Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola.
(Decreto ministeriale 26/10/2015, pubblicato in G.U. 10 dicembre 2015, n. 287)
Per la proroga dei dei termini di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione e di diffusione dei dati per la campagna 2018/2019, vedi il D.M. 14 novembre 2018.
Il D.M. 26 ottobre 2015 è abrogato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, D.M. 18 luglio 2019.
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni nelle legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
Visto il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo di mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004, recante disposizioni relative ai criteri di compilazione ed alle modalità di presentazione delle dichiarazioni di raccolta e produzione;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2011, recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020;
Ritenuto opportuno procedere alla semplificazione degli oneri burocratici e amministrativi relativi alla presentazione delle dichiarazioni obbligatorie a carico degli operatori del settore vitivinicolo;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del 1° ottobre 2015,
Decreta
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce disposizioni applicative degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione.
Art. 2. Soggetti obbligati alle dichiarazioni
1. Sono tenuti alla presentazione annuale delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola i seguenti soggetti:
a) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
b) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
c) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
d) i produttori che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
e) i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
f) i produttori di vino che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
g) i soggetti che effettuano intermediazione delle uve;
h) le associazioni e le cantine cooperative.
Art. 3. Compilazione delle dichiarazioni
1. Le dichiarazioni sono presentate telematicamente, sulla base del modello di formulario di cui all'allegato 2 del presente decreto.
2. La dichiarazione di vendemmia contiene:
a) informazioni anagrafiche (quadro A);
b) riepilogo delle uve raccolte e della loro destinazione (quadro C);
c) rivendicazione delle uve (quadro R);
d) cessione delle uve (quadro F);
e) conferimento delle uve ad una associazione o cantina cooperativa (quadro F2).
3. La dichiarazione di produzione vinicola contiene:
a) informazioni anagrafiche (quadro A);
b) dati di produzione di vino e mosti (quadro G);
c) uva da vino acquistata da fornitori (quadro I);
d) elenco dei fornitori di mosti e vini (quadro V).
4. I produttori di uva da vino che consegnano la totalità della propria produzione ad una associazione o ad una cantina cooperativa comunicano la produzione delle uve e la rivendicazione delle stesse attraverso la compilazione del quadro F2 e del quadro R. Tali quadri sono contenuti nella dichiarazione presentata dalla associazione o cantina cooperativa.
5. La dichiarazione è presentata dal produttore di uve anche qualora la produzione di uva per la campagna interessata sia uguale a «zero».
6. La dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante conto lavorazione è presentata dal soggetto che detiene il prodotto alla data del 30 novembre, secondo le modalità definite da Agea coordinamento, di cui all'art. 8, comma 1 del presente decreto.
Art. 4. Termini di presentazione delle dichiarazioni
1. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 436/2009:
il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, di cui all'art. 3, comma 2, è stabilito al 15 novembre di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe previste per particolari produzioni tardive;
il termine di presentazione delle dichiarazioni di produzione, di cui all'art. 3, comma 3, è stabilito al 15 dicembre di ogni anno, con riferimento ai prodotti detenuti al 30 novembre.
2. I produttori di cui all'art. 2, lettere b) e c), hanno la possibilità di compilare le dichiarazioni di produzione vinicola contestualmente alle dichiarazioni di vendemmia, entro il 15 novembre di ogni anno, con eventuale rettifica della produzione di vino e mosti entro il 15 dicembre, in relazione ai prodotti detenuti al 30 novembre.
3. I soggetti intermediari di cui all'art. 2, lettera g), compilano la dichiarazione entro il 15 novembre di ogni anno.
4. I termini di presentazione ed i rispettivi quadri delle dichiarazioni sono riportati all'allegato I al presente decreto, in relazione ai soggetti dichiaranti di cui all'art. 2.
5. Limitatamente alla campagna 2016/2017, il termine del 15 novembre di cui ai commi 1, 2 e 3 e dell'allegato 1 del presente decreto, è prorogato al 15 dicembre 2016.
Art. 5. Soggetti esonerati dalla dichiarazione di vendemmia
1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione i produttori di uva:
a) le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è immesso in commercio in qualsiasi forma;
b) la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore o da parte di una industria di trasformazione.
