Organo: Commissione europea
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 25-05-2011
Numero provvedimento: 540
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 11-06-2011
Numero gazzetta: 153

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (Testo rilevante ai fini del SEE).

(Regolamento 25/05/2011, n. 540/2011, pubblicato in G.U.U.E. 11 giugno 2011, n. L 153)

Il Regolamento (UE) 25 maggio 2011, n. 540/2011, in vigore dal 12 giugno 2011 ed applicabile dal 14 giugno 2011, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate, da ultimo, dal Regolamento (UE) 17 novembre 2025, n. 2025/2316.


LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3, sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari sono considerate approvate a norma di detto regolamento.

(2) Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre quindi adottare un regolamento che contenga l'elenco delle sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE al momento dell'adozione del presente regolamento.

(3) In tale contesto occorre tener presente che, con l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che ha abrogato la direttiva 91/414/CEE, le direttive che iscrivevano le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono diventate obsolete nella misura in cui esse abrogano tale direttiva. Tuttavia, le disposizioni autonome di tali direttive continuano ad applicarsi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. 

Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze di base approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte C dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze attive a basso rischio approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte D dell'allegato contenuto nel presente regolamento. Le sostanze candidate alla sostituzione approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte E dell'allegato contenuto nel presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. 


Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

 

ALLEGATO - SOSTANZE ATTIVE 

Per l'Allegato si rinvia alla versione consolidata al 28 maggio 2025 riportata in Eurlex. 

Per le successive modifiche si vedano i seguenti Regolamenti: n. 2025/833; n. 2025/910n. 2025/1092; n. 2025/1489; n. 2025/1879n. 2025/2027n. 2025/2068; n. 2025/2272n. 2025/2313; n. 2025/2316.