Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 06-09-2017
Numero provvedimento: 944
Tipo gazzetta: Nessuna

Disciplina della detenzione nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei mosti di uve aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento in volume, senza la prescritta denaturazione, in applicazione degli articoli 15, comma 1, primo periodo e lettera g), nonché 17, comma 1, primo periodo, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

 

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) legge: la legge 12 dicembre 2016, n. 238;

b) mosti: i mosti di uve, in qualunque stadio della loro trasformazione, aventi titolo alcolometrico naturale inferiore all’8 per cento in volume che, in via esclusiva, sono sia ottenuti direttamente e totalmente da uve fresche appartenenti alle varietà che figurano come varietà di uve da vino nella classificazione compilata a norma dell’art. 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sia esclusivamente destinati, avendone i requisiti, alla preparazione di succhi di uve e di succhi di uve concentrati;

c) registro: il registro dematerializzato previsto dal decreto ministeriale 20 marzo 2015, prot. n. 293;

d) ICQRF: il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) Ufficio territoriale: l’ufficio territoriale dell’ICQRF competente per il luogo ove ha sede la cantina o lo stabilimento enologico dell’operatore obbligato o interessato, individuato ai sensi dell’art. 3, comma 6, decreto ministeriale del 13 febbraio 2014, prot. n. 1622.

 

Articolo 2

Campo d’applicazione

1. In applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 15, comma 1, lettera g), e 17, comma 1, primo periodo, della legge, con il presente decreto sono stabilite le modalità da osservarsi per la detenzione dei mosti senza la prescritta denaturazione, negli stabilimenti enologici, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

 

Articolo 3

Modalità di detenzione

1. La detenzione dei mosti avviene conformemente a quanto stabilito dai commi 2, 3, 4 e 5.

2. I titolari di stabilimenti enologici, i quali introducono uve da vino per effettuarne la successiva trasformazione nei mosti, presentano l’apposita denuncia preventiva prevista dall’art. 17, comma 1, primo periodo, della legge. Nella denuncia, presentata in forma scritta e debitamente compilata in modo esatto, completo e leggibile, sono indicati:

a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare dell’impresa individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell’ambito dell’organizzazione aziendale;

b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA dell’impresa individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione;

c) l’ubicazione della cantina o dello stabilimento enologico in cui avverrà l’introduzione delle uve, la loro trasformazione nei mosti, con il relativo codice ICQRF;

d) il quantitativo di mosti che si presume siano ottenuti nel periodo 1° agosto - 31 dicembre;

e) il codice alfanumerico che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della legge, contraddistingue i recipienti esclusivamente destinati a contenere i mosti.

3. La denuncia di cui al comma 2 perviene, con le modalità stabilite dall’articolo 88, commi 3 e 4, della legge, all’Ufficio territoriale, entro e non oltre il secondo giorno precedente quello in cui le uve sono prese in carico sul registro tenuto conformemente all’art. 4. Per quanto riguarda esclusivamente l’indicazione dei recipienti, è consentito modificare la denuncia, purché la modifica sia comunicata all’Ufficio territoriale prima dell’inizio delle operazioni d’introduzione delle uve destinate ad essere trasformate nei mosti.

4. Le uve introdotte nello stabilimento sono immediatamente trasformate nei mosti, i quali sono immessi nei recipienti destinati a contenerli, secondo quanto indicato nella denuncia preventiva di cui al comma 2.

5. I mosti sono estratti dagli stabilimenti di cui al comma 2, entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data della loro presa in carico sul registro tenuto conformemente all’art. 4, e trasportati ad un altro stabilimento nel quale sia consentita ed effettivamente posta in essere la trasformazione in succo di uve e/o in succo di uve concentrato. Il trasporto avviene comunque entro e non oltre il 31 dicembre dello stesso anno in cui sono state raccolte le uve da cui derivano i mosti.

 

Articolo 4.

Rintracciabilità documentale

1. Le operazioni d’introduzione delle uve da vino, di trasformazione delle stesse nei mosti e di ottenimento dei relativi sottoprodotti, nonché quelle di estrazione dei mosti, negli stabilimenti di cui all’articolo 3, comma 2, sono annotate sul registro tenuto a norma del regolamento (CE) n. 436/2009, dell’articolo 58, comma 1, della legge e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293.

2. I cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, nei quali sono contenuti i mosti, recano la dicitura “mosto di uve avente titolo alcolometrico naturale inferiore a 8% vol non denaturato destinato alla trasformazione in succhi di uve” o altre equivalenti.

3. Il documento di accompagnamento che scorta il trasporto dei mosti estratti dagli stabilimenti denunciati ai sensi dell’articolo 3 reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura indicata al comma 2 o altre equivalenti: fino all’emanazione delle disposizioni previste dall’articolo 58, comma 1, della legge o dall’articolo 16 del decreto ministeriale 2 luglio 2013, si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del medesimo decreto e dal decreto dipartimentale 17 giugno 2014, prot. n. 1021.

 

Articolo 5.

Disposizioni finali - Abrogazione precedenti decreti e termini di applicazione

1. Il presente decreto è pubblicato a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nel proprio sito internet istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla legge ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 31 luglio 2006, prot. n. 1031.

3. I richiami al provvedimento abrogato, di cui al comma 1, effettuati nelle norme nazionali vigenti in materia, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.