Disposizioni per la tenuta del registro dematerializzato di carico e scarico delle sostanze zuccherine di cui all’articolo 60 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intendono per
a) “legge n. 238”: la legge 12 dicembre 2016, n. 238;
b) “SIAN”: il Sistema informativo agricolo nazionale;
c) “sostanze zuccherine”: le sostanze zuccherine indicate all’art. 60 della legge n. 238 quali, saccarosio, escluso lo zucchero a velo, glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato;
d) “registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine”: il registro di cui all’articolo 60 della legge n. 238;
e) “registro dematerializzato”: il registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine tenuto in forma telematica;
f) “operatori”: i produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine;
g) “portale mipaaf.sian”: il portale di accesso (http://mipaaf.sian.it), alle informazioni ed ai servizi resi disponibili in rete dal Ministero, attraverso il quale gli utenti hanno la possibilità di interagire con l’Amministrazione per ottenere informazioni, per consultare e aggiornare i dati di competenza propria o dei soggetti rappresentati, per scaricare software e modulistica specifica.
Articolo 2
Campo d’applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le prescrizioni e le modalità di tenuta del registro dematerializzato a cui devono attenersi gli operatori per adempiere gli obblighi di cui all’articolo 60 della legge n. 238.
Art. 3
Registro dematerializzato
1. Il registro telematico delle sostanze zuccherine, già disponibile sul SIAN, è modificato secondo le specifiche tecniche previste nell’allegato al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 60 della legge n. 238.
2. Gli operatori si iscrivono al SIAN secondo le modalità pubblicate sul portale mipaaf.sian.
3. Le modalità per la tenuta del registro dematerializzato sono riportate in allegato.
4. Con decreto del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possono essere modificati o sostituiti gli allegati al presente decreto.
Art. 4
Connettività
1. Gli accordi di servizio per la cooperazione delle banche dati del registro dematerializzato tra le aziende, gli Organismi di Controllo e le altre Amministrazioni sono definiti in un documento tecnico adottato con determinazione del Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
Art. 5
Trattamento e sicurezza dei dati
1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è il titolare del trattamento dei dati conservati nel registro dematerializzato ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ne assicura la gestione tecnica e informatica.
2. L’utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all’articolo 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nell’ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. Al fine dell’applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, in conformità all’articolo 31 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta tutte le misure atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Art. 6
Disposizioni finali
1. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato:
a) si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 78, comma 4, della legge n. 238;
b) ove ne ricorrano le condizioni, si applicano il ravvedimento operoso previsto dall’art. 85 legge 12 dicembre 2016 n. 238 e la diffida di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
2. Per le violazioni relative alla tenuta del registro dematerializzato conseguenti al malfunzionamento del sistema telematico, attestato dal SIAN, è esclusa la responsabilità dell’operatore, in quanto l’errore non è determinato da sua colpa. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’8 gennaio 2015, n. 11 è abrogato.
ALLEGATO
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Il registro dematerializzato realizzato presso il SIAN non è soggetto ad alcuna vidimazione preventiva né ad una stampa periodica obbligatoria.
Le registrazioni sono distinte per ogni stabilimento o deposito dell’operatore, identificato da un codice alfanumerico attribuito dagli Uffici territoriali dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (codice ICQRF). Al fine di consentire la tracciabilità delle importazioni che vengono inviate direttamente agli acquirenti, gli importatori senza deposito possono attivare il registro presso la sede legale.
1.1. Operazioni e prodotti oggetto di registrazione
Nel registro dematerializzato sono annotate le operazioni relative alle sostanze zuccherine.
Per sostanze zuccherine si intendono il saccarosio, escluso lo zucchero a velo, il glucosio, le miscele di glucosio e fruttosio e gli zuccheri estratti dall’uva diversi dal mosto concentrato rettificato.
Non sono oggetto di registrazione le sostanze zuccherine miscelate con altri composti alimentari, ad eccezione degli additivi, e non alimentari.
L’unità di misura utilizzata per la compilazione del registro è il chilogrammo.
Per operazioni si intendono le entrate, le uscite e le utilizzazioni.
Per entrate ed uscite si intendono i carichi e gli scarichi di sostanze zuccherine nello stabilimento/deposito (la produzione, le giacenze, i trasferimenti da o ad altro deposito/stabilimento, le introduzioni, le vendite, le perdite).
Per utilizzazioni si intendono gli scarichi di sostanze zuccherine impiegate nella preparazione di altri prodotti anche non alimentari.
