Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1850 della Commissione del 21 novembre 2018 che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)].
(Regolamento 21/11/2018, n. 2018/1850, pubblicato in G.U.U.E. 28 novembre 2018, n. L 302)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha esaminato la domanda presentata dalla Bulgaria per la registrazione dell'indicazione geografica «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte».
(2) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 110/2008, l'indicazione «Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» deve essere registrata come indicazione geografica nell'allegato III del suddetto regolamento.
(4) La denominazione, quale pubblicata nella Gazzetta ufficiale per opposizione, contiene un errore di trascrizione. In seguito alla correzione di detto errore è opportuno pubblicare per informazione la versione modificata dei requisiti principali della scheda tecnica.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008, nella categoria di prodotti «Acquavite di vino», è aggiunta la seguente riga:
|
«Acquavite di vino |
Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte |
Bulgaria» |
Articolo 2
La versione corretta dei requisiti principali della scheda tecnica figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione