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 0 e inferiore o uguale a 100 m.
Livello alto
Al verificarsi della seguente condizione: fascia inerbita assente o non conforme, oppure presenza di segni d’uso di fertilizzanti o effluenti zootecnici in corrispondenza delle fasce tampone per una lunghezza superiore a 200 m.
Livello medio
In tutti gli altri casi.
Gravità
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero e tipo di impegni violati tra quelli applicabili.
Livello basso
Non previsto;
Livello medio
Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4);
Livello alto
Fascia inerbita assente o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1, BCAA1.2 o BCAA1.3).
Durata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell’infrazione o al tempo necessario per riportare le condizioni in termini di conformità.
Livello basso
Non previsto;
Livello medio
Fascia inerbita non conforme alle condizioni previste (elemento di verifica BCAA1.4) o presenza di segni di fertilizzazione o uso di effluenti zootecnici sulla fascia tampone (elementi di verifica BCAA1.1 o BCAA1.2) per livelli di portata bassa o media;
Livello alto
Fascia inerbita assente (elemento di verifica BCAA1.3) o qualsiasi altra infrazione con livello di portata alto.
Casi particolari
- in caso di presenza di terreni in asservimento, l'azienda concedente acconsente all’utilizzo agronomico degli effluenti (spandimenti) da parte di altra azienda sui terreni concessi, che continuano a fare parte della consistenza territoriale del concedente. Pertanto eventuali violazioni riscontrate sui terreni concessi, relativi all’impegno a), sono sempre a carico dell’azienda concedente.
Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di importanza minore per la presente Norma.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questa Norma non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino Non previsti.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:
- nel caso di assenza di fascia inerbita (impegno BCAA1.3) per una lunghezza superiore a 500 m;
- presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile (letami e assimilati) nella fascia tampone dell’impegno a);
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
BCAA 2 - Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole come definite all’articolo 3 comma 4, lettera d) del DM 1867.
Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.
La Norma si ritiene rispettato qualora il beneficiario dimostri il possesso dell’autorizzazione all’uso della risorsa idrica oppure quando sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.
Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede il rispetto degli impegni precedentemente descritti.
Deroghe
Non sono previste deroghe agli impegni descritti.
Elementi di verifica
Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
a. presenza in azienda della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell’acqua, rilasciata dall’autorità competente o di corretto avvio dell’iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
b. congruità e completezza della documentazione con l’effettiva situazione aziendale.
Determinazione dell’infrazione
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all’azienda:
- assenza della documentazione prevista per l’autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell’acqua irrigua o avvio dell’iter procedurale per il rilascio di tale autorizzazione;
- documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale.
Parametri di violazione
Portata, Gravità e Durata
I parametri di violazione sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.
Livello basso
Documentazione assente, incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU inferiore o uguale ai tre ettari;
Livello medio
Documentazione incompleta o non conforme alla situazione aziendale per aziende con SAU superiore ai tre ettari;
Livello alto
Assenza della documentazione prevista per aziende con SAU superiore ai tre ettari.
Inadempienze di importanza minore
Si considerano di importanza minore esclusivamente le infrazioni commesse da aziende di SAU aziendale inferiore o uguale ai 3 ettari.
Allerta tempestiva e azioni correttive
In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
L’azione correttiva consiste nella regolarizzazione della posizione aziendale nei confronti dell’autorizzazione all’uso dell’acqua irrigua.
L’azione correttiva si considera realizzata al momento dell’avvio dell’iter per la regolarizzazione.
Impegni di ripristino
Per livelli d’infrazione superiori a quelli previsti dalle inadempienze di importanza minore, l’azienda dovrà avviare l’iter per la regolarizzazione della propria posizione entro la campagna successiva.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso di:
➢ assenza di ogni documentazione di autorizzazione all’uso di acqua irrigua (non conformità BCAA2.1) ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ettari, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente;
➢ in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole come definite all’articolo 3 comma 4, lettera d) del DM 1867.
Descrizione della Norma e degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23 comma 3 del DM 1867, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di cui agli articoli 103, 104 e 124 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i.
Questi articoli rimandano alla lista delle sostanze pericolose la cui immissione negli scarichi o la cui dispersione in altra maniera sul suolo e nel sottosuolo provoca inquinamento diretto o indiretto delle falde, riportata nell’Allegato 7.
L’applicazione della Norma alle aziende agricole si distingue quindi nella corretta gestione degli scarichi, disciplinata dal D. Lgs. 152/2006 e nella corretta gestione delle sostanze a livello di ordinaria attività agricola. Le sostanze di cui alle liste indicate più sopra sono o possono essere contenute in prodotti o mezzi di produzione ordinariamente in uso presso le aziende agricole. L’uso corretto di tali prodotti o mezzi di produzione non genera pericoli di inquinamento, mentre la dispersione incontrollata o lo smaltimento scorretto dei loro residui può causare l’inquinamento delle falde.
Gli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:
- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
BCAA3.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
BCAA3.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
BCAA3.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.
N.B.: Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).
Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all’art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:
- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.
Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104). È sottoposta a verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.
Elementi di verifica
Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, le aziende devono assicurare che i propri depositi, occasionali o permanenti di sostanze, mezzi di produzione o i sottoprodotti derivanti dal loro uso, che contengano sostanze pericolose, siano realizzati in maniera da evitare ogni dispersione su suolo o sottosuolo e la conseguente contaminazione delle falde acquifere.
Sono da considerare fonte di possibile dispersione di sostanze pericolose anche gli accumuli o i depositi dei residui dell’uso di tali sostanze o mezzi di produzione.
Sono valutati i seguenti elementi di verifica, in relazione agli impegni evidenziati più sopra:
Impegni per tutte le aziende (BCAA3.1):
1- i contenitori e distributori di carburanti devono essere a perfetta tenuta;
2- gli oli lubrificanti, i prodotti fitosanitari o veterinari, nelle proprie originarie confezioni, devono essere stoccati in un locale o contenitore chiuso o protetto e posto su di un pavimento impermeabilizzato, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
3- i depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, devono avere adeguata protezione dagli agenti atmosferici ed essere posti su pavimenti impermeabilizzati;
4- le carcasse di trattori, automobili o altri mezzi, ancora non smaltite, devono essere adeguatamente ricoverate sotto coperture che le proteggano dagli eventi atmosferici e su pavimenti impermeabilizzati, al fine di prevenire la contaminazione dei suoli, in quanto assimilabili ad una fonte di sostanze pericolose;
5- i contenitori di carburante posti su mezzi mobili devono essere omologati.
Impegni aggiuntivi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici (BCAA3.2 e BCAA3.3):
6- presenza, congruità e completezza dell’autorizzazione ai sensi degli articoli 105, 106, 107 e 124 del D. Lgs. 152/2006.
Saranno presi anche in considerazione i:
7- risultati degli accertamenti effettuati dagli Enti competenti per la verifica dell’applicazione delle disposizioni normative.
N.B.:
1. Nel caso dei contenitori di carburanti, perché siano considerati a perfetta tenuta è necessario che il contenitore/distributore sia provvisto di:
a. bacino di contenimento;
b. tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile;
c. il contenitore di carburante posto su mezzi mobili deve essere omologato.
Sono considerate conformi anche le cisterne provviste di omologazione che, per loro caratteristiche costruttive, non necessitano di bacino di contenimento o di protezione dagli agenti atmosferici pur assolvendo ai requisiti di copertura, prevenzione dalle perdite accidentali, impermeabilità.
2. Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni degli impegni 1, 2, 3, 4 o 5 che interessino direttamente o indirettamente corsi d’acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, scoline, pozzi e canali, se non prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acqua meteorica.
Determinazione dell’infrazione
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all’azienda:
BCAA3_1. contenitori e distributori di carburanti non a perfetta tenuta;
BCAA3_2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato;
BCAA3_3. presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati;
BCAA3_4. contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati;
BCAA3_5. autorizzazione allo scarico assente, irregolare o non conforme alla situazione aziendale.
Parametri di violazione
In caso di presenza dei codici di infrazione BCAA3_1, 2, 3, 4 o 5
Portata, Gravità e Durata
Gli indici di verifica sono dimensionati in relazione al tipo di infrazione commessa.
| Portata, Gravità e Durata |
Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 non applicabili |
Obblighi BCAA3.2 e BCAA3.3 applicabili | ||
| Inosservanza dell’autorizzazione che abbia dato luogo a diffida Impegno 7 |
Inosservanza dell’autorizzazione che abbia dato luogo a revoca Impegno 7 |
Assenza o non |
||
| Assenza di altre infrazioni | Nessuna infrazione |
3 | 5 | 5 |
| Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, senza perdite Impegno 1 | Inadempienza di importanza minore 1 |
3 | 5 | 5 |
| Presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, senza evidenza di dispersione Impegno 2 | Inadempienza di importanza minore 1 |
3 | 5 | 5 |
| Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo Impegno 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto o posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari Impegno 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati Impegni 3, 4 e 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
| Presenza di infrazioni con effetti extra aziendali Impegno 1, 2, 3, 4 e 5 |
5 | 5 | 5 | 5 |
Casi particolari
Il caso di contenitori di carburanti posti all’interno di abitazioni o rimesse per automezzi siti all’interno di centri abitati, pur non configurandosi direttamente un’infrazione di condizionalità, sarà oggetto di segnalazione agli Enti preposti per le necessarie verifiche.
Inadempienze di importanza minore
Si hanno infrazioni di natura minore solo nei seguenti casi:
1. contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, senza perdite (impegno 1) oppure contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, senza perdite (impegno 4);
2. presenza di locali o contenitori di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari nelle proprie confezioni, non chiusi o non protetti o non posti su pavimento impermeabilizzato, senza evidenza di dispersione (impegno 2).
Allerta tempestiva e azioni correttive
In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva.
L’azione correttiva consiste nel ripristino delle condizioni di conformità nei casi previsti di inadempienza di importanza minore.
Impegni di ripristino
L’azienda è tenuta al ripristino della situazione di conformità, secondo quanto stabilito nella tabella che segue:
| Codice non conformità |
Infrazione commessa | Impegno di ripristino |
| BCAA3_1 | Contenitori e distributori dei carburanti non a perfetta tenuta, con evidenza di perdite sul suolo o sottosuolo | Ripristino delle condizioni di conformità dei contenitori e distributori in modo che possano garantire una perfetta tenuta |
| BCAA3_2 | Presenza di un locale o contenitore non chiuso o non protetto e posto su di un pavimento non impermeabilizzato con evidenza di dispersione di oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari | Predisporre un ambiente chiuso o protetto e su superficie impermeabilizzata ove collocare le sostanze pericolose indicateed evitarne ogni dispersione |
| BCAA3_3 | Presenza di depositi o accumuli di lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, carcasse di trattori, automobili o altri mezzi contenenti sostanze potenzialmente inquinanti, involucri e contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o veterinari, o altri prodotti contenenti sostanze pericolose, privi di adeguata protezione dagli agenti atmosferici oppure posti su pavimenti non impermeabilizzati | Collocare i depositi o accumuli di materiali contenenti sostanze pericolose su superfici impermeabilizzate e con adeguata protezione dagli agenti atmosferici, al fine di evitarne ogni dispersione, oppure, in alternativa, 10. eliminare o smaltire i depositi o accumuli secondo modalità previste dalla normativa |
| BCAA3_4 | Contenitori di carburante posti su mezzi mobili non omologati, con evidenza di perdite | Ripristinare le condizioni di conformità ed eliminare le fonti di perdite |
| BCAA3_51 4. | Assenza dell’autorizzazione allo scarico | Rinnovare/richiedere l’autorizzazione allo scarico scaduta o assente |
.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:
1. quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti contenenti sostanze pericolose in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
2. in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli;
3. in caso di scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d’acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone non vulnerabili.
BCAA 4 – Copertura minima del suolo
Ambito di applicazione
- per l’impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) del DM 1867.
- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, alla lettera d) del DM 1867, con l’esclusione delle superfici di cui all’articolo 3, comma 4, lettera b) dello stesso DM.
Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:
a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli), occorre assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;
b) per tutte le superfici agricole che manifestano, in assenza di sistemazioni, fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) ovvero fenomeni di soliflusso, occorre:
- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
oppure, in alternativa,
- adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).
A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede:
Impegno a): copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno.
Impegno b) per l’intervallo tra il 15 novembre ed il 15 febbraio successivo:
- la copertura vegetale, oppure, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nel corso della preparazione del terreno per la semina;
- il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nello stesso periodo.
Deroghe
Impegno a)
Sono possibili seguenti deroghe:
1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella corrente annata agraria (colture di secondo raccolto) o nella successiva, comunque da effettuarsi non prima del 30 giugno;
6. a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di detta annata agraria.
Impegni a) e b)
7. È ammessa la deroga in presenza di motivazioni di ordine sanitario riconosciute dalle autorità competenti.
Impegno b)
Per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e di riconversione o ristrutturazione dei vigneti, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.
Elementi di verifica
Al fine del controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla presente Norma, sono valutati i seguenti elementi di verifica:
BCAA4.1 presenza della copertura minima del suolo durante tutto l’anno (per le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
BCAA4.2 presenza della copertura minima del suolo nel periodo previsto o, in alternativa, verifica dell’adozione delle tecniche per la protezione del suolo durante la preparazione del terreno per la semina (per tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi);
BCAA4.3 rispetto del divieto di lavorazioni di affinamento del terreno nel periodo indicato (per tutte le superfici agricole).
Per tutti gli impegni è verificato il rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.
Determinazione dell’infrazione.
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all’azienda:
BCAA4.1 superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assenza della copertura del suolo durante tutto l’anno, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;
BCAA4.2 tutte le superfici agricole, tranne le superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi: assenza della copertura del suolo nel periodo previsto, o per i periodi stabiliti dalle condizioni di deroga, e contemporanea presenza di fenomeni erosivi;
BCAA4.3 mancato rispetto del divieto di affinamento dei suoli nel periodo vietato, per tutte le superfici agricole.
Parametri di violazione
Portata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni al di fuori dell’ambito aziendale.
Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.
Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.
Livello medio
In tutti gli altri casi.
N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all’azienda.
Gravità
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.
Livello basso
Non previsto;
Livello medio
Una infrazione riscontrata;
Livello alto
Più infrazioni riscontrate.
Durata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell’infrazione.
Livello basso
non previsto;
Livello medio
infrazione a un impegno tra quelli applicabili;
Livello alto
infrazione a due o più impegni tra quelli applicabili o infrazione con effetti extra-aziendali.
Inadempienze di importanza minore
Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questa Norma non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l’estensione complessiva delle infrazioni sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all’80% della SAU aziendale.
BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione
Ambito di applicazione
- per l’impegno di cui alla lettera a): Seminativi di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a) del DM 1867.
- per l’impegno di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867.
Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:
a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.
A norma dell’articolo 23 comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede:
- impegno a) la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori;
- impegno b) il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- impegno c) la manutenzione obbligatoria della rete idraulica aziendale e della baulatura.
N.B.: Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.
Deroghe
- impegno a): le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, se individuate dalla Regione o Provincia autonoma. In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione.
- impegno b): sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- impegno c):
- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
- l’impegno si considera rispettato in presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. Diventa obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.
Elementi di verifica
Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all’applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 5:
BCAA5.1: esecuzione dei solchi acquai temporanei e/o delle fasce inerbite in terreni declivi a seminativo al fine di contenere o eliminare i fenomeni erosivi;
BCAA5.2: divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo (per tutte le superfici); BCAA5.3: obbligo di manutenzione della rete scolante (per tutte le superfici).
Determinazione dell’infrazione.
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all’azienda:
per le superfici a seminativo:
BCAA5.1: assenza di solchi acquai temporanei o di fasce inerbite, in presenza di fenomeni erosivi su terreni declivi;
per tutte le superfici;
BCAA5.2: presenza di livellamenti non autorizzati;
BCAA5.3: assenza della manutenzione della rete idraulica.
Parametri di violazione
Portata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni al di fuori dell’ambito aziendale.
Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale
e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.
Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.
Livello medio
In tutti gli altri casi.
N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che generino fenomeni erosivi che interessino anche terreni adiacenti all’azienda.
Gravità
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di impegni violati tra quelli applicabili.
Livello basso
Non previsto;
Livello medio
Una infrazione riscontrata;
Livello alto
Più infrazioni riscontrate.
Durata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell’infrazione.
Livello basso non previsto;
Livello medio presenza di un’infrazione tra BCAA5.1 e BCAA5.3 per livelli medi o bassi di portata;
Livello alto
presenza di entrambe le infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 oppure di un’infrazione tra BCAA5.1 e BCAA5.3 per livelli alti di portata.
Casi particolari
L’infrazione BCAA5.2 all’impegno b) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo), è considerata infrazione intenzionale per ogni superficie.
Inadempienze di importanza minore
Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questa Norma non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
1. sia commessa l’infrazione BCAA5.2 all’impegno b) (divieto di effettuare livellamenti non autorizzati del terreno agricolo), per qualsiasi superficie;
2. l’estensione complessiva delle infrazioni BCAA5.1 e BCAA5.3 sia pari o superiore a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la Norma o all’80% della SAU aziendale.
BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante
Ambito di applicazione
Le superfici a seminativo così come definite all’articolo 3 comma 4, lettera a) del DM 1867.
Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat, la Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente Norma prevede il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie.
Deroghe
La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:
1. per le superfici investite a riso, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.
La deroga di cui al punto 3 è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE.
Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l’anno successivo a quello di fruizione della deroga.
Elementi di verifica
Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all’applicabilità degli impegni facenti capo alla BCAA 6:
BCAA6.1: divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie;
BCAA6.2: rispetto delle condizioni di deroga eventualmente applicate.
Determinazione dell’infrazione
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui siano rilevate le seguenti non conformità agli impegni applicabili all’azienda:
BCAA6.1: presenza di bruciature delle stoppie e delle paglie sui terreni aziendali a seminativo, escluso il riso;
BCAA6.2: mancata effettuazione degli interventi di ripristino della sostanza organica nei casi previsti dalle deroghe.
Parametri di violazione
Portata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni al di fuori dell’ambito aziendale.
Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 2 ettari.
Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure - superficie oggetto di infrazione superiore a 3 ettari, oppure - siano riscontrati effetti extra-aziendali.
Livello medio
In tutti gli altri casi.
N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali la bruciatura delle stoppie che si estenda anche al di fuori dei terreni dell’azienda.
Gravità
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla rilevanza delle inadempienze riscontrate rispetto agli obiettivi della Norma stessa.
Livello basso
Non previsto.
Livello medio riscontro dell’infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata bassi o medi;
Livello alto
riscontro dell’infrazione BCAA6.1 o BCAA6.2 per livelli di portata alti oppure presenza dell’infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.
Durata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell’infrazione.
Livello basso
risconto di infrazioni per livelli bassi di portata;
Livello medio
riscontro di infrazione per livelli medi di portata;
Livello alto
riscontro di infrazioni per livelli alti di portata, oppure di infrazioni con effetti extra - aziendali oppure presenza di infrazione BCAA6.1 (di qualsiasi estensione) in aree comprese nelle ZPS o nei SIC.
Inadempienze di importanza minore
Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questa Norma non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l’estensione delle infrazioni sia pari o superiore agli 8 ettari.
CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
Articolo 3 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b),
Articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4
Recepimento
➢ LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.
➢ DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;
➢ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
➢ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
➢ Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014, n. 184, “Abrogazione del D.M. 19 giugno 2009 e contestuale pubblicazione dell’elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d).
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano all’interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 lettere k), p), q), r), s), t), e 2 lett. b) del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 medesimo decreto relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.
Al di fuori delle ZPS, l’eliminazione degli alberi isolati, degli alberi in filare e delle siepi, che non siano già tutelati dalla BCAA 7, può essere effettuata solo se autorizzata dalle autorità competenti, ove tale autorizzazione sia prevista.
Elementi di verifica
Per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni seguenti:
Terreni compresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
• divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi; 2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
• divieto di conversione ad altri usi delle superfici a prato permanente; 3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
• presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
• attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
• rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
• divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
• divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti.
Tutti i terreni interni ed esterni alle Zone di Protezione Speciale (ZPS).
5. sarà verificato il mantenimento sul terreno degli alberi isolati, alberi in filari o siepi qualora non tutelati già dalla BCAA 7. In caso di loro eliminazione, sarà verificata la presenza dell’autorizzazione, ove tale autorizzazione sia prevista. Ai fini del presente controllo, si considerano gli elementi che presentano caratteristiche differenti da quelle definite ai fini della BCAA 7, in particolare:
• elementi lineari (alberi in filare, siepi) con lunghezza inferiore a 25 metri;
• siepi di larghezza superiore a venti metri.
N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.
Determinazione dell’infrazione
Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra o sia stata rilevata l’eliminazione di uno o più degli elementi del paesaggio senza la prevista autorizzazione.
N.B.: le violazioni relative all’impegno 5 non sono prese in considerazione ai fini della determinazione di violazioni a carico della BCAA 7 per evitare la duplicazione degli effetti dell’infrazione.
Parametri di violazione
Portata dell’infrazione:
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni al di fuori dell’ambito aziendale.
Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in ZPS e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in ZPS,
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari,
- superficie sulla quale è stata riscontrata un’infrazione all’impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in ZPS o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.
Livello medio
In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.
Gravità dell’infrazione:
Il livello di questo indice è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.
Livello basso
Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;
Livello medio
Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;
Livello alto
Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all‘impegno 2.
Durata dell’infrazione: l’indice di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.
Casi particolari
Infrazioni all’impegno 5
Nel caso di infrazioni all’impegno 5, vale a dire in caso di distruzione degli habitat degli uccelli selvatici rappresentati da siepi, alberi isolati o in filari, effettuata senza l’espressa autorizzazione delle autorità competenti, gli indici di verifica assumeranno il livello alto di portata, gravità e durata.
N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni, con definizione di diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.
Inadempienze di importanza minore
Non sono previste infrazioni di importanza minore.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo Criterio non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino Non previsti.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso di:
- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in ZPS;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
Recepimento
➢ D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
➢ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
➢ Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184, relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
➢ Decisione di esecuzione della Commissione 2018/42/EU del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 15 del 19-01-2018);
➢ Decisione di esecuzione della Commissione 2018/43/EU del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 15 del 19-01-2018);
➢ Decisione di esecuzione della Commissione 2018/37/EU del 12 dicembre 2017, che adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (G.U. 2a Serie Speciale - Unione Europea n. 15 del 19-01-2018);
Ambito di applicazione
Tutte le superfici agricole, così come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867 e le superfici forestali di cui alla stessa lettera d), ricadenti nei Siti di Interesse Comunitario (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
Descrizione degli impegni
A norma dell’articolo 23, comma 3, del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.
Elementi di verifica
Per quanto attiene all’evidenza delle violazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, rileva l’adempimento degli impegni di natura agronomica seguenti:
Terreni compresi nei SIC/ZSC.
1. superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
o divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie su seminativi;
2. superfici di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
o divieto di conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente;
3. superfici di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
o presenza di copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno;
o attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio, trinciatura) con cadenza almeno annuale;
o rispetto del periodo di divieto di intervento di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
4. superfici di cui alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 3 del DM 1867:
o divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti;
o divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dagli enti preposti;
o rispetto delle misure di conservazione previste dalle disposizioni regionali, ove approvate.
N.B.: si considerano violazioni con effetti extra – aziendali le infrazioni agli impegni 1 e 4 le cui conseguenze siano rilevabili anche all’esterno dei terreni detenuti dall’azienda stessa.
Determinazione dell’infrazione:
Si ha violazione del presente Criterio quando sia stata individuata una infrazione per almeno uno degli impegni di natura agronomica elencati più sopra.
Parametri di violazione
Portata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) che presentano una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni al di fuori dell’ambito aziendale.
Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC e
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra non sia superiore a 2 ettari.
Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore al 30% della SAU aziendale in SIC/ZSC, oppure
- superficie complessiva sulla quale sono rilevate infrazioni agli impegni 1, 3 e 4 descritti sopra sia superiore a 3 ettari, oppure
- superficie sulla quale è stata riscontrata un’infrazione all’impegno 2 superiore al 20% della SAU aziendale in SIC/ZSC o superiore ad 1 ettaro;
- siano riscontrate infrazioni con effetti extra-aziendali.
Livello medio
In tutti i casi non contemplati nei livelli basso e alto.
Gravità dell’infrazione:
Il livello di questo parametro è calcolato in base al numero degli impegni di natura agronomica per i quali siano rilevate infrazioni.
Livello basso
Violazione ad un impegno tra 1, 3 e 4;
Livello medio
Violazione a due impegni tra 1, 3 e 4;
Livello alto
Violazione ai tre impegni 1, 3 e 4 oppure all‘impegno 2.
Durata dell’infrazione:
Il parametro di durata viene stabilito normalmente a livello medio. Esso tuttavia assume un livello alto quando siano presenti infrazioni che abbiano un livello alto di portata.
Inadempienze di importanza minore Non previste.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questa Norma non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino Non previsti.
Casi Particolari
Nel caso di infrazioni rilevate rispetto alle Misure di conservazione definite secondo le disposizioni regionali approvate per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), i parametri di valutazione delle non conformità assumeranno valore medio, salvo diversa determinazione degli Organismi Pagatori competenti.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui ci sia:
- presenza di infrazioni agli impegni di natura agronomica di cui ai punti da 1 a 4 degli Elementi di verifica, per il 100% della superficie aziendale compresa in SIC/ZSC;
- nel caso di distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive
Ambito di applicazione
Qualsiasi superficie dell’azienda, comprese le superfici agricole, così come definite all’articolo 3, comma 4, lettera d) del DM 1867.
Descrizione della Norma e degli impegni
Al fine di assicurare un livello minimo di conservazione dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. È vietato eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.
Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonome
A norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, vige la norma stabilita a riguardo dal Decreto stesso, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.
È vietato inoltre eseguire gli interventi di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente Norma nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.
Ai fini dell’individuazione degli elementi caratteristici del paesaggio per il suo mantenimento, valgono le seguenti definizioni e regole:
• è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari (muretti a secco, siepi, alberi in filare, terrazzamenti, sistemazioni idraulico agrarie).
• per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.
• per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.
• per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.
• si considerano stagni i bacini idrici naturali, o quelli artificiali purché non siano impermeabilizzati con cemento o materie plastiche, di superficie inferiore o uguale a 3.000 m2. In considerazione del fatto che il livello dell’acqua dello stagno può variare di anno in anno e nel corso di uno stesso anno, l’area protetta dalla presente BCAA è individuata dal limite della vegetazione di sponda o delle eventuali pertinenze quali terrapieni di contenimento, purché inerbiti o coperti da vegetazione ripariale.
Deroghe
1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti;
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità;
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze;
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc.) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo);
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consenta.
Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale in relazione al predetto periodo.
Elementi di verifica
Gli elementi di verifica sono considerati in relazione all’applicabilità degli impegni della BCAA 7:
BCAA7.1 – non eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;
BCAA7.2 – non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche e divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
Determinazione dell’infrazione
Si ha infrazione alla presente Norma nel caso in cui sia rilevata almeno una delle seguenti non conformità agli impegni applicabili all’azienda:
BCAA7.1 – eliminazione degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale;
BCAA7.2 – eliminazione di elementi caratteristici del paesaggio (muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche) o infrazione al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.
Parametri di violazione
Portata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’estensione delle parcelle agricole (o delle particelle catastali) interessate da una o più infrazioni. L’impatto è infatti ritenuto tanto più esteso quanto più ampie sono le aree d’infrazione rilevate. Sarà inoltre oggetto di valutazione l’influenza delle infrazioni al di fuori dell’ambito aziendale.
Livello basso
Al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore a 0 e inferiore o uguale al 20% della SAU aziendale e
- superficie oggetto di infrazione non superiore a 3 ettari.
Livello alto
Al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:
- superficie oggetto di infrazione superiore al 30% della SAU aziendale, oppure
- superficie oggetto di infrazione superiore a 5 ettari, oppure
- siano riscontrati effetti extra-aziendali.
Livello medio
In tutti gli altri casi.
N.B.: Saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni che interessino anche terreni adiacenti all’azienda.
Gravità
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla tipologia degli impegni violati tra quelli applicabili e, in certi casi, alla loro estensione.
Livello basso non previsto;
Livello medio
riscontro dell’infrazione BCAA7.2 per livelli di portata bassi o medi;
Livello alto
riscontro dell’infrazione BCAA7.2 per livelli di portata alti oppure riscontro dell’infrazione BCAA7.1, per ogni livello di portata.
Durata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla valutazione di permanenza degli effetti dell’infrazione.
Livello basso riscontro dell'infrazione BCAA7.2 relativa al divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli;
Livello medio riscontro dell’infrazione BCAA7.2 relativa all’eliminazione di siepi e alberi isolati o in filari;
Livello alto
riscontro dell’infrazione BCAA7.2 relativa all’eliminazione di muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche oppure riscontro dell’infrazione BCAA7.1.
N.B.: nel caso di presenza di infrazioni a diversi impegni che diano luogo a diversi livelli dei parametri di violazione, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.
Inadempienze di importanza minore
Per la presente Norma non sono previste inadempienze di importanza minore.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questa Norma non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nel caso in cui l’estensione delle infrazioni sia pari o superiore all’80% della superficie agricola aziendale o a 8 ettari di superficie.
SETTORE DI CONDIZIONALITÀ SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE
CGO 4 – Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20
Sicurezza alimentare - Riferimenti regolamentari
➢ Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
➢ Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
➢ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
➢ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
➢ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
➢ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;
➢ Reg. (UE) 2018/470 del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE..
Recepimento e applicazione nazionale
➢ Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
➢ Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);
➢ Atto repertoriato n. 2395 del 15 dicembre 2005, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le provincie autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 9 del 12/01/2016);
➢ Atto repertoriato n. 84/CSR del 18 aprile 2007, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);
➢ Atto repertoriato n. 204/CSR del 13 novembre 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra Ministero della salute, Le Regioni e Le provincie autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di modifica dell’intesa 15 dicembre 2005 (Rep. Atti n. 2395) recante “Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano (G.U. n. 287 del 09/12/2008 S.O. n. 270);
➢ D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
➢ D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;
➢ Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del DM 1867. Il controllo riguarderà anche le strutture aziendali, per la verifica delle modalità di immagazzinamento e manipolazione di sostanze e prodotti ai fini della sicurezza alimentare.
Descrizione degli impegni ed elementi di verifica
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni a cui fa riferimento la normativa di recepimento e che sono elencati nel Documento di lavoro della Commissione DS/2006/16 denominato “Working Document – guidance document of the commission services on the hygiene provisions relevant for cross compliance” (vedi Allegato 6).
Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.
A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:
1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.
Qui di seguito si elencano, per ogni settore di produzione aziendale, i requisiti previsti e la responsabilità del controllo, salvo accordi regionali differenti.
| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
| 1 – Produzioni animali – Impegni a carico dell’azienda | ||
| 1.a curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione; | SSVV (OP) |
|
| 1.b prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali; | SSVV (OP) |
|
| 1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma; | SSVV (OP) |
|
| 1.d tenere opportuna registrazione, nei casi previsti, o conservare la documentazione di: | ||
| i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali; | SSVV (OP) |
|
| ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali; | SSVV (OP) |
|
| iii. i risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuati sugli animali o sui prodotti animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana, ivi comprese le denunce delle mortalità in allevamento; | SSVV (OP) |
|
| 1.e immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale; | SSVV (OP) |
|
| 1.f immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni. | SSVV (OP) |
|
| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
| 2 – Produzioni vegetali – Impegni a carico dell’azienda | ||
| 2.a modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, fitofarmaci, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.); | OP | |
| 2.b presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana; | OP | |
| 2.c conservazione in azienda di un registro dei trattamenti effettuati per gli ultimi tre anni, a partire dal 2013 ed in particolare: | ||
| i. presenza e aggiornamento del registro dell’anno in corso; | OP | |
| i. per ogni coltura dovranno essere registrate le fasi fenologiche/agronomiche principali della coltura (semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta); | OP | |
| iii. il registro dovrà essere conservato per gli ultimi tre anni e dovrà essere disponibile per ogni verifica; | OP | |
| iv. l’aggiornamento dovrà essere fatto entro 30 (trenta) giorni dal trattamento. | OP | |
Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.
Valgono i seguenti casi particolari:
– nel caso in cui l’utilizzatore e/o l’acquirente dei prodotti fitosanitari non sia il titolare dell’azienda, il registro potrà essere compilato da persona diversa. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare;
– nel caso in cui i trattamenti siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda sulla base del modulo rilasciato per ogni singolo trattamento dal contoterzista. In alternativa, il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;
– nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci (trattamenti effettuati con personale e mezzi delle cooperative) il registro dei trattamenti (unico per tutti gli associati) potrà essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e dovrà essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;
– il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.
| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
| 3 – Produzione di latte – Impegni a carico dell’azienda | ||
| 3.a. rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione: animali in buona salute, esenti da malattie, per i quali siano rispettati gli eventuali tempi di sospensione dalla produzione previsti dalla norma | SSVV (OP) |
|
| 3.b. certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi; | SSVV (OP) |
|
| 3.c. rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare | ||
| i. caratteristiche costruttive e posizionamento nell’azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte; | SSVV (OP) |
|
| ii. protezione dagli agenti patogeni dei locali di stoccaggio del latte; | SSVV (OP) |
|
| iii. utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili; | SSVV (OP) |
|
| 3.d. rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte e, in caso di non conformità del latte, rispetto delle procedure per la comunicazione alle autorità competenti e per il ritiro del latte non conforme; | SSVV (OP) |
|
| 3.e. corretta e completa identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione; | OP (SSVV) |
|
| 3.f. presenza e completezza del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco); | OP (SSVV) |
|
Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.f deve contenere le seguenti informazioni:
Parte Generale
- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;
indice
- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.
Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)
- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;
indice
- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.
Per la produzione di latte, il titolare dell’attività è responsabile dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del prodotto.
Il Manuale e la documentazione devono comunque essere sempre presenti e reperibili in azienda, anche in copia.
| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
| 4 – Produzione di uova – Impegni a carico dell’azienda | ||
| 4.a. rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova. In particolare: le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace; | SSVV (OP) |
|
| Descrizione requisiti | Responsabilità del controllo | |
| 5 – Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell’azienda | ||
| 5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività e acquistare i mangimi solo da operatori registrati ai sensi del Reg. CE 183/2005; | SSVV (OP) |
|
| 5.b. modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.); | OP (SSVV) |
|
| 5.c. tenere una registrazione completa e aggiornata, ove previsto, o conservare la documentazione relativa a: | ||
| i. analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda; | SSVV (OP) |
|
| ii. eventuale uso di semente geneticamente modificata (OGM); | SSVV (OP) |
|
| iii. movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi. | OP (SSVV) |
|
N.B.:
– per alcuni dei controlli da effettuare per determinare il rispetto dei requisiti del presente Criterio, data la loro natura estremamente specializzata, si terranno in considerazione prevalentemente gli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari, salvo accordi regionali differenti.
– per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione il fatto che alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Criteri.
In particolare gli impegni:
- prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il cibo, attraverso opportune misure precauzionali – viene controllato nell’ambito del CGO 9;
- assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;
- assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell’ambito del CGO 10;
- assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell’ambito del CGO 5.
Occorre inoltre sottolineare che:
- le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende con produzioni vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Criterio, ancorché interessino anche le operazioni di controllo per il CGO 10;
- le modalità di stoccaggio dei materiali e prodotti contenenti sostanze pericolose sono qui verificate solamente per le problematiche relative al pericolo di contaminazioni delle derrate prodotte ed immagazzinate, mentre le conseguenze di natura ambientale (inquinamento delle falde acquifere) sono tenute in considerazione nel corso dei controlli della BCAA 3.
In conseguenza di quanto sopra indicato, per il presente CGO si terranno in considerazione i soli requisiti non controllati già per altri Criteri e Norme.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia stato rispettato uno dei requisiti elencati.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.
Parametri di violazione
Produzioni animali
Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l’infrazione abbia effetti extra – aziendali.
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.
classi di violazione:
- livello basso: non previsto;
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, delle sostanze chimiche, degli alimenti medicati, degli alimenti destinati agli animali, non idonee ad evitare ogni contaminazione (elementi di verifica 1.a, 1.b);
- livello alto: infrazioni relative agli elementi di verifica 1.a, 1.b, dovuti ad insufficienza strutturali dell’azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.).
Durata dell’infrazione: in presenza di infrazione, l’incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.
Produzioni vegetali, compresi i foraggi e componenti vegetali di mangimi
Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l’infrazione abbia effetti extra – aziendali.
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni aziendali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.
classi di violazione:
- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elementi di verifica 2.b o 2.c);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad assicurare l’assenza di ogni contaminazione (elemento di verifica 2.a) oppure assenza di una delle registrazioni previste (elementi di verifica 2b o 2c);
- livello alto: infrazioni relative all’elemento di verifica 2.a, dovuto ad insufficienze strutturali dell’azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza di entrambe le registrazioni previste (elementi di verifica 2.b e 2.c).
Durata dell’infrazione: in presenza di infrazione, l’incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale, nel qual caso il parametro assume livello alto.
Produzione di latte
Le aziende che producono latte subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende zootecniche. Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione del latte.
Per quanto riguarda gli impegni relativi all’attività zootecnica si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.
Per quanto attiene agli elementi di verifica specifici 3.a, b, c e d, data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dagli Enti preposti. La valutazione delle infrazioni a tali elementi di verifica è evidenziata più avanti.
Per quanto attiene al requisito 3.e “identificazione, documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione”, si terranno in considerazione i controlli effettuati durante le visite aziendali.
N.B.: il controllo è finalizzato alla verifica di tracciabilità del latte prodotto e commercializzato dall’azienda. La documentazione presente in azienda dovrà essere sufficiente ad identificare l’acquirente/collettore del latte.
Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione dovuta a negligenza, gli indici sono fissati a livello medio.
Produzione di latte fresco (elemento di verifica 3.f)
Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza del Manuale aziendale ed alla regolarità e completezza della documentazione per la rintracciabilità del latte.
parametri di valutazione:
1. presenza e completezza del Manuale aziendale;
2. presenza e completezza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita;
3. aggiornamento del registro dei movimenti del latte in uscita e correttezza delle registrazioni.
classi di violazione:
- basso: rilevamento dell’infrazione al parametro 1;
- medio: rilevamento dell’infrazione al parametro 3;
- alto: rilevamento dell’infrazione al parametro 2.
