Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto ministeriale
Data provvedimento: 10-08-2017
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 28-08-2017
Numero gazzetta: 201

Limiti di alcuni componenti contenuti nei vini, in applicazione dell’articolo 25 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

(Decreto ministeriale 10/08/2017, pubblicato in G.U. 28 agosto 2017, n. 201)

 

Articolo 1.

1.  I vini destinati al diretto consumo non devono contenere più di:

0,2 mg/l di arsenico;

80 mg/l di acido borico;

0,01 mg/l di cadmio;

1 g/l di acido citrico;

1 mg/l di rame;

10 mg/l di dietilen glicole;

10 mg/l di etilen glicole;

15 mg/l di malvidin diglucoside;

5 μg/l di natamicina;

10 μg/l di vinilpirrolidone;

10 μg/l di vinilimidazolo;

25 μg/l di pirrolidone;

150 μg/l di imidazolo;

150 mg/l di propilen glicole, ad eccezione dei vini spumanti e dei vini frizzanti per i quali tale limite è di 300 mg/l; 0,1 mg/l di argento; 5 mg/l di zinco.

2.  I vini destinati al consumo diretto devono avere:

a)  estratto non riduttore non inferiore a:   

13 grammi per litro per i vini bianchi;

15 grammi per litro per i vini rosati;   

18 grammi per litro per i vini rossi;

b) ceneri non inferiori a:

1  grammo per litro per i vini bianchi;   

1,2 grammi per litro per i vini rosati;    

1,5 grammi per litro per i vini rossi.

3.  I limiti previsti dai commi 1 e 2 si applicano anche ai vini di cui alle definizioni del reg. n. 1308/13, ad eccezione dei limiti in estratto non riduttore e in ceneri dei vini spumanti e dei vini aromatizzati per i quali valgono invece i seguenti valori:

a)  estratto non riduttore non inferiore a:

13 grammi per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

17 grammi per litro per i vini spumanti rossi;    

10,5 grammi per litro per i vini aromatizzati;

b) ceneri non inferiori a:

1  grammo per litro per i vini spumanti bianchi e rosati;

1,2 grammi per litro per i vini bianchi e rosati di tipo aromatico;    

1,4 grammi per litro per i vini spumanti rossi;    

0,8 grammi per litro per i vini aromatizzati.

 

Articolo 2.

Il decreto 29 dicembre 1986 del ministro dell’agricoltura e delle foreste di concerto con il ministro della Sanità è abrogato.