Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
(Decreto ministeriale 10/08/2017, pubblicato in G.U. 28 agosto 2017, n. 201)
Articolo 1.
1. I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:
0,2 mg/l di arsenico;
80 mg/l di acido borico;
0,01 mg/l di cadmio;
1 g/l di acido citrico;
1 mg/l di rame;
10 mg/l di dietilen glicole;
10 mg/l di etilen glicole;
15 mg/l di malvidin diglucoside;
5 μg/l di natamicina;
10 μg/l di vinilpirrolidone;
10 μg/l di vinilimidazolo;
25 μg/l di pirrolidone;
150 μg/l di imidazolo;
150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l; 0,1 mg/l di argento; 5 mg/l di zinco.
2. I vini destinati al consumo diretto devono avere:
a) estratto non riduttore non inferiore a:
13 grammi per litro per i vini bianchi;
15 grammi per litro per i vini rosati;
18 grammi per litro per i vini rossi;
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini bianchi;
1,2 grammi per litro per i vini rosati;
1,5 grammi per litro per i vini rossi.
3. I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del reg. n. 1308/13, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:
a) estratto non riduttore non inferiore a:
13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;
b) ceneri non inferiori a:
1 grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;
1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;
1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;
0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.
Articolo 2.
Il decreto 29 dicembre 1986 del ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro della Sanità è abrogato.