Durata dell’infrazione: in presenza di infrazione, l’incidenza dell’indicatore di durata viene stabilita a livello medio, tranne in totale assenza della documentazione relativa alle registrazioni dei movimenti del prodotto in uscita, in qual caso assume un livello alto. Assume valore basso per le infrazioni relative alla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte.
Produzione di uova
In caso di infrazione all’elemento di verifica 4.a, il livello di portata, gravità e durata assumerà livello medio.
Produzione di mangimi o alimenti per animali
Le aziende che producono mangimi o alimenti per animali subiscono un duplice controllo: in quanto tali ed in quanto aziende che producono vegetali.
Qui di seguito si evidenziano gli elementi di dimensionamento dei parametri nei casi di infrazione agli impegni relativi alla produzione dei mangimi o alimenti per animali, per i controlli di competenza degli OP:
– per quanto indicato al punto 5.b (stoccaggio e manipolazione di sostanze pericolose) i controlli sono gli stessi effettuati per la Norma 3 di BCAA;
– per quanto indicato al punto 5.c.iii sarà verificata la corretta registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita dei Foraggi e dei Mangimi su apposito Registro.
Per corretta registrazione si intende l’indicazione della data della movimentazione (entrata o uscita di foraggi, mangimi o componenti dei mangimi), tipo di prodotto, quantità, provenienza e destinazione del prodotto. Per quanto riguarda gli impegni relativi all’attività di produzione vegetale si rimanda al punto specifico, descritto più sopra.
Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è normalmente stabilito a livello medio. Assume un livello alto nei casi in cui l’infrazione abbia effetti extra – aziendali.
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza delle infrazioni agli impegni aziendali relativi alla produzione di mangimi ed alimenti per animali che mettono a rischio la sicurezza alimentare.
classi di violazione:
- livello basso: incompletezza o mancato aggiornamento delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii);
- livello medio: modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose, non idonee ad evitare ogni contaminazione dei mangimi o alimenti per animali (elemento di verifica 5.b);
- livello alto: infrazioni relative all’elemento di verifica 5.b, dovuto ad insufficienze strutturali dell’azienda (assenza locali o depositi separati, ecc.), oppure assenza delle registrazioni previste (elemento di verifica 5.c.iii).
Durata dell’infrazione: in presenza di infrazione, l’incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, a meno che non siano riscontrate carenze di tipo strutturale relative alla possibile contaminazione dei mangimi o alimenti per animali, nel qual caso il parametro assume livello alto.
Risultati dei controlli eseguiti dai SSVV
In caso di infrazioni rilevate dai SSVV nel corso delle proprie attività istituzionali, oppure dall’Organismo Pagatore in base ad accordi validi a livello regionale, il livello dei parametri assumerà i valori sotto riportati.
Produzioni animali
1. Impegno 1.c – Uso non corretto degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
2. Impegno 1.d – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione, ivi compresa la corretta tenuta del registro dei trattamenti farmacologici: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
3. Impegno 1.e – Mancata separazione tra alimenti destinati agli animali e prodotti chimici o altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale: portata, gravità e durata di livello medio;
4. Impegno 1.f – Mancato rispetto delle condizioni di stoccaggio e manipolazione di alimenti medicati: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
5. Infrazione a due o più impegni tra 1.d, 1.e e 1.f, oppure riscontro di utilizzo non autorizzato di prodotti veterinari (ad es. trattamenti cortisonici non autorizzati): Portata, Gravità e Durata a livello alto.
Produzione di latte
6. Impegno 3.a – Mancato rispetto dei tempi di sospensione dalla produzione, ove applicabili: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
7. Impegno 3.b – Produzione e commercializzazione di latte in assenza di certificazione di esenzione da zoonosi: Portata, Gravità e Durata a livello alto;
8. Impegni 3.c oppure 3.d – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell’allevamento e nelle operazioni di mungitura e trasporto del latte: Portata, Gravità e Durata a livello alto.
Produzione di uova
9. Impegno 4.a – Mancato rispetto delle condizioni minime di igiene dell’allevamento: Portata, Gravità e Durata a livello medio.
Produzione di mangimi o alimenti per animali
10. Impegno 5.a – Assenza della registrazione all’autorità regionale competente o introduzione di mangimi provenienti da operatori non registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
11. Impegni 5.c.i e 5.c.ii – Mancato rispetto degli obblighi di registrazione: Portata, Gravità e Durata a livello medio;
12. Infrazione ad entrambi i requisiti: Portata, Gravità e Durata a livello alto.
Effetti extra – aziendali
Le seguenti infrazioni si considerano con effetti extra-aziendali:
– immissione in commercio di prodotti vegetali per i quali è stato riscontrato il mancato rispetto dei tempi di carenza dei prodotti fitosanitari;
– contaminazione da sostanze pericolose di prodotti vegetali/mangimi/alimenti per animali destinati all’immissione in commercio.
Inadempienze di importanza minore
Riguardano gli impegni amministrativi delle aziende produttrici di latte fresco.
La sola infrazione ai requisiti applicabili alle aziende produttrici di latte rappresentata dalla mancanza o incompletezza della parte generale del Manuale aziendale si configura come un’infrazione di importanza minore.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per le sole aziende produttrici di latte fresco: completamento o redazione del Manuale aziendale, così come previsto dalla normativa.
Impegni di ripristino (tutti i settori produttivi)
Le aziende sono tenute a ripristinare le condizioni di conformità, in relazione all’attività produttiva ed alle infrazioni commesse, secondo la seguente tabella:
| Infrazioni – Settori | Produzioni animali | Produzioni vegetali | Produzione uova | Produzione latte | Produzione di mangimi o alimenti per animali |
| Problemi strutturali | Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz. | Adeguamento stoccaggio per evitare contaminaz. | Adeguamento delle modalità di stoccaggio | --- | --- |
| Problemi relativi alle registrazioni (tracciabilità) | ---- | ---- | ---- | ---- | Adeguamento registrazioni movim. delle produzioni |
| Registro dei movimenti del latte in uscita non aggiornato | ---- | ---- | ---- | Aggiornamento del registro | ---- |
| Registro dei trattamenti dell’anno non conforme o non aggiornato | ---- | Adeguamento o aggiorn. registro dei trattamenti | ---- | ---- | ---- |
| Registro dei trattamenti dell’anno assente | ---- | Predisposizione del registro dei trattamenti | ---- | ---- | ---- |
Casi particolari
1. In caso di aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più categorie tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali siano riscontrate infrazioni in più ambiti, ai fini della determinazione dell’esito saranno considerati i livelli più alti degli indicatori di portata, gravità e durata.
2. Per le aziende con attività zootecniche, nel caso in cui, durante i controlli effettuati dai SSVV sugli animali vivi (analisi delle urine, latte, ecc.) oppure durante le verifiche effettuate sulle carcasse degli animali macellati, effettuate in esecuzione delle operazioni di controllo inserite nel Piano Nazionale Residui, sia riscontrata la presenza di:
- sostanze lecite ma non utilizzate correttamente o correttamente registrate, oppure
- sostanze contaminanti la cui presenza sia riconducibile alla responsabilità diretta dell’azienda per negligenza o mancato rispetto delle procedure applicabili in questi casi,
l’azienda è considerata in infrazione ed i parametri di condizionalità sono tutti fissati a livello alto.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:
- le inadempienze che causino contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo.
- i casi di controlli eseguiti su aziende per cui siano applicabili gli impegni di due o più settore di produzione aziendale tra quelle elencate più sopra (produzioni animali, produzioni vegetali, produzione di latte, produzione di uova, produzioni di mangimi o alimenti per gli animali) e per le quali si verifichino entrambe le condizioni:
a. siano riscontrate inadempienze in più ambiti e
b. il livello degli indicatori di Gravità e Durata sia stabilito a livello alto per due o più settori.
Ad esempio, azienda con produzioni vegetali e di mangimi con infrazioni relative alle possibili contaminazioni, dovuto ad insufficienze strutturali dell’azienda, requisiti 2.a e 5.b.
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli. Ad esempio (l’elenco non è esaustivo):
a. macellazione clandestina di un animale;
b. assenza del registro dei trattamenti veterinari;
c. mancanza della prescrizione veterinaria a fronte dell’utilizzo di farmaci per il cui acquisto ed uso è obbligatoria;
d. in caso di detenzione in azienda di farmaci veterinari in assenza di specifiche autorizzazioni;
e. trattamenti illeciti.
CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, e successive modifiche apportate dalla Direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla Direttiva 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)
Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.
Recepimento
➢ Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006 “Attuazione della Direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze betaagoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336” (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche ed integrazioni.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.
Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.
In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:
- divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.
Elementi di verifica
Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti.
Indici di verifica
Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: le infrazioni al presente Criterio sono considerate sempre di livello alto.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo Criterio non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha un’infrazione commessa intenzionalmente:
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette nell’utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- nei casi di evidenze inerenti la detenzione, somministrazione e utilizzo di sostanze vietate, la detenzione, la macellazione e l’immissione sul mercato di animali o carni che contengono tali sostanze, oppure evidenze inerenti il mancato rispetto dei tempi di sospensione per tali sostanze accertate dai servizi veterinari nel corso dei propri controlli.
Identificazione e registrazione degli animali
Disposizioni comuni ai CGO 6 (suini), 7 (bovini e bufalini) e 8 (ovicaprini).
Valutazione del parametro di portata
VALUTAZIONE DELLA CORRETTA IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI PRESENTI NELL’ALLEVAMENTO AL MOMENTO DEL CONTROLLO.
Il controllo della corretta identificazione e registrazione degli animali può avvenire sul numero totale degli animali presenti nell’allevamento al momento del controllo oppure su di un campione degli stessi.
In questo ultimo caso deve essere rispettato l’intervallo di confidenza minimo selezionando per il controllo un numero di capi sufficiente.
La tabella di riferimento predisposta dal Ministero della Salute è la seguente:
| Numerosità del campione per rilevare una percentuale di irregolarità pari almeno al 5% con il 95% di livello di confidenza | |||
| Numerosità della popolazione | Numerosità del campione | Numerosità della popolazione | Numerosità del campione |
| fino a 20 | tutti | da 63 a 67 | 39 |
| 21 | 20 | da 68 a 72 | 40 |
| 22 | 21 | da 73 a 77 | 41 |
| da 23 a 24 | 22 | da 78 a 83 | 42 |
| 25 | 23 | da 84 a 90 | 43 |
| da 26 a 27 | 24 | da 91 a 98 | 44 |
| 28 | 25 | da 99 a 107 | 45 |
| da 29 a 30 | 26 | da 108 a 117 | 46 |
| da 31 a 32 | 27 | da 118 a 130 | 47 |
| da 33 a 34 | 28 | da 131 a 144 | 48 |
| da 35 a 36 | 29 | da 145 a 162 | 49 |
| da 37 a 38 | 30 | da 163 a 184 | 50 |
| da 39 a 40 | 31 | da 185 a 211 | 51 |
| da 41 a 43 | 32 | da 212 a 247 | 52 |
| da 44 a 45 | 33 | da 248 a 297 | 53 |
| da 46 a 48 | 34 | da 298 a 369 | 54 |
| da 49 a 51 | 35 | da 370 a 483 | 55 |
| da 52 a 55 | 36 | da 484 a 691 | 56 |
| da 56 a 58 | 37 | da 692 a 1194 | 57 |
| da 59 a 62 | 38 | da 1195 in poi | 58 |
In caso di non conformità rilevate su uno o più capi, il parametro di portata sarà verificato mettendo in relazione il numero di capi non conformi con il numero di capi conformi presenti in allevamento o nel campione.
La valutazione avverrà in relazione al numero assoluto dei capi non conformi rilevati ed al rapporto esistente tra capi non conformi e capi conformi.
Il numero di capi conformi è uguale al n° di capi totali presenti in azienda o nel campione al momento del controllo meno il n° di capi non conformi.
Nel caso di non conformità rilevate durante un controllo a campione, il rapporto tra capi non conformi e capi conformi è esteso all’intera consistenza dell’allevamento (per ottenere il numero di capi non conformi presenti in allevamento da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) oppure il controllo è esteso a tutti i capi presenti in allevamento.
Si riportano qui di seguito due casi esemplificativi di estensione del rapporto all’intera consistenza zootecnica dell’allevamento:
Primo caso – CGO7
| A | 30 | capi presenti |
| B | 26 | capi campione |
| C | 3 | capi non conformi |
| D = B - C | 23 | capi conformi |
| E = C/D | 13,04% | incidenza capi non conformi su capi conformi NEL CAMPIONE |
| (E * A)/(1+E) | 3,46 | capi non conformi In AZIENDA (valore assoluto) |
La portata è alta in quanto la % di incidenza dei capi non conformi è superiore al 10%
Secondo caso – CGO7
| A | 300 | capi presenti |
| B | 60 | capi campione |
| C | 3 | capi non conformi |
| D = B - C | 57 | capi conformi |
| E = C/D | 5,26% | incidenza capi non conformi su capi conformi NEL CAMPIONE |
| (E * A)/(1+E) | 14,99 | capi non conformi In AZIENDA (valore assoluto) |
La portata è alta in quanto il numero assoluto dei capi non conformi è superiore a 10
VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI RELATIVI ALLE NOTIFICHE DELLE MOVIMENTAZIONI IN ENTRATA E IN USCITA. Questo impegno è controllato sull’insieme delle movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.
La verifica riguarda anche capi non più presenti in azienda, quindi la valutazione viene effettuata con parametri differenti.
Per la definizione del numero assoluto di non conformità, viene preso in esame il numero di capi per cui sia presente una o più notifiche in ritardo. In caso di più di una notifica in ritardo per lo stesso capo (ad esempio acquisto e macellazione o nascita e vendita, ecc.), questo sarà comunque contato singolarmente.
Per la definizione dell’incidenza delle non conformità, sono prese in considerazione tutte le movimentazioni intervenute dal 1° gennaio dell’anno di campagna al giorno del controllo.
Nel caso in cui il controllo sia eseguito su un campione delle movimentazioni, esso deve essere selezionato con un metodo casuale verificabile, con le stesse modalità descritte più sopra.
Nel caso di non conformità rilevate per le notifiche durante un controllo a campione, il rapporto tra gli eventi notificati correttamente e i ritardi è esteso al numero totale di movimentazioni (per ottenere il numero di eventi non conformi da utilizzare per la valutazione del parametro di portata) oppure il controllo è esteso a tutte le movimentazioni.
N.B.: al fine del controllo del rispetto dei tempi di notifica, i movimenti per partita (allevamenti suini e ovicaprini) sono considerati come una movimentazione anche se riguardanti più capi.
Nel caso in cui siano rilevate infrazioni sia per la corretta identificazione e registrazione dei capi presenti in allevamento che per le notifiche delle movimentazioni, per la valutazione della non conformità si prenderà in esame il livello più alto calcolato per il parametro di portata.
CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.
Articoli 3, 4 e 5
Recepimento
➢ Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 02.12.2010
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, che abbiano allevamenti suinicoli.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.
A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA
A.1 Registrazione dell’azienda in BDN (nei casi previsti ) a seguito di richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio dell’attività;
A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni.
B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE, COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
B.2 Corretto aggiornamento del registro di stalla, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
B.3 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
B.4 Movimentazione dei capi tramite Modello 4, riportante il numero dei capi, da allegare nel registro di stalla aziendale nei casi in cui non è previsto il Modello 4 elettronico. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 7 giorni dall’evento in BDN.
C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.
Elementi di verifica
Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:
➢ registrazione dell’allevamento in BDN a seguito dell’avvenuta comunicazione alla ASL (impegno A1 – la registrazione in BDN non è obbligatoria per gli allevamenti che allevano un solo capo per autoconsumo);
➢ corretta comunicazione delle variazioni anagrafiche dell’azienda (impegno A2);
➢ presenza in azienda del registro aziendale o di stalla nel caso in cui non sia stato adottato il registro informatizzato in BDN (impegno B1);
➢ corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegno B2);
➢ avvenuta comunicazione annuale della consistenza dell’allevamento (impegno B3);
➢ corretta e tempestiva comunicazione al servizio veterinario delle variazioni di consistenza zootecnica (impegno B4);
➢ corretta documentazione nelle modalità previste della movimentazione dei capi (impegno B4);
➢ presenza in azienda della documentazione prevista per la corretta gestione e registrazione dei capi allevati. In caso di tenuta di registro su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato (impegno B4);
➢ presenza degli elementi di identificazione – tatuaggi (impegno C1);
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.
Indici di verifica
Portata
Il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.
caratteristica: numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:
(n° capi non conformi/ n° capi conformi) x 100
classi di violazione:
- livello basso: non conformità superiori a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 10 capi oppure mancata comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche (impegno A.2);
- livello alto: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 20 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);
- livello medio: tutti gli altri casi.
Gravità dell’infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.
caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell’azienda in BDN e presso la ASL
parametri di valutazione:
1. registro di stalla aziendale non conforme (rif. impegno B.1 e B.2) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con marcatura non conforme (rif. impegno C.1) o ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (rif. impegno B4);
3. presenza di capi senza marcatura (rif. impegno C.1);
4. presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B.4 e C.1);
classi di violazione:
- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1 e 2;
- livello medio: presenti ambedue i parametri 1 e 2 oppure presenza del parametro 3;
- livello alto: presenza di tutti i parametri 1, 2 e 3 oppure presenza del parametro 4.
Durata dell’infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l’incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure nel caso di presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti la loro provenienza e i dati identificativi (rif. impegni B4 e C1).
Casi particolari
Presenza di anomalie di minore impatto
Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:
- livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;
- livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 20.
Aziende con un solo capo suino
In base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 200/2010, in deroga a quanto stabilito per il presente Criterio, le aziende detentrici di non più di un capo suino, destinato all’uso familiare o autoconsumo, hanno i seguenti obblighi:
- verificare che il suino allevato sia correttamente identificato tramite tatuaggio riportante il codice dell’azienda di nascita o dell’azienda di prima destinazione per gli animali importati da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
- comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell’unico capo suino ed il suo destino finale.
In caso di non conformità riscontrata in relazione ad uno o tutti gli impegni descritti, i parametri di condizionalità dell’infrazione sono fissati a livello medio.
Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo
Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l’incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.
Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell’anno di controllo, l’infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l’allerta tempestiva.
Inadempienze di importanza minore
La violazione degli impegni descritti è considerata d’importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:
- sia un’infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell’allevamento, ecc.) e
- i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.
Ogni infrazione che abbia come risultato l’impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.
Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l’identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).
Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:
- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell’insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.
Impegni di ripristino
Si applicano nei casi in cui un’infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l’azienda possa mettersi in regola ma l’effetto della violazione permanga.
Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:
• infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
• infrazione relativa all’aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, oppure la mancata registrazione dell’azienda presso la ASL (impegni A.1 oppure B.1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
CGO 7 – Regolamento 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) 820/97
Articoli 4 e 7
Recepimento
➢ D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”;
➢ Ordinanza 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015);
➢ D.M. 28 giugno 2016 – “modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96”;
➢ D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” e successive modifiche e integrazioni;
➢ D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”;
➢ D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” e successive modifiche e integrazioni;
➢ Atto repertoriato n. 2298 del 26 maggio 2005 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano. Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 28/8/1997 n, 281, tra il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole e forestali e le
Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, recante: “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166);
➢ D.M. 23 gennaio 2007, “Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina»”;
➢ Nota del Ministero della salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P. “Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali delle specie bovina/bufalina”.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini e/o bufalini.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.
