Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (Testo rilevante ai fini del SEE).
(Regolamento 25/05/2011, n. 540/2011, pubblicato in G.U.U.E. 11 giugno 2011, n. L 153)
Il Regolamento (UE) 25 maggio 2011, n. 540/2011, in vigore dal 12 giugno 2011 ed applicabile dal 14 giugno 2011, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 17 novembre 2025, n. 2025/2316.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3, sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sono considerate approvate a norma di detto regolamento.
(2) Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre quindi adottare un regolamento che contenga l'elenco delle sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE al momento dell'adozione del presente regolamento.
(3) In tale contesto occorre tener presente che, con l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che ha abrogato la direttiva 91/414/CEE, le direttive che iscrivevano le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono diventate obsolete nella misura in cui esse abrogano tale direttiva. Tuttavia, le disposizioni autonome di tali direttive continuano ad applicarsi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
ALLEGATO - SOSTANZE ATTIVE
Per l'Allegato si rinvia alla versione consolidata al 28 maggio 2025 riportata in Eurlex.
Per le successive modifiche si vedano i seguenti Regolamenti: n. 2025/833; n. 2025/910; n. 2025/1092; n. 2025/1489; n. 2025/1879; n. 2025/2027; n. 2025/2068; n. 2025/2272; n. 2025/2313; n. 2025/2316.