Le vendite al minuto al consumatore finale di sostanze zuccherine effettuate dai grossisti sono annotate sul registro di carico e scarico in modo riepilogativo giornaliero.
Se l’ingrosso possiede un punto di vendita al minuto fisicamente separato dal deposito dove effettua la vendita all’ingrosso, l’obbligo del registro di carico e scarico incombe solo sul deposito e le consegne destinate al punto vendita, sono registrate tra le uscite. Il punto vendita è inserito nell’anagrafica fornitori/destinatari del registro tenuto dal deposito.
1.2. Soggetti obbligati alla tenuta del registro (Operatori)
Gli operatori obbligati alla tenuta del registro sono:
i produttori
gli importatori
i grossisti
gli utilizzatori di sostanze zuccherine
Sono esonerati dalla tenuta del registro i grossisti che commercializzano esclusivamente zucchero in bustine di peso massimo pari a 10 grammi nonché quelli che commercializzano esclusivamente sostanze zuccherine utilizzate per scopi farmaceutici.
I produttori di sostanze zuccherine estratte dall’uva annotano la produzione e la movimentazioni di tali sostanze nel registro dematerializzato vitivinicolo di cui all’art. 58 della legge.
Gli utilizzatori esclusi dalla tenuta del registro sono:
i commercianti al dettaglio
chi somministra al pubblico
i produttori di alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi i gestori di distributori automatici, le farmacie che utilizzano le sostanze zuccherine nelle preparazioni magistrali e i laboratori di analisi che utilizzano sostanze zuccherine esclusivamente per le prove analitiche
le industrie farmaceutiche
i possessori del registro di carico e scarico dematerializzato del settore vitivinicolo o dell’aceto di cui agli articoli 54 e 58 della legge 238/2016 o del registro delle materie prime vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio, nei quali sono indicati i carichi e le utilizzazioni delle sostanze zuccherine
i laboratori artigiani.
Ai fini dell’esclusione dalla tenuta del registro sono assimilate ai laboratori artigiani le imprese agricole che rispettano i requisiti delle microimprese, definite dall’art. 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, e che detengono o utilizzano le sostanze zuccherine in locali diversi dalle cantine o stabilimenti enologici e dai locali ad essi annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
Nel caso di operazioni effettuate per conto terzi, il registro è tenuto da chi procede materialmente alla lavorazione. Per lavorazione si intende anche la movimentazione e/o la detenzione di sostanze zuccherine.
1.3. Tempi di registrazione
Le operazioni sono registrate sul registro telematico entro il sesto giorno successivo alla data di effettivo svolgimento delle relative operazioni, giorni festivi compresi, secondo un ordine cronologico coerente. I soggetti che si avvalgono di una contabilità computerizzata possono iscrivere i dati sul registro telematico entro trenta giorni successivi alla data di svolgimento dell’operazione, a condizione che:
la predetta contabilità computerizzata sia in grado di giustificare, a prima richiesta degli organi di controllo competenti, le operazioni e le giacenze non ancora registrate sul registro telematico, e
le suddette operazioni e le giacenze possano essere controllate in qualsiasi momento sulla base di documenti giustificativi attendibili.
1.4. Malfunzionamenti del registro dematerializzato
Eventuali ritardi o qualsiasi altra anomalia nella registrazione riconducibile ad un malfunzionamento del sistema telematico, opportunamente verificato e attestato dal SIAN, esclude la responsabilità dell’operatore per eventuali violazioni delle disposizioni in materia di tenuta del registro dematerializzato.
2. MODALITA’ DI TRASMISSIONE DEI DATI
Per la trasmissione delle operazioni di carico e scarico (e dei fornitori/destinatari interessati dalle movimentazioni) è possibile utilizzare una duplice modalità :
1. il sistema on-line per la registrazione diretta delle operazioni;
2. il sistema di interscambio di dati in modalità web-service.
2.1. Il sistema on-line
Il sistema on-line dedicato al registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine è accessibile dal portale mipaaf.sian previa autenticazione con credenziali personali e rende disponibile un insieme di funzionalità per la registrazione delle operazioni di carico e scarico, la consultazione e stampa del registro generale contenente tutte le operazioni effettuate, nonché la gestione dell’albo fornitori.
Le funzionalità sono corredate di apposita documentazione che descrive la modalità di funzionamento e le norme operative di utilizzo.
2.2. Il sistema Web-Service
Il sistema di interscambio tramite web-service è un’applicazione informatica (sistema software) che consente a due o più sistemi informativi di scambiarsi delle informazioni e attivare processi di cooperazione.