A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività.
A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda (entro 7 giorni dall’evento).
B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
B.1 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) alla BDN, direttamente da parte dell’allevatore o tramite delegato. Le marche auricolari sono individuali.
B.2 Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Obbligo della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e, comunque, prima che l'animale lasci l'azienda d’origine. (Nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, marcatura da eseguire entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera). Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000.
B.3 Registrazione in BDN del capo entro 7 giorni dalla marcatura Nei casi previsti il passaporto viene rilasciato al detentore dopo che il capo sia stato iscritto nella BDN.
B.4 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, ai fine della loro iscrizione in anagrafe (BDN), consegna al Servizio Veterinario competente per territorio, o al soggetto delegato, della documentazione prevista, debitamente compilata, entro 7 giorni dalla apposizione dei marchi auricolari ed in ogni caso prima che l’animale lasci l’azienda.
C.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
C.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
C.2 Corretto aggiornamento del Registro di stalla entro 3 giorni dagli eventi (apposizione marche auricolari ai vitelli, morti e movimentazioni in entrata e uscita);
C.3 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'applicazione delle marche auricolari
C.4 Comunicazione/aggiornamento in BDN, entro 7 giorni dagli eventi (apposizione delle marche auricolari, morti e movimentazioni in entrata e uscita). Gli allevatori che non aggiornano direttamente la BDN devono notificare al Servizio veterinario, o ad altro soggetto delegato, le informazioni di cui sopra relativamente ai capi di propria competenza.
D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN USCITA DALL’AZIENDA
D.1 In caso di decesso in azienda di capi in età da test TSE (≥ 48 mesi), l'allevatore provvede ad avvisare entro 24 ore il Servizio Veterinario e, nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia, e consegna, nei casi previsti, il passaporto del capo deceduto al Servizio veterinario competente per territorio, entro 7 giorni dallo stesso evento;
D.2 Furti e smarrimenti: è obbligatoria la comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio, entro 2 giorni dall’evento, di eventuali furti/smarrimenti di animali, passaporti o marche auricolari non ancora utilizzate.
N.B.: Il Detentore deve annotare sul registro di stalla, entro gli stessi termini di 2 giorni, l’avvenuto smarrimento o furto di capi.
E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI IN INGRESSO IN AZIENDA
E.1 L’allevatore, direttamente o tramite delegato, registra nel registro aziendale entro 3 giorni ed in BDN entro 7 giorni tutte le informazioni relative alle movimentazioni in ingresso da altra azienda.
Elementi di verifica
Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:
➢ corretta registrazione dell’azienda in BDN (impegni A1 e A2);
➢ presenza degli elementi di identificazione (marchi auricolari, impegni B1 e B2);
➢ rispetto della procedura di registrazione degli animali provenienti da paesi terzi (impegno B5);
➢ presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla (impegni C1, C2 e C3);
➢ aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti. In caso di tenuta di registro aziendale in BDN, la verifica andrà effettuata a priori in BDN; nel caso in cui il registro sia tenuto su un applicativo proprio dell’azienda la verifica sarà effettuata direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato (impegno C4);
➢ in caso di monticazione di capi in alpeggio, disponibilità e correttezza del modello 7 e aggiornamento della BDN nei modi e tempi previsti (impegno C4);
➢ registrazione dei capi e dei loro movimenti in entrata ed in uscita (impegni D1, D2, D3, E1 e E2).
N.B.: in base alla nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD_UO-P e della legge 154/2016 (collegato agricoltura), articolo 1, è stato abolito il rilascio del passaporto per i bovini e bufalini che si movimentano sul territorio nazionale (eccetto quindi quelli destinati agli scambi comunitari e ai paesi terzi). I controlli degli obblighi relativi agli elementi di verifica B3, B4, C4, D1, D2 ed E1, terranno conto di questa determinazione.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi pagatori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.
Indici di verifica
Portata dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.
caratteristica: numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:
(n° capi non conformi / n° capi conformi) x 100
classi di violazione:
- livello basso: non conformità superiori a 0 ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 5 capi, oppure mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
- livello alto: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 10 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E);
- livello medio: tutti gli altri casi.
Gravità dell’infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.
caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell’azienda in BDN e presso la ASL
parametri di valutazione:
1. registro aziendale non conforme (impegni C.2, C.3) o mancata comunicazione al servizio veterinario delle variazioni anagrafiche o fiscali (impegno A.2);
2. presenza di capi con identificazione non conforme per quanto riguarda i marchi o i documenti (impegni B.1, B.2, B.3, B.4, B.5) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN (impegno C.4);
3. non corretta gestione delle movimentazioni in entrata e in uscita (impegni D.1, D.2, E.1);
4. presenza di capi:
a. senza passaporto (nel caso di animali appartenenti alle specie bovina e bufalina nati prima del 1 maggio 2015 in Italia) e privi di una o più informazioni pertinenti in BDN (impegni D.1, D.2, E.1), oppure
b. privi di entrambe le marche auricolari e anche di qualsiasi altro sistema di identificazione riconosciuto (impegni B.1, B.2, B.3, B.4, B.5).
classi di violazione:
- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i parametri 1, 2;
- livello medio: presenza di violazione ad entrambi i parametri 1 e 2 oppure presenza del parametro 3;
- livello alto: presenza dei tre tipi di violazione 1, 2, 3, oppure presenza del parametro 4.
Durata dell’infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l’incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B, D ed E).
Caso particolare
Presenza di anomalie di minore impatto
Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1, 2 e 3, il parametro della portata assume i seguenti livelli:
- livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;
- livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 30.
Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo
Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l’incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.
Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell’anno di controllo, l’infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l’allerta tempestiva.
Inadempienze di importanza minore
La violazione degli impegni descritti è considerata d’importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:
1. sia un’infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell’allevamento, ecc.) e
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.
Ogni infrazione che abbia come risultato l’impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.
Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l’identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).
Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:
- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto;
- regolarizzazione dell’insufficiente identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.
Impegni di ripristino
Si applicano nei casi in cui un’infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l’azienda possa mettersi in regola ma l’effetto della violazione permanga.
Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:
- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all’aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, oppure la mancata registrazione dell’azienda in BDN (impegni A.1, oppure C.1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).
CGO 8 – Regolamento CE 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pagina 8) Articoli 3, 4 e 5.
Recepimento
➢ D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
➢ D.M. 28 giugno 2016 recante Modifica dell’allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali” (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).;
➢ Circolare 28 luglio 2005 “Indicazioni per l’applicazione del regolamento (CE) 21/2004 del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2005);
➢ Ordinanza 28 maggio 2015 “Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica” – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l’utilizzo del modello 4 informatizzato (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti ovicaprini.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti anche in relazione a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute, n. 4618 dell’8 marzo 2012.
A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA IN BDN
A.1 Registrazione dell’azienda in BDN a seguito di richiesta al Servizio Veterinario competente del codice aziendale entro 20 giorni dall’inizio dell’attività;
A.2 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche dell'azienda entro 7 giorni;
B.: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E AGGIORNAMENTO DELLA BDN
B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale;
B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN. Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta;
B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 informatizzato riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione, e registrazione nel Registro aziendale e in BDN delle informazioni identificative, di provenienza e destinazione dei capi oggetto di movimentazione;
B.4 Aggiornamento del registro di stalla aziendale entro 3 giorni dall’evento (applicazione marche auricolari, decesso e movimentazione dei capi). Per i capi nati dal 1 gennaio 2010 obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente e delle partite in entrata e uscita per gli animali con identificazione semplificata;
B.5 Aggiornamento della BDN entro 7 giorni. Nel caso in cui l’allevatore abbia optato per la tenuta del registro aziendale direttamente in BDN, l’aggiornamento della BDN deve avvenire entro 3 (tre) giorni dall’evento. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui venga utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello per gli animali in partenza dall’allevamento o in arrivo nell’allevamento.
C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio auricolare più un tatuaggio) oppure un marchio auricolare più identificatore elettronico ai sensi del Regolamento (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN entro sei mesi dalla nascita. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine). Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l’allevamento prima.
C.4 Per i capi nati a partire dal 1° gennaio 2010, non destinati al macello, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.
Elementi di verifica
Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, si terranno in considerazione i seguenti parametri:
➢ registrazione dell’azienda nella BDN (impegno A1);
➢ corretta comunicazione di ogni variazione anagrafica dell’azienda (impegno A2);
➢ presenza e corretto aggiornamento del registro aziendale o di stalla e registrazione dei movimenti dei capi (impegni B1, B2, B3, B4 e B5). In caso di tenuta di registro di stalla aziendale su supporto informatico, la verifica andrà effettuata a priori in BDN oppure direttamente in allevamento accedendo all’applicativo di gestione utilizzato;
➢ identificazione dei capi: marchi auricolari, tatuaggi, identificatori elettronici (impegni C1, C2, C3 e C4);
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non siano rispettati uno o più degli impegni elencati.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori, nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018.
Indici di verifica
Portata dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione all’incidenza ed al numero assoluto delle infrazioni relative alla identificazione e registrazione dei capi.
caratteristica: numero di capi non conformi con gli impegni previsti, in numero assoluto ed in percentuale rispetto al totale dei capi conformi (della stessa specie) facenti parte della consistenza aziendale al momento del controllo, secondo il seguente calcolo:
(n° capi non conformi / n° capi conformi) x 100
classi di violazione:
a) livello basso: non conformità superiore a zero ed inferiori o uguali al 5% sul totale dei capi conformi e relative a non oltre 20 capi;
b) livello alto: non conformità superiori al 10% sul totale dei capi conformi e relative ad oltre 40 capi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C);
c) livello medio: tutti gli altri casi.
Gravità dell’infrazione: il parametro di gravità è misurato in relazione alla tipologia delle infrazioni presenti, relative agli impegni di correttezza della documentazione aziendale.
caratteristica: elementi di registrazione ed identificazione dei capi e dell’azienda in BDN e presso la ASL
parametri di valutazione:
1. registro di stalla aziendale non conforme (impegni B.2, B.4);
2. presenza di capi con marcatura non conforme (impegni C) o mancato rispetto dei tempi di comunicazione/aggiornamento in BDN (impegno B5);
3. presenza di capi senza marcatura (impegni C);
4. presenza di capi privi di documentazione di provenienza (rif. impegni B3);
5. presenza di capi senza marche auricolari e tatuaggi e qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (impegni B3 e impegni C);
classi di violazione:
- livello basso: un solo parametro di violazione presente tra i primi 3;
- livello medio: presenti due parametri tra i primi 3;
- livello alto: presenza dei primi tre parametri o presenza di un parametro tra 4 e 5
Durata dell’infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l’incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità superiori al 50% dei capi non conformi sul totale dei capi conformi oppure presenza di più di un capo non identificato e privo di qualsiasi documento (anche temporaneo) che attesti provenienza e dati identificativi (rif. impegni B3 ed impegni C).
Caso particolare
Presenza di anomalie di minore impatto
Nel caso siano presenti anomalie riferite ad un solo parametro di valutazione tra 1 e 2, il parametro della portata assume i seguenti livelli:
- livello basso: tutti i casi non contemplati nel livello medio;
- livello medio: non conformità superiori a al 20% sul totale dei capi controllati e numero di capi non conformi superiore a 50.
Assenza del dato della consistenza aziendale in sede di controllo
Ogniqualvolta i verbali o le contestazioni mosse alle aziende agricole dalle autorità competenti riportino il solo numero dei capi in infrazione senza indicare la consistenza aziendale (verifiche ai macelli, ecc.), oppure nei casi in cui non possa essere calcolata l’incidenza percentuale delle stesse non conformità rispetto ai capi presenti, come nel caso delle inadempienze relative ai ritardi nelle notifiche delle movimentazioni (che possono riguardare capi non più presenti in azienda), il livello del parametro di portata è determinato in base al solo numero assoluto dei capi non conformi.
Assenza del registro di stalla ad allevamento chiuso
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni ma siano presenti in azienda documenti giustificativi (denuncia di smarrimento, furto o distruzione, verbale di consegna del registro alla ASL, ecc.) ciò non costituisce infrazione di condizionalità.
- nel caso in cui sia riscontrata l’assenza del registro di stalla negli allevamenti chiusi da meno di tre anni in assenza di documenti giustificativi e in assenza di movimentazioni nell’anno di controllo, l’infrazione assume il livello basso per portata, gravità e durata. In questo caso non potrà essere attivata l’allerta tempestiva.
Inadempienze di importanza minore
La violazione degli impegni descritti è considerata d’importanza minore con il sussistere di entrambe le seguenti condizioni:
1. sia un’infrazione che è possibile correggere (aggiornamento del registro, aggiornamento della consistenza dell’allevamento, ecc.) e;
2. i parametri di portata, gravità e durata ad essa associati siano di livello basso.
Ogni infrazione che abbia come risultato l’impossibilità di individuare correttamente i capi presenti in azienda, trasferiti o macellati, secondo i tempi e le modalità previsti, e che di conseguenza sarà impossibile sanare, non sarà considerata inadempienza di importanza minore.
Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni relative alla mancanza totale degli elementi minimi per l’identificazione e registrazione degli animali, in quanto costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali (cfr. articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013).
Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di infrazioni di importanza minore, si attiva la procedura di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
Qui di seguito si riportano le casistiche più comuni:
- aggiornamento del registro aziendale;
- regolarizzazione della compilazione del registro aziendale;
- aggiornamento della BDN;
- regolarizzazione dell’identificazione dei capi;
- regolarizzazione della comunicazione di variazioni anagrafiche.
Impegni di ripristino
Si applicano nei casi in cui un’infrazione sia sanabile ma il valore di almeno uno dei parametri di portata, gravità o durata assuma valore medio o alto, oppure nei casi in cui l’azienda possa mettersi in regola ma l’effetto della violazione permanga.
Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
A titolo di esempio, si evidenziano due situazioni che generano la necessità di realizzare un impegno di ripristino:
- infrazione relativa alla corretta identificazione dei capi, in assenza di altre modalità di individuazione dei capi non identificati;
- infrazione relativa all’aggiornamento del registro, se tale violazione sia stata già commessa e rilevata in un precedente controllo.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:
- nel caso in cui sia riscontrata la mancata registrazione dell’azienda in BDN (impegno A.1) oppure l’assenza del registro aziendale, con allevamento aperto, (impegno B1);
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli (ad esempio manomissione dei marchi auricolari applicati ad un animale).
CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili
Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
Recepimento
Decreto 7 gennaio 2000, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono essere rispettati i seguenti divieti e obblighi, relativi agli obblighi e divieti di cui agli articoli 7, 11, 12, 13 e 15 del regolamento (CE) n. 999/2001:
1 Divieto di somministrazione ai ruminanti di:
- Farina di pesce (ammessa solo per ruminanti non svezzati nei sostituti del latte),
- Fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale
- Prodotti sanguigni derivati da animali non ruminanti
- Farina di sangue di non ruminante
- Proteine Animali Trasformate (PAT) di animali non ruminanti
- PAT di ruminanti
2 Divieto di somministrazione agli animali di allevamento non ruminanti di:
- Farina di sangue di non ruminante
- PAT di animali non ruminanti
- PAT di ruminanti
3 Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale
4 Obbligo di attuare quanto previsto dai piani regionali di cui al Decreto 25 novembre 2015 “Misure di prevenzione su base genetica per l’eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all’incremento dell’allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell’intero patrimonio ovino nazionale” con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all’art. 15 del Reg. (CE) 999/2001;
5 Obblighi relativi al rispetto delle condizioni per l’immissione sul mercato, le esportazioni o le importazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli (allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001) con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all’art. 15 del Reg. (CE) 999/2001;
6 Obblighi relativi al rispetto delle condizioni per l’immissione sul mercato della progenie di prima generazione, dello sperma, degli embrioni o degli ovuli di animali per i quali si sospetta o è confermata la presenza di una TSE (allegato VIII, capitolo B del regolamento (CE) n. 999/2001) con particolare riferimento agli obblighi di condizionalità relativi all’art. 15 del Reg. (CE) 999/2001.
Elementi di verifica
Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si terranno in considerazione i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari delle ASL.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati da parte degli Enti Specializzati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.
Indici di verifica
Portata, Gravità e Durata dell’infrazione: in caso d’infrazione, i parametri sono fissati a livello alto.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
Inadempienze di importanza minore
Non sono previste inadempienze di natura minore per il presente Criterio.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Per questo Criterio non è prevista l’attivazione del sistema di allerta tempestiva, né sono previste azioni correttive.
Impegni di ripristino
Non sono previsti impegni di ripristino per il presente Criterio.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale:
- nei casi di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- in caso di identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1) Articolo 55, prima e seconda frase
Recepimento
➢ Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
➢ D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche e integrazioni;
➢ Regolamento (CE) 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
➢ Decreto del Ministro della salute 26/02/2007 “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica”;
➢ Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
➢ Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di seguito descritti.
Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.
In relazione a quanto sopra, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:
1. disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e delle fatture d’acquisto dei prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni;
2. uso di prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati;
3. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;
4. presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti per ogni prodotto usato;
5. presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (vedi Allegato 8);
6. nel caso di ricorso a contoterzista, deve essere conservata dal beneficiario la scheda o il modulo di trattamento effettuato dai contoterzisti (D.Lgs. 150/2012) o, in alternativa, il contoterzista annota e controfirma ogni trattamento effettuato direttamente sul registro dell’azienda. Ove previsto, il contoterzista timbra il modulo o il registro.
7. disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati, attraverso le modalità stabilite dal DPR n. 290/2001 e s.m.i., in data precedente all’entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;
8. disponibilità e conservazione, per il periodo di tre anni, di
a. fatture d’acquisto di tutti i prodotti fitosanitari per uso professionale;
b. copia dei moduli di acquisto (di cui all’articolo 16 del D. Lgs. n. 150/2012) per i prodotti acquistati nel periodo antecedente al 26 novembre 2015. Questi ultimi dovranno contenere:
▪ le informazioni sul prodotto acquistato;
▪ le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto (patentino) e all’utilizzazione dei prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, Xn).
N.B.: la disponibilità della documentazione d’acquisto (fatture, moduli d’acquisto o documentazione equivalente) deve consentire in ogni momento la possibilità di verificare la disponibilità dell’autorizzazione all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari per uso professionale, da parte del beneficiario degli aiuti o di un suo delegato.
Elementi di verifica
Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, si terranno in considerazione, per il presente Criterio, le violazioni relative agli impegni sopra descritti.
Si riportano definizioni di dettaglio per alcuni elementi d’impegno per il presente Criterio, al fine di assicurare un controllo omogeneo e completo.
Registro dei trattamenti
Si ricorda che, per consentire il completo e corretto controllo degli impegni relativi al presente Criterio, il registro dei trattamenti deve contenere i seguenti dati:
- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti con tutti i prodotti fitosanitari (compresi i diserbanti) utilizzati in azienda sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- denominazione della coltura e superficie espressa in ettari a cui si riferisce il singolo trattamento;
- data del trattamento, prodotto utilizzato e, ove necessario, principio attivo, quantità impiegata espressa in chilogrammi o litri;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione, per ogni coltura, delle informazioni colturali ed agronomiche principali, necessarie a rendere possibile la verifica del rispetto delle condizioni d’uso prescritte dalle etichette dei prodotti fitosanitari (ad esempio: data di semina o trapianto, emergenza della coltura, inizio fioritura e raccolta).
Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo di raccolta e comunque entro trenta giorni dall’esecuzione di ogni trattamento.
Dosaggio dei trattamenti e registrazioni
Nel calcolo del rispetto delle dosi di prodotti fitosanitari utilizzate dalle aziende, dovranno essere tenute in debita considerazione le condizioni oggettive di utilizzazione del prodotto, anche in relazione alla regolarità dei campi, delle condizioni meteorologiche, ecc..
Delega per trattamenti fitosanitari – caso particolare
Nel caso in cui il titolare aziendale e l’utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincidano e tale circostanza non possa essere configurata come un servizio offerto da contoterzista, situazione diffusa soprattutto nelle piccole aziende agricole, deve essere presente in azienda una delega scritta all’utilizzatore firmata dal titolare aziendale. Tale delega può riguardare parte o tutte le operazioni dal ritiro del PF, presso il distributore, all’utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. Stessa cosa se abilitato uno dei famigliari, coadiuvanti o dipendenti. In questa situazione, in alternativa alle schede di trattamento, il delegato dovrà annotare sul registro e controfirmare ogni singolo trattamento effettuato.
Il soggetto delegato dovrà essere dotato delle autorizzazioni previste per l’acquisto e l’uso dei prodotti fitosanitari.
Deposito dei fitofarmaci
Per essere considerato a norma il sito utilizzato come deposito dei fitofarmaci deve essere un locale o un armadio che si possa chiudere e che sia areato, con pavimento lavabile ed il cui contenuto tossico sia opportunamente segnalato. Le caratteristiche del deposito sono descritte nell’Allegato 8 alla presente Circolare.
Autorizzazione/certificato di abilitazione (patentino) per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari
I beneficiari che siano acquirenti o utilizzatori dei prodotti fitosanitari sono sempre tenuti ad avere l’autorizzazione/certificato di abilitazione, in relazione a quanto stabilito dalle etichette1.
N.B.:
- La presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme a quanto previsto dalla normativa, è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l’inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per il CGO 4.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l’assenza o non conformità del registro, che impedisca il normale controllo, ha conseguenze anche per il presente Criterio.
- Le eventuali infrazioni all’obbligo di presenza in azienda di un sito a norma per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari previsto saranno prese in considerazione:
a. per il presente Criterio, per quanto attiene al corretto stoccaggio dei prodotti in quanto tossici per l’uomo e per quanto attiene alla possibilità di eseguire una completa verifica della tipologia di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
b. per la BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose;
c. per il CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.
- Per quanto attiene alla verifica della disponibilità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari, si evidenzia che, a partire dal 26 novembre 2015, essa è necessaria per l’acquisto e l’utilizzo di ogni prodotto fitosanitario per uso professionale. Nel corso dei controlli sarà dunque necessario verificare che la documentazione presente in azienda o i dati presenti su banche dati ufficiali regionali o nazionali siano sufficienti a collegare ogni acquisto ed uso alla presenza di un’autorizzazione valida, propria del titolare o detenuta da un suo delegato o da un contoterzista.
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1 È importante sottolineare che sono comunque le etichette che stabiliscono gli impegni, anche in relazione all’autorizzazione all’uso del prodotto.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando non sia rispettato uno o più degli impegni descritti.
Indici di verifica
Portata dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione alla presenza di violazioni ad uno o più impegni, con particolare riferimento all’utilizzo dei prodotti fitosanitari che non rispetti le prescrizioni indicate in etichetta, tenendo anche in considerazione gli effetti extra-aziendali.
N.B.: saranno considerate infrazioni con effetti extra - aziendali le infrazioni di utilizzo o stoccaggio dei prodotti fitosanitari con fenomeni inquinanti che interessino corsi d’acqua naturali o artificiali o altre risorse idriche come fossi, pozzi e canali, eccetto quelli privi di acqua propria e destinati alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche.
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica.
classi di violazione livello basso: si verifica nei seguenti casi:
- autorizzazione/certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari (patentino) scaduto (nessuna infrazione documentale o relativa ai DPI) oppure
- infrazione relativa all’assenza dei dispositivi di protezione individuale;
livello medio: si verifica in caso di presenza di entrambi i parametri di livello basso;
livello alto: in tutti gli altri casi di infrazione.
| PORTATA CGO 10 | Nessuna infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d’uso indicate in etichetta Impegno 3 | Infrazione per mancato rispetto delle prescrizioni d’uso indicate in etichetta per qualsiasi superficie Impegno 3 | Patentino scaduto in caso di acquisto o uso Impegno 7 | Patentino assente Impegno 7 |
Assenza o irregolarità della document. d’acquisto Impegno 8 |
| Nessuna infrazione relativa agli impegni 3 e 4 | --- | --- | 1 | 5 | 5 |
| Nessuna infrazione agli impegni 1, 2, 4, 5, 6, 7, e 8 | --- | 5 | --- | --- | --- |
| Uso di un prodotto revocato o non più commercializzabile Impegno 2 | --- | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Presenza di effetti extra aziendali - Impegno 3 o 5 | --- | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mancanza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in funzione del rispetto delle condizioni di utilizzo (prescrizioni in etichetta) e della regolarità della documentazione.
Modalità di rilevazione: risultati dei controlli effettuati in azienda rispetto agli elementi di verifica. parametri di valutazione:
1. patentino scaduto all’atto dell’acquisto o uso (impegno 7);
2. mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta (impegno 3);
3. assenza dei dispositivi di protezione previsti dalla norma (impegno 4);
4. assenza della documentazione d’acquisto dei prodotti (fatture, moduli d’acquisto – impegno 8);
5. assenza del patentino (impegno 7);
6. uso di prodotto revocato o non più commerciabile (impegno 2);
classi di violazione:
- livello basso: rilevamento del solo parametro 1 (impegno 7 – patentino scaduto all’atto dell’acquisto o uso);
- livello medio: rilevamento di uno tra i parametri 2 (imp. 3) o 3 (imp. 4);
- livello alto: rilevamento di due tra i parametri 1, 2 e 3 o presenza di uno tra i parametri 4 (imp. 8), 5 (imp. 7 – assenza del patentino), 6 (imp. 2).
| GRAVITÀ CGO 10 | Patentino scaduto all’atto dell’acquisto o uso Impegno 7 | Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta Impegno 3 | Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | Assenza di patentino Impegno 7 |
Assenza della documentazione d’acquisto (fatture, altro) |
| Nessun altro parametro | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| Patentino scaduto in caso di acquisto o uso - Impegno 7 | --- | 5 | 5 | --- | 5 |
| Uso di prodotto revocato o non più commerciabile Impegno 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mancato rispetto delle prescrizioni in etichetta Impegno 3 | 5 | --- | 5 | 5 | 5 |
| Assenza dei dispositivi di protezione previsti Impegno 4 | 5 | 5 | --- | 5 | 5 |
| Assenza di patentino Impegno 7 | --- | 5 | 5 | --- | 5 |
| Assenza documentazione d’acquisto (fatture, altro) Impegno 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | --- |
Durata dell’infrazione: l’incidenza del parametro di durata viene stabilita a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014. Esso assume livello alto per infrazioni con portata e gravità di livello alto.
Casi particolari
Presenza del registro dei trattamenti e delle fatture e moduli d’acquisto, ove previsti – Impegno 1
In caso di assenza o di mancato o non conforme aggiornamento del registro dei trattamenti ed in assenza di ogni altra documentazione equivalente, nell’impossibilità di effettuare le necessarie verifiche, l’esito del controllo sarà considerato negativo e gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto. Si rimanda al CGO 4 per la valutazione dell’infrazione all’obbligo di registrazione
Presenza del sito di stoccaggio – Impegno 5
Per quanto attiene al presente Criterio, fatte salve le condizioni di applicabilità dell’infrazione intenzionale, nel caso in cui sia rilevata la non conformità del sito di stoccaggio per livelli superiori a quelli stabiliti per le inadempienze di importanza minore, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 6
Nel caso in cui l’unica infrazione commessa dall’azienda sia l’assenza delle schede dei contoterzisti, nei casi previsti, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.
Nel caso in cui all’assenza delle schede dei contoterzisti sia associata un’altra qualsiasi infrazione, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
Delega per trattamenti fitosanitari – Impegno 7
Nel caso in cui la delega al contoterzista o altro delegato non copra l’intero ciclo di utilizzazione del prodotto (acquisto, utilizzazione, stoccaggio, smaltimento delle rimanenze) e che l’unica infrazione commessa dall’azienda sia lo stoccaggio dei prodotti in assenza dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino), gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello medio.
Nel caso in cui all’infrazione per stoccaggio di prodotti fitosanitari in assenza dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti (patentino) sia associata un’altra qualsiasi infrazione, gli indici di portata, gravità e durata saranno valutati a livello alto.
N.B.: nel caso di presenza di infrazioni con diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro.
Inadempienze di importanza minore
Si ha un’inadempienza di importanza minore nel caso in cui un’infrazione all’obbligo 5 (Deposito dei fitofarmaci/Sito di stoccaggio) riguardi solamente uno o più tra i seguenti impegni (vedi Allegato 8):
5. Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali;
8. Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari. Gli stessi devono essere puliti dopo l’uso e conservati all’interno del deposito o armadietto.
11. Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
N.B.: sono comunque escluse dalle inadempienze di importanza minore le infrazioni agli impegni descritti che generino un rischio per la salute umana o animale, problemi di inquinamento dell’ambiente o delle falde acquifere oppure contaminazione di derrate o mangimi.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il ripristino delle condizioni di conformità del sito di stoccaggio.
Impegni di ripristino
Nei casi previsti l’azienda deve:
1. rinnovare l’autorizzazione all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
2. avviare le procedure per l’ottenimento dell’autorizzazione all’acquisto ed all’uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
3. ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio (non conformità oltre il livello di inadempienza minore) o realizzazione ex novo in caso sia mancante.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale nei seguenti casi:
1. quando sia rilevata l’assenza contemporanea di: dispositivi di protezione previsti dalla norma, autorizzazione per l’acquisto e utilizzazione dei prodotti fitosanitari e documentazione d’acquisto dei prodotti fitosanitari (fatture, moduli d’acquisto), ove previsti – rispettivamente impegni 4, 7 e 8;
2. quando sia rilevata la contemporanea assenza di: registro dei trattamenti e di sito di stoccaggio a norma – rispettivamente impegni 1 e 5;
3. quando il produttore, in sede di controllo, dichiari di non utilizzare prodotti fitosanitari in azienda e, a seguito di verifiche incrociate effettuate con le fonti informative disponibili, la dichiarazione risulti non rispondente a verità e sia riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno;
4. sia identificata un’infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli.
CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata – G.U.U.E. 15 gennaio 2009 n. L 10).
Articoli 3 e 4
Recepimento
➢ Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti bovini/bufalini.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:.
1. corretta gestione dei recinti individuali e di gruppo, in relazione all’età ed al peso vivo degli animali allevati;
2. per la costruzione dei locali, recinti e attrezzature deve essere fatto uso di materiali non nocivi e gli stessi devono poter essere puliti e disinfettati;
3. gli animali devono essere tenuti al riparo da rischi causati da apparecchiature o circuiti elettrici;
4. le condizioni di allevamento devono mantenere entro limiti non dannosi per i vitelli la circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas;
5. ogni impianto automatico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno (ventilazione artificiale, ecc.). Devono essere previsti sistemi di backup e di allarme per evitare lo stress dovuto a guasti degli impianti;
6. i vitelli non devono essere mantenuti al buio e devono essere assicurate normali condizioni di illuminazione;
7. i locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà;
8. i vitelli non devono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte o succedanei del latte;
9. la stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfetti regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi;
10. i pavimenti devono essere non sdrucciolevoli e senza asperità, per evitare lesioni ai vitelli, e devono essere costruiti in modo da non causare lesioni o sofferenza ai vitelli in piedi o coricati;
11. ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere;
12. tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno;
13. a partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande;
14. le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite, installate e mantenute in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua destinati ai vitelli;
15. ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile dopo la nascita e comunque entro le prime sei ore di vita.
Elementi di verifica
Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.
In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:
• A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
• B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
• C Sanzione amministrativa o penale immediata
Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.
Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:
| Requisito | Descrizione |
| 1 | Ispezione (controllo degli animali) |
| 2 | Libertà di movimento |
| 3 | Spazio disponibile |
| 4 | Edifici e locali di stabulazione |
| 5 | Illuminazione minima |
| 6 | Attrezzature automatiche e meccaniche |
| 7 | Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze |
| 8 | Tasso di emoglobina (Vitelli) |
| 9 | Mangimi contenenti fibre |
| 10 | Mutilazioni |
| 11 | Procedure d'allevamento |
La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
Indici di verifica
Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:
Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure non conformità di tipo C;
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:
Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.
Durata dell’infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l’incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.
Casi particolari:
1. Le non conformità riscontrate per i requisiti Tasso di emoglobina e Mutilazioni danno sempre luogo all’applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario
4. Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nei casi particolari del CGO 13.
Inadempienze di importanza minore
Nel rispetto del principio contenuto nell’articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.
Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
Impegni di ripristino
Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
CGO 12 – Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata – G.U.U.E. 18 febbraio 2009 n. L47).
Articoli 3 e 4
Recepimento
➢ Decreto legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (G.U. n.178 del 2 agosto 2011S.O.).
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti suinicoli.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011, riportati sinteticamente qui di seguito:
1. Devono essere garantiti gli spazi minimi per ogni categoria di suino allevato previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
2. Le pavimentazioni dei ricoveri devono essere conformi alle disposizioni previste dal D. Lgs. 122 del 7/7/2011;
3. L'utilizzo di attacchi per le scrofe e le scrofette è vietato a decorrere dal 1° gennaio 2006;
4. Tutela degli animali allevati dai rumori troppo intensi, costanti o improvvisi;
5. Luminosità dell’allevamento sufficiente e per un periodo di minimo 8 ore al giorno;
6. Costruzione dei locali di stabulazione dei suini atta a permettere agli animali di:
a. avere accesso ad una zona in cui coricarsi confortevole dal punto di vista fisico e termico e adeguatamente prosciugata e pulita, che consenta a tutti gli animali di stare distesi contemporaneamente,
b. riposare e alzarsi con movimenti normali,
c. vedere altri suini;
7. Accesso permanente a una quantità sufficiente di materiali che consentano loro adeguate attività di esplorazione e manipolazione senza comprometterne la salute.
8. Pavimenti non sdrucciolevoli e senza asperità per evitare lesioni ai suini e progettati, costruiti e mantenuti in modo da non arrecare lesioni o sofferenze ai suini;
9. Nutrizione almeno una volta al giorno. Tutti i suini allevati devono avere accesso al cibo;
10. Disponibilità di acqua fresca sufficiente per ogni suino a partire dalla seconda settimana di allevamento;
11. Divieto di tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini in conformità della legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, con le seguenti eccezioni:
a. una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; le zanne dei verri possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza,
b. il mozzamento di una parte della coda,
c. la castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti,
d. l'apposizione di un anello al naso è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale;
Tutte le operazioni sopra descritte devono essere praticate da un veterinario o da altra persona formata, che disponga di esperienza nell'eseguire le tecniche applicate con mezzi idonei e in condizioni igieniche.
12. Recinzioni e gestione degli animali in gruppo:
a. gestione dell’allevamento in modo da assicurare che le scrofe e le scrofette siano allevate in gruppo nel periodo compreso tra quattro settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto;
b. disponibilità di materiale manipolabile e di alimenti ricchi di fibre per le scrofe e le scrofette;
c. i recinti devono essere costruiti in modo da consentire agli animali di muoversi agevolmente ed avere contatti con gli altri suini;
d. devono essere adottate misure per ridurre al minimo le aggressioni nei gruppi;
e. deve essere garantita pulizia periodica, la lotta ai parassiti e l’allontanamento dei liquami;
f. nelle strutture da parto devono essere presenti strutture per la protezione dei lattonzoli;
g. i lattonzoli devono normalmente restare con la scrofa fino al 28° giorno di vita;
h. i gruppi di suinetti e suini all’ingrasso devono essere omogenei;
i. il trattamento dei suini per facilitare la gestione dei gruppi deve essere fatto solo su supervisione di un veterinario;
13. Personale impiegato: qualsiasi persona che dia lavoro o assuma personale addetto ai suini deve garantire che gli addetti agli animali abbiano ricevuto istruzioni pratiche sulle pertinenti disposizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I del D. Lgs. 122 del 7/7/2011.
Elementi di verifica
Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.
In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:
• A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
• B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
• C Sanzione amministrativa o penale immediata
Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.
Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:
| Requisito | Descrizione |
| 1 | Personale |
| 2 | Ispezione (controllo degli animali) |
| 3 | Libertà di movimento |
| 4 | Spazio disponibile |
| 5 | Edifici e locali di stabulazione |
| 6 | Illuminazione minima |
| 7 | Pavimentazioni |
| 8 | Materiale manipolabile |
| 9 | Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze |
| 10 | Mangimi contenenti fibre |
| 11 | Mutilazioni |
| 12 | Procedure d'allevamento |
| 13 | Attrezzature automatiche e meccaniche |
La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
Indici di verifica
Portata dell’infrazione: in presenza di infrazione, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di sanzione rilevato, secondo il seguente schema:
Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure Non conformità di tipo C.
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:
Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.
Durata dell’infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l’incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.
Casi particolari:
1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all’applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario;
4. Per la gestione delle eventuali infrazioni rilevate per il requisito Registrazioni per il presente CGO, si rimanda a quanto scritto nei casi particolari del CGO 13.
Inadempienze di importanza minore
Nel rispetto del principio contenuto nell’articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
1. i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
2. la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
3. la categoria di non conformità è la A o la B.
Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di inadempienze di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
Impegni di ripristino
Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
CGO 13 – Direttiva 98/58/CEE del Consiglio, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti
Articolo 4
Recepimento
➢ Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24/04/2001) – modificato dalla Legge 27/12/2004, n. 306 – G.U. 27/12/2004, n. 302;
➢ Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – G.U. n. 277 del 28/11/2001.
Ambito di applicazione
Tutti i beneficiari assoggettati alla condizionalità, con allevamenti zootecnici, esclusi gli allevamenti di pesci, rettili, anfibi e invertebrati.
Descrizione degli impegni
In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Provincie autonome, a norma dell’articolo 23, comma 3 del DM 1867, le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001, che qui si elencano: Personale
1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.
Controllo
2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.
3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile.
4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.
Registrazione
5. Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.
6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.
Libertà di movimento
7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.
Fabbricati e locali di stabulazione
8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.
9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.
10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.
11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile e' insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale.
Animali custoditi al di fuori dei fabbricati
12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.
Impianti automatici o meccanici
13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non e' possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali. Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.
Mangimi, acqua e altre sostanze
14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.
15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.
16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.
17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.
18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.
Mutilazioni e altre pratiche
19. È vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione e' consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 e' vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.
Procedimenti di allevamento
20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni. Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.
21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.
Elementi di verifica
Data la natura estremamente specializzata dei controlli da effettuare per determinare il rispetto degli impegni del presente Criterio, al fine di stabilire la posizione aziendale per la condizionalità, si fa riferimento alle procedure di controllo stabilite dai Servizi Veterinari delle ASL.
In caso di infrazioni riscontrate nel corso delle verifiche eseguite, i SSVV assegnano tre categorie di irregolarità:
• A Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
• B Richiesta di rimediare alle non conformità entro un termine superiore a 3 mesi. Nessuna sanzione amministrativa o penale immediata
• C Sanzione amministrativa o penale immediata
Tali categorie sono assegnate dai SSVV, in funzione delle caratteristiche delle infrazioni stesse e della possibilità di porvi rimedio in un tempo stabilito.
Le irregolarità sono catalogate secondo il seguente schema, in relazione al tipo di inosservanza riscontrata:
| Requisito | Descrizione |
| 1 | Personale |
| 2 | Ispezione (controllo degli animali) |
| 3 | Registrazioni |
| 4 | Libertà di movimento |
| 5 | Edifici e locali di stabulazione |
| 6 | Illuminazione |
| 7 | Attrezzature automatiche e meccaniche |
| 8 | Alimentazione, abbeveraggio ed altre sostanze |
| 9 | Mutilazioni |
| 10 | Procedure d'allevamento |
La check list di controllo prevede anche di riportare il numero totale di irregolarità rilevate per ogni requisito, che indica la frequenza della non conformità a livello aziendale.
N.B.:
1. gli impegni relativi al Personale (Requisito nr. 1) rappresentano un obbligo relativo alla normativa del protezione degli animali (CGO 13) solo per gli allevamenti avicoli. Di conseguenza, non conformità relative a questo requisito saranno considerate per il calcolo della condizionalità solo per tali allevamenti;
2. le non conformità rilevate per il requisito Registrazioni sia per il presente CGO che per altri controlli afferenti il Benessere animale (CGO 11 e 12), possono essere riferite agli impegni di identificazione e registrazione (CGO 6, 7 e 8) oppure agli obblighi di registrazione dei trattamenti terapeutici o alla corretta denuncia delle mortalità (CGO 4 o CGO 9). Nelle diverse situazioni si procede come segue:
o nel caso in cui, dalla documentazione di controllo sia possibile valutare correttamente e compiutamente le non conformità rispetto ai CGO identificati più sopra, oppure sia presente per la stessa azienda e per lo stesso anno di controllo anche una check list riferita agli stessi CGO, la valutazione dell’ambito specifico sostituisce la valutazione per il Benessere;
o nel caso in cui invece gli elementi rilevati non consentano una valutazione corretta e completa in relazione ai CGO identificati più sopra, oppure non sia presente per l’allevamento e per l’anno
un controllo specifico per gli ambiti interessati, allora la non conformità del requisito delle registrazioni sarà valutata nell’ambito del benessere animale all’interno del presente CGO.
Determinazione dell’infrazione: si ha violazione del presente Criterio quando siano riscontrati comportamenti aziendali contrari agli impegni stabiliti dalla norma.
Modalità di rilevazione: risultati delle verifiche effettuate dai Servizi Veterinari o dagli Organismi Pagatori nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2018.
Indici di verifica
Portata dell’infrazione: in presenza di irregolarità, il parametro è stabilito in base alla frequenza delle irregolarità ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:
Portata bassa: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità fino a 2;
Portata media: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità compreso tra 3 e 4;
Portata alta: Non conformità di tipo A o B per un numero di irregolarità maggiore di 4 oppure Non conformità di tipo C;
Gravità dell’infrazione: il livello di questo parametro è calcolato in relazione al tipo, al numero di requisiti disattesi ed al livello di non conformità rilevato, secondo il seguente schema:
Gravità bassa: Non conformità di tipo A o B fino a due requisiti disattesi;
Gravità media: Non conformità di tipo A o B da tre ad un massimo di quattro tipi di requisiti disattesi;
Gravità alta: Non conformità di tipo A o B per più di quattro tipi di requisiti disattesi oppure non conformità di tipo C per qualsiasi tipo di irregolarità.
Durata dell’infrazione: data la caratteristica delle infrazioni possibili al presente Criterio, l’incidenza del parametro di durata viene normalmente stabilita a livello medio. Assume livello basso quando i parametri di portata e gravità sono entrambi a livello basso. È fissata a livello alto quando si rilevino non conformità di tipo C.
Casi particolari:
1. Le non conformità riscontrate per il requisito Mutilazioni danno sempre luogo all’applicazione di infrazioni con portata, gravità e durata di livello alto.
Di conseguenza non possono essere associate ad inadempienze di importanza minore.
2. Le infrazioni cui sia applicata una sanzione di tipo C assumono un livello alto di Portata, Gravità e Durata;
3. In caso di allevamenti in soccida, le inadempienze sono considerate reiterate solo se riguardano allevamenti con il medesimo soccidario.
Inadempienze di importanza minore
Nel rispetto del principio contenuto nell’articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013, le infrazioni al presente Criterio sono considerate inadempienze di importanza minore con il sussistere di tutte le condizioni elencate:
- i parametri di condizionalità sono tutti a livello basso;
- la situazione di conformità può essere ripristinata (non conformità sanabile);
- la categoria di non conformità è la A o la B.
Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali.
Allerta tempestiva e azioni correttive
Nel caso di infrazioni di importanza minore, viene attivato il sistema di allerta tempestiva e le azioni correttive prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinte in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
Impegni di ripristino
Gli impegni di ripristino prevedono il recupero delle condizioni di conformità previste dalla corretta applicazione degli impegni e sono distinti in funzione della non conformità sanabile riscontrata.
In questi casi, in relazione alle inadempienze riscontrate, è prescritto il ripristino delle condizioni di conformità agli impegni.
Intenzionalità
Oltre a quanto già stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, in applicazione dell’articolo 7, comma 6 del DM 1867, si ha infrazione intenzionale quando si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:
- in caso di contestazioni di reati penali che identifichino responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo;
- quando sono rilevate irregolarità per 6 o più requisiti differenti.
5. Definizione del meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni
Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel:
- regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99;
- regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42;
- regolamento (UE) n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75.
La Regolamentazione comunitaria relativa alla condizionalità stabilisce una differenza nell’applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni, se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014).
Di conseguenza, la trattazione dei meccanismi di calcolo ed applicazione delle riduzioni è suddivisa in due parti, coerentemente con questa impostazione.
Le percentuali di riduzione così definite sono applicate all’importo complessivo dei pagamenti elencati all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o che presenterà nel corso dell’anno civile in cui è accertata l’inadempienza.
Caso particolare relativo alla Soccida
La nota del MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, che tratta il caso delle soccide e, più in generale, di tutti i casi in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di una o più domande di aiuto o pagamento assoggettate alla condizionalità, stabilisce che l’interpretazione delle pertinenti norme “in caso di non conformità di condizionalità rilevate presso l’allevamento condiviso”, imponga che la riduzione di condizionalità debba essere applicata sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante, come già stabilito all’art. 4 del DM 1867.
Gli importi erogati ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014).
L’articolo 9 del DM 1867 stabilisce che l’Italia non si avvale della facoltà prevista dall’art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l’importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile.
RIDUZIONI PER NEGLIGENZA
Calcolo delle riduzioni per settore di condizionalità
Il procedimento per la definizione del calcolo della riduzione applicabile è il seguente:
• per ogni Criterio o Norma di un dato settore di condizionalità in cui si riscontra la violazione di un impegno, l’infrazione è quantificata in termini di portata, gravità e durata (bassa = 1; media =3; alta =5);
• Nel caso di presenza di più infrazioni ad un Criterio o ad una Norma, che generino diversi livelli dei parametri di condizionalità, si prende in esame il livello più alto di ogni singolo parametro. Questa modalità è utilizzata anche per valutare le infrazioni per il soccidante o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017;
• una volta quantificati i tre indici per ogni Criterio o Norma violati, si sommano i tre valori corrispondenti e si passa alla media aritmetica per ottenere un unico punteggio medio (che sarà necessariamente compreso nell’intervallo 1-5);
• si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata in ciascun settore di condizionalità, pervenendo così ad un punteggio totale riferito a quel settore di condizionalità.
Il punteggio ottenuto, per ogni settore di condizionalità, si confronta con la seguente griglia di valori per pervenire alla determinazione della percentuale di riduzione corrispondente alla sanzione amministrativa per quel settore di condizionalità:
| Classe | Punteggio | Riduzione % |
| I | Uguale o superiore a 1,00 e inferiore a 3,00 | 1% |
| II | Uguale o superiore a 3,00 e inferiore a 5,00 | 3% |
| III | Uguale o superiore a 5,00 | 5% |
Calcolo delle riduzioni applicabili all’azienda
Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall’articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non supera il 5%.
Calcolo delle riduzioni per negligenza con reiterazione
Per ”reiterazione“ di un’inadempienza si intende l’inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi ad uno stesso criterio o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza.
Secondo quanto stabilito dalla nota MiPAAF protocollo n. 19245 del 05/07/2017, nel caso delle soccide o, più in generale, quando vengano riscontrate infrazioni allo stesso Criterio per più detentori facenti capo ad un unico proprietario, occorre distinguere tra due casi descritti dal seguente esempio:
Ad un soccidante/proprietario fanno riferimento dieci detentori/soccidari. Nell’anno 1 tre di loro sono oggetto di controllo per l’identificazione e registrazione degli animali (CGO 7) ed uno di loro risulta inadempiente. Nell’anno 2 (che può essere anche l’anno non immediatamente consecutivo all’anno 1) sono nuovamente oggetto di controllo alcuni detentori/soccidari per lo stesso Criterio e sono nuovamente riscontrate non conformità (lo stesso CGO è stato violato ripetutamente nel corso di tre anni consecutivi):
1. Primo caso: lo stesso detentore/soccidario, non conforme nell’anno 1, è nuovamente trovato inadempiente: sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante è applicata l’infrazione reiterata.
2. Secondo caso: nell’anno 2 ad essere non conforme è un detentore/soccidario diverso da quello trovato inadempiente nell’anno 1: al detentore/soccidario così come al proprietario/soccidante è applicata un’infrazione per negligenza.
Prima reiterazione
A norma di regolamento, la prima reiterazione della violazione provoca l’innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità e la moltiplicazione della riduzione applicata nell’anno per un fattore 3 (tre).
N.B.: la % di riduzione da moltiplicare per 3 sarà pari alla % calcolata per l’ultima infrazione riscontrata.
Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma il beneficiario sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, questa sarà considerata intenzionale.
Nel caso in cui la percentuale del 15% sia raggiunta o superata sommando le percentuali relative a più infrazioni reiterate, l’ammonizione sarà data al beneficiario per tutti i Criteri e le Norme violate ripetutamente. Esempio:
- infrazione reiterata al CGO 7; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;
- infrazione reiterata alla BCAA 2; valutazione della riduzione applicabile = 3%, moltiplicata per 3 = 9%;
Totale = 9% + 9% = 18%, ridotto al 15% con ammonizione. L’ammonizione riguarderà sia il CGO 7 sia il BCAA 2.
Seconda reiterazione
La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione per un ulteriore fattore 3 (tre) della percentuale di riduzione applicata all’infrazione a seguito della prima reiterazione.
Anche in questo caso il limite massimo di riduzione applicabile è il 15% e in caso questo limite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l’ammonizione descritta più sopra.
RIDUZIONI PER INTENZIONALITÀ
Calcolo delle riduzioni per intenzionalità
In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, in caso di infrazione intenzionale per un determinato Criterio o Norma la riduzione applicabile al complesso degli aiuti assoggettati ai requisiti di condizionalità è stabilita nel 20%.
Nei casi di infrazioni intenzionali causate da ripetute reiterazioni dell’infrazione, come descritto dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile per l’infrazione intenzionale è pari alla percentuale triplicata della precedente infrazione, così come calcolata prima dell’applicazione del tetto del 15%.
Esempio:
Anno 2015 – Azienda A
- infrazione al CGO 7 con parametri di violazione P/G/D = 3; valutazione della riduzione applicabile = 3%;
- impegno di ripristino non realizzato, infrazione reiterata, percentuale applicabile moltiplicata per 3 = 9%;
Anno 2017 – Azienda A
- nuova infrazione al CGO 7; seconda reiterazione; valutazione della riduzione applicabile = 9%, moltiplicata per 3 = 27%; si applica il tetto del 15%;
L’azienda A riceve l’ammonizione per il CGO 7.
Anno 2018 – Azienda A
- nuova infrazione rilevata per il CGO 7. Quale che sia il valore dei parametri di violazione P/G/D la non conformità è considerata intenzionale;
- il calcolo sarà quindi: 27% (percentuale applicabile alla precedente infrazione prima dell’applicazione del tetto) x 3 = 81%, senza applicazione di tetti in quanto l’infrazione è intenzionale.
Infrazioni intenzionali di livello estremo
Nel caso di un’infrazione intenzionale ripetuta, in base a quanto stabilito dall’articolo 7, paragrafo 8 del DM 1867 e dall’allegato 3 dello stesso decreto, si applica quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.
Si ha infrazione intenzionale ripetuta quando un’infrazione intenzionale, rilevata per un Criterio o Norma, è seguita da un’altra infrazione allo stesso Criterio o Norma, anch’essa di livello intenzionale, accertata nel corso dei due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento.
L’infrazione intenzionale ripetuta si può avere anche a seguito di una ripetuta reiterazione di un Criterio o Norma, quando l’infrazione, di qualsiasi livello di gravità, viene commessa dal beneficiario anche dopo l’ammonizione. Esempio:
- Anno x, infrazione ripetuta al CGO 7; raggiungimento o superamento del 15%, applicazione del tetto e ammonizione;
- Anno x+2, nuova infrazione al CGO 7; l’infrazione diventa intenzionale, applicazione della percentuale triplicata prima dell’applicazione del tetto;
- Anno x+4, nuova infrazione al CGO 7 (di qualsiasi livello); infrazione intenzionale ripetuta, applicazione dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014.
L’infrazione intenzionale ripetuta è considerata infrazione intenzionale di livello estremo e il beneficiario che l’ha commessa, oltre all’applicazione delle percentuali di riduzione previste per le infrazioni intenzionali nell’anno in cui è stata accertata la reiterazione, sarà escluso da tutti i pagamenti elencati nell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nell’anno civile successivo.
N.B.: si fa riferimento ai casi di infrazione intenzionale diretta, assegnata per il superamento delle soglie stabilite per il Criterio o la Norma violati oppure per segnalazione da parte degli Enti preposti, per la quale sia assegnato un impegno di ripristino la cui esecuzione è prevista e controllata nel corso della medesima campagna.
In questa situazione, la mancata realizzazione dell’impegno di ripristino da parte dell’azienda dà luogo alla ripetizione della infrazione con triplicazione della percentuale applicabile (20% x 3 = 60%) ma non viene assegnata l’intenzionalità estrema.
CUMULO DI INFRAZIONI DI DIVERSA NATURA
In questo capitolo si definiscono le modalità di applicazione delle riduzioni nelle situazioni in cui siano rilevate in azienda infrazioni di diversa natura: dovute a negligenza e intenzionali, rilevate per la prima volta e ripetute.
1. Rilevazione di infrazioni per negligenza e intenzionali a carico della stessa azienda, nel corso dello stesso anno civile.
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1.a. Due infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una intenzionale e una per negligenza. |
L’effetto delle infrazioni si somma. |
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1.b. Tre o più infrazioni rilevate in più settori di condizionalità differenti, di cui almeno una di tipo intenzionale. |
L’effetto delle infrazioni si somma, questa volta con l’applicazione del “tetto” del 5% sulle infrazioni per negligenza, nei casi in cui la somma delle % di riduzione riferite alle infrazioni per negligenza oltrepassi detto limite. |
|
1.c. Tre o più infrazioni rilevate in due settori di condizionalità differenti, di cui una almeno di tipo intenzionale. |
In questo caso, per il settore di condizionalità in cui sono rilevate infrazioni per negligenza e intenzionali insieme, le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014. |
2.Rilevazione di due o più infrazioni per negligenza di cui almeno una ripetuta a carico della stessa azienda
|
2.a Presenza di due infrazioni in settori diversi di condizionalità, di cui una ripetuta o di due infrazioni rilevate nello stesso settore di cui solo una con reiterazione. |
Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, si ha la triplicazione della riduzione stabilita per l’infrazione ripetuta, a cui viene sommata la percentuale dell’infrazione non ripetuta, fatta salva l’applicazione della soglia del 15%. |
|
2.b Presenza di due infrazioni entrambe ripetute appartenenti al medesimo settore di condizionalità. |
Per effetto di quanto stabilito dall’articolo 39(4) del regolamento (UE) n. 640/2014, la percentuale applicabile ad ognuna delle infrazioni dovrà essere calcolata singolarmente e le singole percentuali calcolate saranno poi sottoposte a triplicazione. Le percentuali così ottenute sono sommate tra loro per arrivare alla riduzione totale applicabile. È sempre fatta salva l’applicazione della soglia del 15%. |
3.Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali a carico della stessa azienda
|
3.a Due o più infrazioni intenzionali nello stesso settore di condizionalità |
In questo caso le infrazioni sono considerate come un’unica infrazione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 73(2) del regolamento (UE) n. 809/2014. Per cui si applica la riduzione del 20%. |
|
3.b. Due o più infrazioni intenzionali in diversi settori di condizionalità |
Sommatoria delle percentuali derivanti dall’applicazione delle riduzioni previste. |
4.Rilevazione di due o più infrazioni intenzionali ripetute a carico della stessa azienda
|
Nel caso di infrazioni intenzionali ripetute si applica quanto disposto dall’articolo 75 del regolamento (UE) n. 809/2014. |
In questi casi il beneficiario, oltre all’applicazione delle % relative all’intenzionalità, sarà escluso dall’insieme dei pagamenti di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno successivo a quello in cui è stata accertata la reiterazione dell’inadempienza intenzionale. |
IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
Dott.ssa Silvia Lorenzini
ALLEGATI
Allegato 1. Criteri di rischio
| Denominazione Criterio o Norma | Denominazione Criterio o Norma |
| CGO1 | Presenza allevamenti suini |
| CGO1 | Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura) |
| CGO1 | Terreni aziendali all'interno delle ZVN (zone vulnerabili ai nitrati) per almeno il 30% delle superfici aziendali |
| CGO1 | Aziende con n° UBA > 100 |
| BCAA1 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi |
| BCAA2 | Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| BCAA2 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili |
| BCAA3 | Azienda con SAU > 20 ha |
| BCAA3 | Azienda zootecnica (presenza di almeno un allevamento diverso da acquacoltura) |
| BCAA4 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili |
| BCAA4 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone rischio |
| BCAA4 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| BCAA5 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture primaverili |
| BCAA5 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a seminativi nelle zone rischio |
| BCAA6 | Azienda con maggiore percentuale di terreni investiti a colture autunno-vernine |
| BCAA6 | Azienda con presenza di grano |
| CGO2 | Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti |
| CGO2 | Terreni aziendali all'interno delle zps (zone di protezione speciale) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali |
| CGO2 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO2 | Presenza di terrazzamenti |
| CGO3 | Terreni aziendali all'interno dei sic (siti di interesse comunitario) in percentuale preponderante rispetto alle superfici aziendali |
| CGO3 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO3 | Presenza di terrazzamenti |
| CGO3 | Aziende con superfici disattivate/messe a riposo |
| CGO3 | Azienda con terreni investiti a pascoli permanenti |
| BCAA7 | Azienda con terreni contenenti elementi caratteristici del paesaggio |
| CGO4 | Azienda con produzione di uova |
| CGO4 | Presenza di più specie animali |
| CGO4 | Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO4 | Azienda con SAU > 50 ha |
| CGO4 | Azienda con presenza di colture foraggere o da granella |
| CGO4 | Azienda con presenza di colture foraggere o da granella in zone con immagini satellitari multitemporali |
| CGO4 | Azienda con produzione di latte |
| CGO7 | Consistenza allevamenti bovini/bufalini a partire da 100 capi |
| CGO8 | Consistenza allevamenti ovicaprini a partire da 500 capi |
| CGO10 | Aziende con superfici investite a frutteti/ortaggi in percentuale preponderante rispetto agli usi aziendali |
| CGO10 | Azienda con SAU > 50 ha |
| CGO10 | Azienda interessata dalla coltura di tabacco |
| CGO10 | Azienda interessata dalla coltura di agrumi |
| CGO10 | Azienda interessata dalla coltura di vite |
Allegato 2. Procedura per il calcolo dell’aumento della percentuale di agricoltori da sottoporre a controllo nell’ambito della condizionalità quando si riscontra una quantità significativa di infrazioni
1. INTRODUZIONE E DEFINIZIONI
Il presente allegato fa riferimento al Documento di lavoro DS/2009/28 della Direzione J3 della DG AGRI sull’applicazione a quanto previsto dall’articolo 68 (4) del regolamento (UE) n. 809/2014, ed illustra le modalità con le quali le autorità competenti per il controllo della condizionalità devono tenere in considerazione gli esiti del controllo stesso, al fine di calcolare la percentuale del campione dell’anno successivo.