Art. 6. Soggetti esonerati dalla dichiarazione di produzione vinicola
1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di produzione vinicola:
a) i produttori di cui all'art. 5;
b) i produttori che mediante vinificazione nei loro impianti dei prodotti acquistati, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma;
c) i produttori di uve che consegnano la propria produzione ad una cantina cooperativa o associazione, riservandosi di produrre un quantitativo inferiore a 10 hl, che non è commercializzato in qualsiasi forma.
Art. 7. Rivendicazione delle uve a DO e IG e Dichiarazione preventiva
1. I conduttori di vigneti, che sono ritenuti idonei alle produzioni DO e IG ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010, effettuano la rivendicazione delle uve DO e IG mediante la compilazione del quadro R dell'allegato 2 avvalendosi delle dichiarazioni di vendemmia di cui all'art. 3, comma 2.
2. Nella rivendicazione di cui al comma 1 sono indicati gli esuberi delle rese di uve DO dei relativi vigneti, nei limiti ammessi dai rispettivi disciplinari, e le relative destinazioni produttive.
3. Al fine di consentire la rivendicazione della produzione di particolari tipologie di vini DO e IG che sono commercializzate prima della data di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione, i produttori presentano una dichiarazione preventiva attraverso la compilazione del citato quadro R. Tale dichiarazione è compilata anteriormente la dichiarazione di vendemmia, di cui costituisce parte integrante.
Art. 8. Modalità di presentazione delle dichiarazioni e diffusione dei dati
1. I criteri di compilazione delle dichiarazioni, comprese quelle previste all'art. 7, e le modalità di presentazione delle stesse sono definiti dall'Organismo di coordinamento AGEA, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono presentate, esclusivamente per via telematica, con riferimento alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di trasformazione.
3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali, per gli adempimenti ed i controlli di competenza, rispettivamente entro il 30 novembre e il 15 gennaio di ogni anno:
all'Ispettorato centrale repressione frodi;
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
agli Assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio;
agli Enti e strutture di controllo incaricati per la gestione e il controllo delle denominazioni.
4. Il sistema telematico è aperto dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno.
5. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione della campagna 2016/2017 sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2017.
Art. 9. Sanzioni
1. L'inosservanza di quanto disposto dal presente decreto e dalle disposizioni impartite dall'organismo di coordinamento AGEA di cui all'art. 8, comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del regolamento (CE) n. 436/2009 e all'art. 64, paragrafo 4, lettera d) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Restano, inoltre, valide le sanzioni nazionali previste dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e dall'art. 22, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
Art. 10. Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dalla campagna 2016/2017 i modelli utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente decreto sono quelli riportati nell'allegato 2.
2. Per la campagna 2015/2016 il termine di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e produzione è stabilito al 15 dicembre 2015. Ai fini della compilazione delle dichiarazioni restano validi i modelli attualmente definiti dall'organismo di coordinamento AGEA.
3. I dati relativi alle dichiarazioni di vendemmia e di produzione di cui al comma 2 sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA e dagli organismi pagatori regionali entro il 15 gennaio 2016.
4. A decorrere dal 1° agosto 2016 il decreto ministeriale 8 ottobre 2004 è abrogato.
5. A decorrere dal 1° agosto 2016 gli articoli 17 e 18, commi 2, 3 e 4, del decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 sono abrogati.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 1 - Dichiarazioni di vendemmia e di produzione - Quadri e termini della presentazione in base al soggetto dichiarante
| Soggetti dichiaranti (di cui all'articolo 2): | Quadri da compilare (di cui all'articolo 3 e allegato 2): | Termine di presentazione delle dichiarazioni (di cui all'articolo 4): |
| a) | A - C - R - F | 15 novembre |
| b) | A - C - G - R | 15 novembre, con eventuale rettifica del solo quadro G (produzione vino e mosti) entro il 15 dicembre |
| c) | A - C - G - R - F | 15 novembre, con eventuale rettifica del solo quadro G (produzione vino e mosti) entro il 15 dicembre |
| d) | A - C - R | 15 novembre |
| G - I - V | 15 dicembre | |
| e) | A - C - R - F | 15 novembre |
| G - I - V | 15 dicembre | |
| f) | A - G - I - V | 15 dicembre |
| g) | A - F - I | 15 novembre |
| h) | A - C - R (eventuali terreni condotti in proprio) F2 e R (per ciascun socio conferente in toto) | 15 novembre |
| G - I -V | 15 dicembre |
Allegato 2 - Quadri della dichiarazione di vendemmia e della dichiarazione di produzione