Per poter realizzare questa modalità di interscambio è necessario che il sistema informatico che coopera con il SIAN realizzi le componenti software dedicate alla trasmissione delle informazioni previste dal registro in aderenza alle specifiche tecniche.
A tal fine sul portale mipaaf.sian è pubblicata la documentazione tecnica inerente le modalità di colloquio, le informazioni da inviare, i campi obbligatori e facoltativi, i controlli applicati dal sistema informativo nonché i codici di errore.
Nei paragrafi che seguono sono elencati i codici operazione da utilizzare, le tipologie di prodotto da trattare ed una descrizione delle informazioni che devono essere trasmesse al SIAN in modalità webservice che riguardano:
1. l’anagrafica fornitori/destinatari ;
2. la registrazione delle operazioni di entrata, uscita di sostanze zuccherine.
2.2.1. Codici Operazione
Ad ogni operazione è assegnato un codice per ognuno dei quali si prevede la compilazione di specifici campi obbligatori e facoltativi.
Tabella 1 - Codici operazione
| Codici | Tipo operazione |
| GIZU | Carico sostanze zuccherine per giacenza iniziale |
| CPZU | Carico sostanze zuccherine da produzione |
| CAZU | Carico sostanze zuccherine per acquisto o trasferimento |
| SVZU | Scarico sostanze zuccherine per vendita o trasferimento |
| SDZU | Scarico giornaliero sostanze zuccherine per vendita al dettaglio |
| SUZU | Scarico sostanze zuccherine per utilizzazione |
| SPZU | Scarico sostanze zuccherine per perdite o cali |
| OPGE | Operazione generica (utilizzabile solo per operazioni non ricomprese tra quelle sopra indicate) |
2.2.2. Codici prodotto
I codici relative ai prodotti oggetto di registrazione sono indicati nella tabella 2 - Tipologia Sostanze zuccherine
Tabella 2 - Tipologia Sostanze zuccherine
| Codici | Tipo operazione |
| 1 | Saccarosio1 |
| 2 | Glucosio/Destrosio |
| 3 | Miscele di glucosio e fruttosio |
| 4 | Saccarosio in soluzione3 |
| 5 | Glucosio in soluzione |
| 6 | Miscele di glucosio e fruttosio in soluzione |
| 7 | Zucchero d’uva/sostanze zuccherine estratte dall’’uva solide |
| 8 | Zucchero d’uva/sostanze zuccherine estratte dall’uva liquidi |
| 9 | Altre miscele di sostanze zuccherine (saccarosio e/o glucosio e/o fruttosio) |
2.2.3. Anagrafica Fornitori/destinatari
L’anagrafica fornitori/destinatari consente di comunicare al SIAN l’albo dei fornitori/clienti, committenti ecc. interessati da una o più operazioni di registro.
La singola anagrafica è caratterizzata dall’identificativo fiscale e denominazione del soggetto, dal suo indirizzo, nazionalità ecc.
Per uno stesso soggetto identificato da un codice fiscale possono sussistere più “codici soggetto” se il soggetto è in possesso di più depositi o stabilimenti da cui proviene o è destinata la merce. Per il committente, se non in possesso di deposito/ stabilimento, può essere indicata la sede legale.