In relazione a quanto previsto dall’articolo e dal documento citati, il presente documento definisce cosa si intenda per:
a) infrazione determinata;
b) quantità significativa di infrazioni;
c) aumento del numero dei controlli in loco per l’anno successivo.
1. Infrazione determinata
In funzione dell’impostazione scelta da ogni Organismo Pagatore, per infrazione determinata si intende ogni infrazione accertata a seguito di un controllo in loco eseguito sulle aziende selezionate in base all’articolo 68(1) del regolamento (UE) n. 809/2014, comprese le infrazioni individuate per le aziende selezionate per raggiungere le percentuali minime previste per l’identificazione e registrazione degli animali, eccedenti l’1%.
N.B.: nel caso b) le infrazioni determinate a seguito delle segnalazioni esterne al campione non sono considerate nei calcoli delle quantità significative.
2. Quantità significativa di infrazioni
2.1. Situazione standard
La tabella 2.1 serve da base per la determinazione della percentuale di controlli in loco da effettuare per un determinato criterio o una determinata norma in funzione della quantità di infrazioni riscontrate per tale criterio o norma.
Per l’utilizzo della tabella ci si attiene ai criteri seguenti:
1. la percentuale di infrazioni da considerare corrisponde al rapporto tra il numero di agricoltori presso i quali, a seguito di un controllo in loco, sono state individuate una o più infrazioni al criterio o alla norma considerati e il numero totale di agricoltori sottoposti a questo tipo di controllo in relazione a tale criterio o norma;
2. i risultati ottenuti per le aziende appartenenti al campione di rischio sono pesati in maniera equivalente a quelli ottenuti per il campione casuale;
3. le percentuali delle riduzioni sono quelle definite agli articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014;
4. le inadempienze di importanza minore non sono considerate nel calcolo;
5. nel caso in cui la distribuzione degli agricoltori nella matrice della tabella 2.1 renda necessaria l’applicazione di due o più coefficienti diversi, si deve tener conto solo del coefficiente più elevato;
6. per verificare, nella tabella 2.1, la necessità di aumentare il tasso dei controlli in loco nell’anno N+2, la "percentuale" da considerare come base del calcolo è quella prevista dai regolamenti in relazione alle scelte fatte dagli OP;
7. la procedura di calcolo deve essere ripetuta per ciascun criterio Atto e ciascuna Norma all'interno di ogni campione di controllo selezionato a norma di regolamento.
Il campione integrativo deve essere distinto dal campione di base e può essere controllato per i soli Criteri e Requisiti oggetto della necessaria integrazione.
Tabella 2.1 - verifica della necessità di aumentare la % di campionamento
Anno: Criterio o Norma:
| Percentuale X di agricoltori controllati in loco per i quali è stata determinata una o più infrazioni | Percentuale della riduzione applicabile sul totale dell'ammontare degli aiuti, applicabile in base alla/e non conformità riscontrata/e | |||
| 1% | 3% | 5% | Infrazione intenzionale | |
| 5% <X<= 10% | % base | % base | % base | % base * 2,5 |
| 10% <X<= 25% | % base * 1,25 | % base * 1,5 | % base * 2,5 | % base * 5,0 |
| 25% <X<= 50% | % base * 1,5 | % base * 3,0 | % base * 5,0 | % base * 10,0 |
| X> 50% | % base * 3,0 | % base * 6,0 | % base * 10,0 | % = 20% |
N.B.: Se a uno stesso beneficiario sono state riscontrate più non conformità per lo stesso Criterio/Norma, nell'anno in questione, la % di riduzione da considerare è quella complessiva
3. Caso specifico
Nel caso in cui l’incremento del campione nell’anno N+1 riguardi i CGO 7 e 8, per i quali i regolamenti di riferimento stabiliscono un campione superiore all’1% stabilito dalla condizionalità, il tasso di incremento deve essere applicato alla percentuale di base della condizionalità (1%).
Esempio: nell’anno N, per il 17% dei beneficiari controllati per il CGO 7 sono state riscontrate non conformità che hanno portato ad una riduzione del 3%.
Di conseguenza, applicando la tabella 2.1 si arriva ad un incremento del campione dell’anno N+1 pari ad 1,5 volte.
Tale incremento deve essere applicato all’1% di beneficiari su cui sia applicabile il CGO 7 (campione di base della condizionalità) e non al 3% che è il campione di base stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000.
Allegato 3. Procedura di gestione delle segnalazioni di non conformità
Premesse e definizioni
La presente procedura stabilisce le modalità di gestione delle segnalazioni spontanee da parte delle Autorità di controllo competenti, a cui fa riferimento l’articolo 69 (2) del Regolamento (UE) 809/2014, intese come tutte quelle comunicazioni inerenti comportamenti non conformi ai requisiti di condizionalità, rilevate durante i controlli condotti da Enti specializzati.
Definizioni
Autorità di controllo competente ACC – OP o organismo di controllo di condizionalità competente per territorio
Ente specializzato ES – Ente competente per la verifica dell’applicazione della normativa nazionale o locale, relativa ad una o più requisiti di condizionalità.
Segnalazione Ogni comunicazione relativa al comportamento non conforme alla normativa nazionale o locale, proveniente da un Ente specializzato
Modalità di catalogazione e gestione delle segnalazioni
In riferimento ai tipi di segnalazioni che possono pervenire dagli Enti specializzati, relative a non conformità rilevate a carico di aziende agricole o dei loro rappresentanti, si distinguono tre casi:
- Segnalazioni di generica non conformità;
- Segnalazione di una non conformità, corredata di richiesta di integrazione del controllo;
- Segnalazione di una non conformità corredata da un verbale di controllo e della prescrizione della sanzione amministrativa corrispondente.
In relazione ai tre tipi di segnalazione illustrati, i comportamenti da seguire sono i seguenti:
- Presa in carico della segnalazione come elemento dell’analisi di rischio per la selezione del campione per l’anno seguente;
- Integrazione dell’azienda coinvolta dalla segnalazione nel campione di condizionalità dell’anno (compatibilmente con i tempi della segnalazione) ed esecuzione di un controllo aggiuntivo;
- Calcolo dell’esito aziendale di condizionalità in relazione alla non conformità evidenziata nella segnalazione ed assegnazione diretta delle riduzioni dei pagamenti.
Applicazione della procedura – flusso attività
L’applicazione della procedura si articola nelle seguenti fasi:
1. Identificazione da parte di ogni ACC, a livello del territorio di competenza, degli Enti specializzati responsabili di ogni elemento normativo relativo agli ambiti di condizionalità;
2. Ricezione delle segnalazioni provenienti dagli Enti specializzati individuati;
3. Predisposizione di una procedura di protocollazione interna delle segnalazioni;
4. Applicazione del sistema di valutazione delle segnalazioni;
5. Attribuzione della segnalazione ai tre casi previsti;
6. Gestione delle conseguenze della segnalazione;
7. Rendiconto annuale delle segnalazioni ricevute e delle procedure adottate.
Allegato 4. Gestione dei controlli su aziende con UTE distribuite su più OP
Legenda:
OPA OP competente dal punto di vista amministrativo
OPT OP competente per territorio
UTE Unità Tecnico Economica: per UTE si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio – identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente – ed avente una propria autonomia produttiva.
La presente procedura regola la verifica delle aziende che abbiano terreni o Unità Tecnico Economiche (UTE) al di fuori dell’ambito di competenza territoriale di ogni un solo Organismo Pagatore.
Si articola nelle seguenti fasi:
1. Livello di coordinamento – aziende con domande presso più OPA
- analisi dei campioni estratti per verificare, per ogni beneficiario selezionato la presenza di domande presentate presso più Organismi Pagatori per pagamenti assoggettati alla condizionalità;
- redazione dell’elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell’OP che ha selezionato l’azienda e degli OP interessati dalle altre domande;
- indicazione, all’interno dell’elenco, della eventuale presenza di infrazioni o di applicazione di allerta tempestiva nel biennio precedente, con evidenza del Criterio o della Norma interessata.
2. Livello degli OP – aziende presso un OPA ma con terreni presso altri OPT
- analisi del campione di ogni OP allo scopo di verificare, per ogni beneficiario selezionato, la presenza di terreni o UTE al di fuori dell’ambito di competenza territoriale dell’OP;
- redazione dell’elenco con indicazione, per ogni CUAA, dell’OPA e degli OPT interessati dai terreni o dalle UTE esterne;
- comunicazione delle esigenze di controllo all’OPT;
- esecuzione dei controlli da parte dell’OPT;
- comunicazione dei risultati dei controlli all’OPA;
- aggregazione dei risultati a livello aziendale da parte dell’OPA e calcolo dell’esito.
Punto 1 – aziende con domande su più OP e selezionate per uno degli OP
Gli esiti dei controlli effettuati sulle UTE appartenenti alle aziende selezionate dall’OPA e situate all’interno del territorio di sua competenza devono essere applicati alle domande presentate dal beneficiario presso ogni OP.
A questo scopo l’OPA che esegue il controllo sulle UTE di sua competenza dovrà trasmettere al Coordinamento, prima dell’invio dei dati ai fini delle statistiche annuali, le seguenti informazioni:
- data del controllo;
- esito sintetico dei controlli (presenza/assenza di non conformità) in modo da consentire agli OP interessati dalle domande esterne una corretta gestione dei pagamenti per queste domande;
- l’esito finale, con il calcolo delle percentuali di riduzione eventualmente applicabili, sarà trasmesso a tutti gli OP entro il 31 marzo dell’anno successivo all’anno di esecuzione dei controlli.
Punto 2 – aziende con terreni/UTE su più OP e selezionate per uno degli OP
L’OP competente dal punto di vista amministrativo (OPA) dovrà, entro 15 giorni dalla data di selezione del campione:
- stabilire se i terreni esterni alla Regione di competenza sono configurabili come un’UTE esterna all’OP;
- identificare i Criteri e Norme applicabili all’UTE esterna oggetto del controllo;
- limitatamente ai CUAA con UTE presenti fuori dei terreni di competenza dell’OPA, comunicazione agli OP competenti per territorio dell’elenco delle UTE da controllare con, per ogni UTE, elenco dei Criteri e Norme che risultano effettivamente da controllare; L’OP competente per territorio (OPT) dovrà:
- acquisire la richiesta dell’OPA e darne riscontro;
- eseguire i controlli nei tempi previsti (entro il 31 dicembre dell’anno di campagna);
- comunicare i risultati dei controlli, espressi in termini di pesatura dei parametri di condizionalità P/G/D per ogni CGO e Norma controllata;
- trasmettere all’OPA la documentazione prodotta durante il controllo entro un mese dal suo completamento.
Allegato 5 . Schema di classificazione delle aziende zootecniche
| Classe dimensionale | Azoto al campo prodotto (Kg/anno) | Posti bestiame corrispondenti (n.) |
| 1 | Minore o uguale a 1000 |
Avicoli - inf. o uguali a 2174 posti ovaiola |
| 2 | Da 1001 a 3000 | Avicoli - da 2175 a 6520 posti ovaiola - da 4001 a 12000 posti broiler - da 4351 a 13000 posti pollastra - da 671 a 2000 posti tacchino maschio - da 1301 a 3950 posti tacchino femmina - da 5301 a 15800 posti faraona Cunicoli - da 2001 a 6000 posti fattrice - da 4201 a 12500 posti capo all’ingrasso Suini - da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio - da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini - da 13 a 36 vacche in produzione - da 24 a 68 vacche nutrici - da 28 a 83 capi in rimonta - da 31 a 90 bovini all’ingrasso - da 117 a 348 vitelli a carne bianca Ovicaprini - da 201 a 600 posti capo adulto - da 280 a 850 posti agnellone Equini - da 86 a 250 posti puledro da ingrasso - da 26 a 80 posti fattrice o stallone |
| 3 | Da 3001 a 6000 | Avicoli - da 6521 a 13000 posti ovaiola - da 12001 a 24000 posti broiler - da 13001 a 26000 posti pollastra - da 2001 a 4000 posti tacchino maschio - da 3951 a 7900 posti tacchino femmina - da 15801 a 31600 posti faraona Cunicoli - da 6001 a 12000 posti fattrice - da 12501 a 25000 posti capo all’ingrasso Suini - da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio - da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini - da 37 a 72 vacche in produzione - da 69 a 136 vacche nutrici - da 84 a 166 capi in rimonta - da 91 a 180 bovini all’ingrasso - da 349 a 697 vitelli a carne bianca Ovicaprini - da 601 a 1200 posti capo adulto - da 851 a 1700 posti agnellone - Equini – da 251 a 500 posti puledro da ingrasso – da 81 a 160 posti fattrice o stallone |
| 4 | Maggiore di 6000 | Avicoli - da 13001 a 40000 posti ovaiola da 24001 a 40000 posti broiler - da 26001 a 40000 posti pollastra - da 4001 a 40000 posti tacchino maschio - da 7901 a 40000 posti tacchino femmina - da 31601 a 40000 posti faraona Cunicoli - oltre 12001 posti fattrice - oltre 25001 posti capo all’ingrasso Suini - da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio - da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini - da 73 a 416 vacche in produzione - da 137 a 421 vacche nutrici - da 167 a 833 capi in rimonta - da 181 a 625 bovini all’ ingrasso - da 698 a 1920 vitelli a carne bianca Ovicaprini - oltre 1201 posti capo adulto - oltre1701 posti agnellone Equini - oltre 501 posti puledro da ingrasso - oltre 161 posti fattrice o stallone |
| 5 |
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 152/2006 e smi, parte II, titolo III-bis | Avicoli - Otre 40000 posti ovaiole - Oltre 40000 posti broilers Suini - Oltre 2000 grassi - Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg |
Allegato 6. Guida relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità (CGO 4).
DS/2006/16-def.
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO RURALE
GUIDA RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IGIENE PERTINENTI PER LA
CONDIZIONALITÀ
COMITATO DI GESTIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI
Il presente documento presenta il parere dei servizi della Commissione sulle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità. Esso è destinato a servire unicamente come orientamento generale e non è legalmente vincolante. Non può in nessun modo sostituire le disposizioni normative, né pregiudicare qualsiasi sentenza della Corte di giustizia, che è l'unica competente per emettere sentenze legalmente vincolanti sulla validità e sull'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie. Si sottolinea inoltre che la corretta applicazione della legislazione comunitaria è responsabilità degli Stati membri.
DOCUMENTO DI LAVORO
GUIDA DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE
relativa alle disposizioni in materia di igiene pertinenti per la condizionalità
1. Introduzione
Dall'ultimo trimestre del 2005 una serie di Stati membri hanno sollevato questioni sull'applicazione della legislazione alimentare e dei regolamenti del cosiddetto "pacchetto igiene" pertinenti per gli agricoltori nel contesto della condizionalità. Il presente documento è destinato a facilitare l'applicazione della condizionalità per quanto riguarda le prescrizioni della legislazione alimentare di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/20032. Esso non tratta tuttavia le altre prescrizioni che figurano nell'allegato III.
Infatti, a livello dell'azienda agricola la conformità alle suddette disposizioni della legislazione alimentare può essere garantita solo se, tra l'altro, vengono rispettate rigorosamente le pertinenti disposizioni in materia di igiene. Quindi i casi di non conformità alle prescrizioni e gli obblighi connessi all'igiene elencati sotto devono essere considerati pertinenti per l'applicazione delle sanzioni relative alla condizionalità.
L'elenco è limitato alle prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004 e 183/2005 nella misura in cui sono pertinenti per l'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Il presente documento non pregiudica le altre disposizioni della legislazione alimentare applicabili agli agricoltori, anche se la non conformità non comporta l'applicazione di una penalità relativa alla condizionalità, e le sanzioni applicate dagli Stati membri per garantire la corretta applicazione di tali disposizioni.
_________________
2 Articoli 14, 15, 17, paragrafo 1, 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002
2. Condizionalità
Il regolamento (CE) n. 1782/2003 istituisce il concetto di condizionalità. Nel suo allegato III figura un elenco di criteri statutari di gestione che sono soggetti alla condizionalità.
Tra essi figura l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 che impone agli operatori del settore alimentare e dei mangimi (inclusi gli agricoltori) di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività e di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte.
Poiché le disposizioni in materia di igiene fanno parte delle prescrizioni della legislazione alimentare, gli agricoltori non adempienti devono essere soggetti alla riduzione dei pagamenti diretti conformemente ai principi della condizionalità.
3. I regolamenti sull’igiene
1. Regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
2. Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
3. Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
I regolamenti sopraccitati stabiliscono le responsabilità specifiche degli operatori del settore alimentare e dei mangimi nei diversi punti della catena alimentare e contengono disposizioni relative agli obblighi a livello della produzione primaria pertinenti per gli agricoltori.
Applicando la flessibilità incorporata nei regolamenti relativi all'igiene alimentare, taluni Stati membri hanno adottato misure nazionali per adattare le prescrizioni di cui agli allegati dei regolamenti3 in modo da consentire di continuare ad utilizzare i metodi di produzione tradizionali o venire in contro alle esigenze degli operatori del settore alimentare ubicati in regioni soggette a particolari vincoli geografici o, in altri casi per quanto riguarda la costruzione e lo schema degli stabilimenti. Nei casi in cui tali adattamenti sono stati effettuati, essi vanno presi in considerazione nel contesto della valutazione della condizionalità.
________________
3 Cfr. l'articolo 13 del regolamento (CE) n. 852/2004 e l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 853/2004.
4. Condizionalità e regolamenti in materia di igiene applicabili alla produzione primaria.
Nel gennaio del 2006 diversi Stati membri hanno chiesto spiegazioni degli obblighi in materia di igiene pertinenti per la condizionalità.
Nel febbraio del 2006 la Commissione ha fatto una dichiarazione dinnanzi al Consiglio, spiegando che le norme di igiene pertinenti per la condizionalità sono limitate a quelle destinate alla produzione primaria e che una guida in merito sarebbe stata presentata al comitato di gestione dei pagamenti diretti nel mese di marzo.
