Organo: Parlamento europeo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 22-11-1993
Numero provvedimento: 3199
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-11-1993
Numero gazzetta: 288

Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993, relativo al riconoscimento reciproco dei processi di completa denaturazione dell'alcole ai fini dell'esenzione dell'accisa.

(Regolamento (CE) 22/11/1993, n. 3199/93, pubblicato in G.U.CU.E. 23 novembre 2018, n. L 288)

Il Regolamento (CE) 22 novembre 1993, n. 3199/93, in vigore dal 23 novembre 2018, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal Regolamento (UE) 30 novembre 2018, n. 2018/1880.

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

vista la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, modificata dalla direttiva 92/108/CEE (3), in particolare l'articolo 24,

visto il parere del comitato per le accise,

considerando che, a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, gli Stati membri esentano dall'accisa l'alcole completamente denaturato in conformità dei requisiti previsti dagli Stati membri, sempreché tali requisiti siano stati debitamente notificati ed accettati conformemente ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo;

considerando che sono pervenute alcune obiezioni in merito ai requisiti notificati;

considerando che, di conseguenza, a norma del disposto del paragrafo 4 di detto articolo si deve prendere una decisione conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 della direttiva 92/12/CEE,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

I denaturanti impiegati in ciascuno Stato membro per la denaturazione completa dell'alcole, conformemente alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 92/83/CEE, sono descritti nell'allegato al presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1993.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

 

ALLEGATO

Elenco di prodotti con il rispettivo numero di registrazione CAS (Chemical Abstracts Service) autorizzati per la completa denaturazione dell'alcole.

Acetone

CAS: 67-64-1

Denatonium benzoato

CAS: 3734-33-6

Etanolo

CAS: 64-17-5

Etil ter-butil etere

CAS: 637-92-3

Fluoresceina

CAS: 2321-07-5

Benzina (compresa la benzina senza piombo)

CAS: 86290-81-5

Alcole isopropilico

CAS: 67-63-0

Cherosene

CAS: 8008-20-6

Olio lampante

CAS: 64742-47-8 e 64742-48-9

Metanolo

CAS: 67-56-1

Metietilchetone (2-butanone)

CAS: 78-93-3

Metilisobutilchetone

CAS: 108-10-1

Blu di metilene (52015)

CAS: 61-73-4

Nafta solvente

CAS: 92062-36-7

Essenza di trementina

CAS: 8006-64-2

Benzina per uso tecnico

CAS: 92045-57-3

Il termine “etanolo assoluto” è utilizzato nel presente allegato nello stesso significato del termine “alcole assoluto” utilizzato dall'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC).

In tutti gli Stati membri all'alcole denaturato può essere aggiunto un colorante per conferirgli un colore caratteristico che lo renda immediatamente identificabile.

I.   Il processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato utilizzato in Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Finlandia:

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 1,0 litri di alcole isopropilico,

— 1,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

II.   Una maggiore concentrazione del processo di denaturazione comune per l'alcole completamento denaturato, utilizzata nei seguenti Stati membri:

Regno Unito

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 3,0 litri di alcole isopropilico,

— 3,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Croazia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

un minimo di:

— 1,0 litri di alcole isopropilico,

— 1,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

Svezia

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 1,0 litri di alcole isopropilico,

— 2,0 litri di metiletilchetone,

— 1,0 grammi di denatonium benzoato.

III.   Ulteriori processi di denaturazione per l'alcole completamento denaturato, utilizzati in alcuni Stati membri:

Repubblica ceca

Per ettolitro di etanolo assoluto:

— 0,4 litri di nafta solvente,

— 0,2 litri di cherosene,

— 0,1 litri di benzina per uso tecnico.

Grecia

Solo l'alcole di bassa qualità (frazioni di testa e di coda della distillazione), con tenore alcolico non inferiore a 93 % vol e non superiore a 96 % vol, può essere denaturato.

Per ettolitro di alcole idrato al 93 % vol sono aggiunte le seguenti sostanze:

— 2,0 litri di metanolo,

— 1,0 litri di essenza di trementina,

— 0,50 litri di olio lampante,

— 0,40 grammi di blu di metilene.

A 20 °C il prodotto finale raggiungerà, allo stato naturale, il 93 % vol.

Finlandia – autorizzato fino al 31.12.2018

Per ettolitro di etanolo assoluto una qualsiasi delle seguenti formulazioni:

1.  2,0 litri di metiletilchetone,

     3,0 litri di metilisobutilchetone.

2.  2,0 litri di acetone,

     3,0 litri di metilisobutilchetone.