Deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a denominazione di origine ed indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 10, comma 4.
(Decreto ministeriale 19/12/2018, n. 12411, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ed in G.U. 19 marzo 2019, n. 66)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Nonne generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle mruninistrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;
VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
VISTO il decreto del 7 marzo 2018, n. 2481 recante "Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. n. 143/2017";
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTO in particolare, l'articolo 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale "sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma l, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini fì'izzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a l bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate" ;
VISTO l'articolo 31, comma 9, della medesima legge 12 dicembre 2016, n. 238, che stabilisce che le menzioni "Passito", "Vino passito" sono attribuite alle categmie dei vini a DO e IG tranquilli;
CONSIDERATO che i disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica stabiliscono le tipologie ammesse per ciascuna denominazione;
RITENUTO di dare applicazione alla richiamate disposizioni contenute nella legge 12 dicembre 2016, n. 238 per l'annualità 2019;
ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano espressa nella seduta del13 dicembre 2018;
DECRETA:
Articolo 1
(Periodo delle fermentazioni e rifermentazioni)
1. Per i vini a Denominazione di origine e ad Indicazioni geografica che prevedono nei propri disciplinari di produzione le menzioni tradizionali: Passito, Vin Santo nelle sue diverse declinazioni, Vendemmia tardiva e menzioni similari, ovvero per quelli che ammnettono esplicitamente il ricorso ad uve appassite o stramature, nonché, per i mosti di uve parzialmente fermentati con una sovrapressione superiore ad 1 bar, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.
2. Per il vino a denominazione di origine protetta Colli di Conegliano "Torchiato di Fregona" le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite entro il 31 agosto 2019.
3. Per i vini senza Denominazione di origine o Indicazioni geografica, quali: vini ottenuti da uve appassite, vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta interrati e riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, le fermentazioni e rifermentazioni sono consentite sino al 30 giugno 2019.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delia Repubblica italiana.
Roma, lì 19 dicembre 2018
IL MINISTRO
Gian Marco Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 115