La presente guida tratta gli obblighi minimi in materia di igiene che gli agricoltori devono rispettare in modo da evitare le riduzioni stabilite dal sistema di condizionalità per quanto riguarda i regolamenti sull'igiene.
I criteri per la selezione di tali obblighi sono:
- gli obblighi sono chiaramente indirizzati all'agricoltore;
- gli obblighi sono formulati in modo chiaro e univoco.
Gli obblighi di cui sopra stabiliti per la condizionalità non possono in nessun caso intaccare gli obblighi stabiliti dalla legislazione alimentare.
5. Tipo di obblighi
In taluni casi gli obblighi previsti dai regolamenti in materia di igiene per la produzione primaria sono formulati in termini generici4. Viste le caratteristiche specifiche della condizionalità, può essere difficile misurarle in modo obiettivo durante i controlli in loco e garantire la loro applicazione uniforme nel rispetto del principio di proporzionalità.
Quindi tali obblighi non devono dar luogo alle sanzioni della condizionalità.
D'altra parte, un numero importante di disposizioni sono stabilite in modo chiaro e possono essere soggette a verifica nel corso dei controlli in loco5. Questo tipo di obbligo include le disposizioni relative alla temperatura, alla conservazione e alla manipolazione di sostanze pericolose e al mantenimento di registri.
L'allegato alla presente guida elenca gli obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per la condizionalità.
L'elenco è basato sulle disposizioni applicabili nel 2006. Esso sarà rivisto e aggiornato in base alla legislazione.
__________________
4 Ad esempio: "proteggere nella misura del possibile i prodotti primari da contaminazioni" o "applicare la legislazione comunitaria e nazionale appropriate per controllare i pericoli".
5 Tuttavia, gli agricoltori devono essere informati del fatto che tale sistema di controllo include il principio di "strettoia", che significa la possibilità di condurre le verifiche al livello più appropriato come i test ai macelli o a livello della latteria, nonché di ricorrere alla valutazione dei sistemi esistenti di garanzia della qualità. Ciononostante, i sistemi di garanzia della qualità non possono sostituire il sistema di controllo della condizionalità stabilito dalle autorità competenti.
ALLEGATO
Elenco di obblighi in materia di igiene che sono pertinenti per l'agricoltore nel contesto della condizionalità
Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004).
Estratto dell'articolo 4, paragrafo 1 e della parte A dell'allegato I come specificato qui di seguito
II. Requisiti in materia di igiene
4. Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
g) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti;
j) usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari, come previsto dalla normativa pertinente.
5. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali, devono, se del caso, adottare misure adeguate per:
f) immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare la contaminazione;
h) utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari e i biocidi, come previsto dalla normativa pertinente.
6. Gli operatori del settore alimentare devono adottare opportune misure correttive quando sono informati di problemi individuati durante controlli ufficiali.
III. Tenuta di registri
8. Gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono tenere registrazioni, in particolare, riguardanti:
a) la natura e l'origine degli alimenti somministrati agli animali6 ;
b) i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione;
d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana;
e) tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale.
9. Gli operatori del settore alimentare che producono o raccolgono prodotti vegetali devono tenere le registrazioni, in particolare riguardanti: a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
c) i risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da piante o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.
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6 I servizi della Commissione ritengono che gli agricoltori devono registrare la natura della produzione nella loro azienda e l'area agricola totale in cui tali mangimi sono prodotti senza dover far riferimento alle quantità o all'identificazione del lotto pertinente. Le quantità di mangimi che arrivano o lasciano l'azienda vanno registrate separatamente.
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
Estratto dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'allegato III come specificato qui di seguito
Allegato 3, sezione IX: CAPITOLO I: LATTE CRUDO -
I. REQUISITI SANITARI PER LA PRODUZIONE DI LATTE CRUDO
1. Il latte crudo deve provenire da animali:
b) che denotano uno stato sanitario generale buono e non evidenziano sintomi di malattie che possano comportare una contaminazione del latte e, in particolare, non sono affetti da infezioni del tratto genitale con scolo, enteriti con diarrea accompagnate da febbre, o infiammazioni individuabili della mammella;
c) che non sono affetti da ulcerazioni della mammella tali da poter alterare il latte;
d) ai quali non sono stati somministrati sostanze o prodotti non autorizzati e i quali non sono stati oggetto di un trattamento illecito ai sensi della direttiva 96/23/CE; e
e) per i quali, in caso di somministrazione di prodotti o sostanze autorizzati, siano stati rispettati i tempi di sospensione prescritti per tali prodotti o sostanze.
2. a) In particolare, per quanto riguarda la brucellosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti ad un allevamento che è indenne o ufficialmente indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
ii) pecore o capre appartenenti a un allevamento ufficialmente indenne o indenne da brucellosi ai sensi della direttiva 91/68/CEE [3];
o
iii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla brucellosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base a un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
b) per quanto riguarda la tubercolosi, il latte crudo deve provenire da:
i) vacche o bufale appartenenti a un allevamento che è ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi della direttiva 64/432/CEE;
o
ii) femmine di altre specie appartenenti, qualora si tratti di specie sensibili alla tubercolosi, ad allevamenti regolarmente controllati per tale malattia in base ad un piano di controllo approvato dall'autorità competente.
c) in caso di compresenza di capre e vacche, le capre devono essere soggette ad un controllo e ad un'analisi per la tubercolosi.
3. Tuttavia, il latte crudo proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell'autorità competente:
a) nel caso di vacche e bufale che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, previo trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi;
b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia:
i) per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi;
o
ii) previo trattamento termico che consenta di presentare una reazione negativa alla prova di fosfatasi;
e
c) nel caso di femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, ma appartengono a un allevamento in cui è stata individuata la tubercolosi o la brucellosi a seguito dei controlli di cui al punto 2, lettera a), sottopunto iii), o al punto 2, lettera b), sottopunto ii), purché sottoposto ad un trattamento che ne garantisca la sicurezza.
4. Il latte crudo provenente da animali che non soddisfano i requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3, in particolare animali che presentano individualmente una reazione positiva alle prove di carattere profilattico per la tubercolosi o la brucellosi eseguite a norma delle direttive 64/432/CEE e 91/68/CEE, non deve essere utilizzato per il consumo umano.
5. Dev'essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali affetti o che si sospetta siano affetti da una delle malattie di cui al punto 1 o 2, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali.
II. IGIENE NELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI LATTE
A. Requisiti per i locali e le attrezzature
1. Le attrezzature per la mungitura, e i locali in cui il latte è immagazzinato, manipolato o refrigerato devono essere situati e costruiti in modo da evitare rischi di contaminazione del latte.
2. I locali per il magazzinaggio del latte devono essere opportunamente protetti contro gli animali infestanti o parassiti, essere separati dai locali in cui sono stabulati gli animali e ove necessario per soddisfare i requisiti di cui alla parte B, essere muniti di impianti di refrigerazione adeguati.
3. Le superfici delle attrezzature destinate a venire a contatto con il latte (utensili, contenitori, cisterne, ecc., utilizzati per la mungitura, la raccolta o il trasporto del latte) debbono essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare e debbono essere mantenute in buone condizioni. Ciò richiede l'impiego di materiali lisci, lavabili e atossici.
4. Dopo l'impiego, tali superfici debbono essere pulite e, se necessario, disinfettate. Dopo ogni viaggio, o ogni serie di viaggi se il lasso di tempo tra lo scarico e il carico successivo è estremamente contenuto, ma ad ogni modo almeno una volta al giorno, i contenitori e i bidoni usati per il trasporto del latte crudo devono essere puliti e disinfettati adeguatamente prima di una loro riutilizzazione.
B. Igiene in fase di mungitura, raccolta e trasporto
1. La mungitura deve essere effettuata nel rispetto delle norme d'igiene, curando in particolare:
a) prima dell'inizio della mungitura, che i capezzoli, la mammella e le parti adiacenti siano pulite;
d) che siano identificati gli animali sottoposti a trattamento medico che potrebbero trasferire al latte residui e che il latte ottenuto da tali animali prima della fine del periodo di sospensione prescritto non sia utilizzato per il consumo umano.
2. Il latte deve essere posto, immediatamente dopo la mungitura, in un luogo pulito, progettato e attrezzato in modo da evitare la contaminazione. Deve essere immediatamente raffreddato a una temperatura non superiore a 8 °C in caso di raccolta giornaliera e non superiore a 6 °C qualora la raccolta non sia effettuata giornalmente.
…
4. Gli operatori del settore alimentare non sono tenuti a ottemperare ai requisiti termici di cui ai punti 2 e 3 se il latte soddisfa i criteri definiti nella parte III e se:
a) la trasformazione del latte avviene entro le due ore successive alla mungitura;
o
b) è necessaria una temperatura più elevata per motivi tecnologici connessi alla fabbricazione di taluni prodotti lattiero-caseari e l'autorità competente lo consente.
ALLEGATO III, SEZIONE X: UOVA E OVOPRODOTTI
CAPITOLO I: UOVA
1. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari.
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi
Estratto dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'allegato I come specificato qui di seguito
ALLEGATO I - PRODUZIONE PRIMARIA - PARTE A
I. Disposizioni in materia di igiene
4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:
e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;
g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.
II. Tenuta di registri
2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:
a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;
b) l'uso di sementi geneticamente modificate;
e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.
Articolo 5, paragrafo 5 e allegato III come specificato qui di seguito
ALLEGATO III - BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
1. Stoccaggio
I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.
I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di somministrazione ad animali cui non sono destinati.
2. Distribuzione
I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati per evitare contaminazioni.
Articolo 5, paragrafo 6
Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 183/2005.
Allegato 7. Elenchi I e II di Famiglie e gruppi di sostanze pericolose allegati alla Direttiva 80/68/CEE.
ELENCO I DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE
L'elenco I comprende le sostanze singole appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze elencate qui di seguito, escluse le sostanze per le quali è considerato inadeguato l'elenco I dato il rischio ridotto di tossicità, di persistenza e di bioaccumulazione di queste ultime.
Dette sostanze che per quanto riguarda la tossicità, la persistenza e la bioaccumulazione rispondono ai requisiti dell'elenco II devono essere classificate in tale elenco.
1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell'ambiente idrico
2. Composti organofosforici
3. Composti organostannici
4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso (1)
5. Mercurio e composti del mercurio
6. Cadmio e composti del cadmio
7. Oli minerali e idrocarburi
8. Cianuri
ELENCO II DI FAMIGLIE E GRUPPI DI SOSTANZE
L'elenco II comprende le sostanze singole e le categorie di sostanze appartenenti alle famiglie e ai gruppi di sostanze elencati qui di seguito che potrebbero avere un effetto nocivo sulle acque sotterranee.
- I seguenti metalli, metalloidi e loro composti:
1. Zinco
2. Rame
3. Nichel
4. Cromo
5. Piombo
6. Selenio
7. Arsenico
8. Antimonio
9. Molibdeno
10. Titanio
11. Stagno
12. Bario
13. Berillio
14. Boro
15. Uranio
16. Vanadio
17. Cobalto
18. Tallio
19. Tellurio
20. Argento.
- Biocidi e loro derivati non compresi nell'elenco I.
- Sostanze che hanno un effetto nocivo sul sapore e/o sull'odore delle acque sotterranee, nonché composti che possono dare origine a tali sostanze nelle acque e rendere queste ultime non idonee al consumo umano.
- Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono dare origine a tali composti nelle acque, esclusi quelli che sono biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente nell'acqua in sostanze innocue.
- Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare.
- Fluoruri.
- Ammoniaca e nitriti.
(1) Talune sostanze dell'elenco II, nella misura in cui hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno, sono inserite nella categoria 4 del presente elenco.
Allegato 8 – Caratteristiche dei depositi di stoccaggio dei prodotti fitosanitari
Normativa di riferimento
ALLEGATO VI al Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 – adozione del PAN Fitofarmaci Punto VI.l - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari.
l. Presenza e caratteristiche generali
Il deposito dei prodotti fitosanitari è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali.
Deve essere:
- chiuso
- ad uso esclusivo
o non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari;
o possono essere conservati concimi utilizzati normalmente in miscela con i prodotti fitosanitari;
o non vi possono essere immagazzinate sostanze alimentari, mangimi compresi;
o possono essere ivi conservati in deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti fitosanitari (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti ivi stoccati.
2. Localizzazione nell’azienda
Il deposito dei prodotti fitosanitari può essere:
- un locale appositamente costituito;
- un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. In questo caso, nel locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non possono essere detenuti alimenti o mangimi.
3. Impermeabilità e contenimento degli sversamenti Il deposito dei prodotti fitosanitari deve:
- consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente;
- disporre di sistemi di contenimento in modo che in caso di sversamenti accidentali sia possibile impedire che il prodotto fitosanitario, le acque di lavaggio o i rifiuti di prodotti fitosanitari possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria.
4. Ubicazione e protezione delle acque
Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere ubicato tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di protezione delle acque.
5. Ricambio dell’aria
Il deposito o l'armadio devono garantire un sufficiente ricambio dell'aria. Le aperture per l'aerazione devono essere protette con apposite griglie in modo da impedire l'entrata di animali.
6. Caratteristiche del locale e protezione dagli agenti atmosferici
Il deposito deve essere asciutto, al riparo dalla pioggia e dalla luce solare, e in grado di evitare temperature che possano alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo. I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti.
7. Corretta tenuta dei prodotti fitosanitari nel locale
I prodotti fitosanitari devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili.
8. Strumentazione per il dosaggio
Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati). Gli stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto.
9. Accesso al locale
L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari è consentito unicamente agli utilizzatori professionali.
10. Custodia
La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna e non deve essere possibile l’accesso dall'esterno attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto.
11. Segnalazione del pericolo di contaminazione o avvelenamento
Sulla parete esterna del deposito devono essere apposti cartelli di pericolo.
12. Numeri di emergenza
Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza.
13. Materiali per limitare gli sversamenti
Il deposito deve essere dotato di materiale e attrezzature idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti accidentali di prodotto.
Allegato 9 – Controlli territoriali per i Criteri ambientali – Tabella di corrispondenza tra impegni relativi ai CGO 2 e 3 e risultati dei controlli territoriali
La tabella che segue illustra la corrispondenza tra gli impegni territoriali relativi al CGO 2 e CGO 3 e l’esito dei controlli territoriali (condizionalità e ammissibilità) realizzati con modalità di telerilevamento.
| Controlli CGO 2/CGO 3 | Tipo di superficie | Controllo territoriale corrispondente | Attività a carico degli OP | |
| 1 | Rispetto del divieto di bruciatura delle paglie e delle stoppie su seminativi (superfici di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867) | ZPS e SIC/ZSC | BCAA 6 Codici: BCAA_61 |
necessaria verifica della eventuale autorizzazione |
| 2 | Rispetto del divieto di conversione delle superfici a prato permanente ad altri usi (superfici di cui alla lettera c) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867) | ZPS e SIC/ZSC | Dai controlli di ammissibilità | |
| 3 | Presenza della copertura vegetale naturale o artificiale durante tutto l’anno (superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867) | ZPS e SIC/ZSC | BCAA 4 Codici: BCAA_41 |
|
| 4 | Attuazione di pratiche agronomiche (sfalcio/trinciatura) con cadenza almeno annuale (superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867) | ZPS e SIC/ZSC | Dai controlli di ammissibilità - mancato mantenimento | |
| 5 | Attuazione del pascolamento ((superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867)) | ZPS e SIC/ZSC | Dai controlli di ammissibilità - mancato mantenimento | |
| 6 | Rispetto del periodo di divieto di intervento (sfalcio/trinciatura) di 150 giorni consecutivi, compreso tra il primo marzo e il 31 luglio di ogni anno (superfici di cui alla lettera b) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867) | ZPS e SIC/ZSC | BCAA 4 Codici: BCAA_42 |
|
| 7 | Rispetto del divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita (sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile) (superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867) | ZPS e SIC/ZSC | BCAA 7 Codici: BCAA_723 |
necessaria verifica della eventuale autorizzazione |
| 8 | Rispetto del divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore, (sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina, per la sistemazione dei terreni a risaia e per le altre operazioni ordinarie collegate alla gestione dei seminativi e delle altre colture agrarie e forestali) (superfici di cui alla lettera d) del paragrafo 4 dell’articolo 3 del DM 1867) | ZPS e SIC/ZSC | BCAA 5 Codici: BCAA_52 |
necessaria verifica della eventuale autorizzazione |
| 9 | Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica quali stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, fossi, muretti a secco, siepi, filari alberati, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie (tutte le superfici in ZPS) | ZPS e SIC/ZSC | BCAA 7 Codici: BCAA_71; BCAA_721; BCAA_722; BCAA_723 |
necessaria verifica della eventuale autorizzazione |
| 10 | Non eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA 7 (alberi in filare, siepi con lunghezza inferiore a 25 metri; siepi di larghezza superiore a venti metri) | TUTTE LE SUPERFICI | vedi punto 9 | necessaria verifica della eventuale sovrapposizione con BCAA 7 |
Allegato 10 – Linee guida relative all’attività di monitoraggio svolta dagli OP sull’attività di controllo svolta dai Servizi Veterinari nell’ambito del Protocollo d’intesa del maggio 2012.
Qui di seguito sono elencati gli elementi minimi di cui dovrebbe essere costituito il processo di monitoraggio svolto dall’OP competente per territorio, in relazione all’azione dei Servizi Veterinari in ambito di condizionalità.
Gli ambiti da monitorare sono i seguenti:
1. Programmazione
1.1 Determinazione del campione minimo
1.2 Selezione del campione casuale
1.3 Applicazione dell’analisi di rischio
1.4 Selezione del campione o dei campioni di rischio
1.5 Valutazione ex-post dell’analisi di rischio
1.6 Programmazione dei controlli nel corso dell’anno
2. Esecuzione del controllo e registrazione dei risultati del controllo sulle banche dati
2.1 Rispetto dei tempi programmati per l’esecuzione dei controlli
2.2 Check list utilizzate
2.3 Tempistica di registrazione dei dati in BDN/BDR;
2.4 Scansione dei documenti di controllo
2.5 Correttezza e completezza della compilazione delle check list
2.5.1 Controlli a campione sugli esiti non conformi;
2.5.2 Controlli a campione sugli esiti conformi;
2.6 Documentazione accessoria (stampe BDN, brogliacci, ecc.)
2.7 Congruenza tra elementi presenti nelle check list e dati a sistema
2.8 Prescrizioni: esito del secondo controllo
2.9 Registrazione e documentazione del secondo controllo
Al termine del monitoraggio di ogni anno di attività l’OP redige un documento di monitoraggio nel quale raccoglie gli elementi analizzate nel corso dell’anno ed indica i punti non coerenti con l’impostazione prevista dalla Convenzione Operativa siglata a livello regionale.
Il documento riguarda almeno quanto raccolto ed analizzato per i punti 1.5, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7.
L’OP consegna il documento al Servizio Veterinario Regionale ed in copia al Coordinamento AGEA. Sulla base delle rilevazioni e delle analisi statistiche e puntuali svolte sui dati raccolti, l’OP e il Servizio Veterinario Regionale identificano gli elementi migliorativi da introdurre o le azioni formative/informative da realizzare per implementare il servizio di controllo della condizionalità.
Tale documento potrà anche contenere l’indicazione di elementi d’implementazione della BDN/BDR o di servizi informatici del SIAN.