______________
1 Comprende anche lo zucchero/sciroppo di zucchero invertito, zucchero di canna, zucchero semolato/in granella /raffinato/ di fabbrica, zucchero fondente
Tabella 3 - Anagrafica fornitori/destinatari
| Prog | Nome del campo | Tipo | Note integrative |
| 1 | CUAA operatore | AN | Identificativo fiscale dell’operatore |
| 2 | Stato ditta | AN |
Valori ammessi: - "IT" = soggetto italiano; - "UE" = soggetto dell’Unione Europea; - "EX" = soggetto non appartenente all’Unione Europea |
| 3 | Identificativo Fiscale soggetto | AN |
Codice fiscale o partita Iva del fornitore, cliente o committente Obbligatorio se "Stato ditta" (campo progressivo 2) = "IT", altrimenti NON RICHIESTO. |
| 4 | Codice soggetto | N |
Individua il codice soggetto assegnato al fornitore/cliente Deve assumere un valore maggiore di 0 e deve essere univoco nell’ambito dell’Anagrafica Fornitori/destinatari dell’operatore |
| 5 | Denominazione soggetto | AN | Nominativo in caso di persona fisica oppure Ragione sociale in caso di persona giuridica |
| 6 | Indirizzo soggetto | AN | Indirizzo del fornitore, cliente o committente (Via, Piazza, Frazione, numero civico). L’indirizzo è quello dello stabilimento/deposito |
| 7 |
Codice ISO nazione (riferito all’indirizzo soggetto) |
N | Obbligatorio se "Stato ditta" (campo progressivo 2) = "UE" o = "EX", altrimenti NON RICHIESTO. Utilizzare il codice numerico ISO 3166-1 |
| 8 |
Codice ISTAT provincia (riferito all’ indirizzo soggetto) |
AN |
Obbligatorio se "Stato ditta" (campo progressivo 2) = "IT", altrimenti NON RICHIESTO. Utilizzare il codice ISTAT disponibile sul sito www.istat.it |
| 9 | Codice ISTAT comune (riferito all’indirizzo soggetto) | AN |
Obbligatorio se "Stato ditta" (campo progressivo 2) = "IT", altrimenti NON RICHIESTO. Utilizzare il codice ISTAT disponibile sul sito www.istat.it |
2.2.4. Registrazioni delle operazioni
Nel seguito si riportano tutte le informazioni previste dalle diverse operazioni di carico e scarico tenuto conto che i singoli dati da trasmettere per la specifica registrazione dipendono dal codice operazione utilizzato come meglio specificato nella tabella 5 dove sono riportati i campi obbligatori e facoltativi e quelli da non specificare per ciascun codice operazione.
Tabella 4 - Elenco dei campi
| Prog | Nome del campo | Tipo | Note integrative |
| 1 | CUAA operatore | AN | Codice fiscale dell’operatore |
| 2 | Codice ICQRF dello stabilimento/deposito operatore | AN |
Codice assegnato allo stabilimento ICQRF |
| 3 | Numero progressivo dell’operazione | N |
Progressivo univoco nell’ambito della data dell’operazione |
| 4 | Data dell’operazione | D |
Formato GGMMAAAA |
| 5 | Codice operazione | AN | Per il codice operazione da indicare vedi Tabella 1 – Codici operazione |
| 6 |
Numero documento giustificativo |
AN | |
| 7 |
Data documento giustificativo |
D | Formato GGMMAAAA |
| 8 |
Codice soggetto fornitore/destinatario |
N |
Individua il codice soggetto assegnato dall'azienda e disponibile nell’Anagrafica Fornitori/destinatari |
| 9 | Codice soggetto committente/proprietario della merce | N |
Individua il codice soggetto assegnato dall'azienda e disponibile nell’Anagrafica Fornitori/destinatari |
| 10 | Tipo sostanza zuccherina | N | Vedi Tabella 2 - Tipologia Sostanze zuccherine |
| 11 | Carico (Kg) | N | Il numero delle cifre decimali è pari a tre |
| 12 | Scarico (Kg) | N | Il numero delle cifre decimali è pari a tre |
| 13 | Lotto | AN | |
| 14 | Descrizione note | AN |
Tabella 5 - Campi obbligatori e facoltativi per operazione
| Prog | Nome del campo | GIZU | CPZU | CAZU | SVZU | SDZU | SUZU | SPZU | OPGE |
| 1 | CUAA (Codice fiscale) operatore | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB |
| 2 | Codice ICQRF dello stabilimento/deposito operatore |
OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB |
| 3 | Numero progressivo dell’operazione | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB |
| 4 | Data dell’operazione | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB |
| 5 | Codice operazione | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB |
| 6 | Numero documento giustificativo | NO | NO | OB | OB | NO | NO | NO | FA |
| 7 | Data documento giustificativo | NO | NO | OB | OB | NO | NO | NO | FA |
| 8 | Codice soggetto fornitore/destinatario |
NO | NO | OB | OB | NO | NO | NO | FA |
| 9 | Codice soggetto Committente/proprietario della merce |
C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
| 10 | Tipo sostanza zuccherina | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB | OB |
| 11 | Carico (Kg) | OB | OB | OB | NO | NO | NO | NO | C2 |
| 12 | Scarico (Kg) | NO | NO | NO | OB | OB | OB | OB | C2 |
| 13 | Lotto | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA |
| 14 | Descrizione note | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA | FA |
Tabella 6: Legenda tabella 5
| OB | Il campo deve essere sempre compilato (obbligatorio) |
| NO | Il campo non deve essere compilato |
| FA | Il campo è facoltativo |
| C1 | Obbligatorio nelle operazioni per conto terzi |
| C2 | Obbligatorio il campo relativo al carico oppure allo scarico delle sostanze zuccherine. Sono alternativi |