Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 21-08-2014
Numero provvedimento: 1377
Tipo gazzetta: Nessuna

 Atto di diffida ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116. Riferimento verbale di constatazione/di sequestro  n.  [indicare il numero del verbale] del ../…/…[indicare la data del verbale].

 

In data [giorno, mese e anno] i sottoscritti [qualifica, nome e cognome], funzionari dell’Ufficio in intestazione, si sono recati presso [lo stabilimento, il deposito di prodotti alimentari, il punto vendita] della ditta [ragione sociale della ditta] con sede in [indirizzo della sede visitata], al fine di [motivi del controllo].

A seguito della visita ispettiva, alla presenza del Sig. [nome e cognome] è stato redatto il verbale di constatazione n. [numero del verbale interno], dal quale si evince che [descrizione degli elementi salienti ai fini della caratterizzazione della violazione riscontrata].

Quanto sopra costituisce violazione alle disposizioni di cui all’art. [indicare  i riferimenti delle norme violate] per la quale l’art. [indicare l’articolo che prevede la sanzione per le norme violate] prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da [indicare i limiti edittali della sanzione o importo fisso o proporzionale].

[Nel caso che la merce sia stata sottoposta a sequestro amministrativo presso l’esercizio commerciale:] La merce reperita costituita da [indicare l’entità e la natura della merce posta sotto sequestro] del valore di circa € …. è stata sottoposta a sequestro amministrativo e lasciata in gratuita custodia presso il precitato punto vendita.

 Considerato che sussistono le circostanze previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, trattandosi di violazione di norme in materia agroalimentare, accertata per la prima volta e sanabile, per la quale è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria,

SI DIFFIDA

il sig. [nome e cognome, codice fiscale], nato a [comune e sigla della provincia di nascita] il [data di nascita] e residente in [via, numero civico, C.A.P., comune e sigla provincia di residenza], in proprio e quale responsabile legale della [denominazione della ditta], ad adempiere, entro venti giorni1 dalla data di ricezione del presente atto, alle                                        

1 Nel caso sia stato effettuato il sequestro il computo dei termini è interrotto dalla data di ricezione dell’istanza di dissequestro dall’Autorità competente fino alla data di notifica del provvedimento di dissequestro adottato dalla medesima Autorità. Dalla data di notifica del predetto provvedimento decorre un nuovo termine di venti giorni per adempiere alle prescrizioni violate.  

Ufficio di [Xxxxxxxx]–[indirizzo] Tel. …................. Fax …………..... e-mail: [XXXXX]@pec.politicheagricole.gov.it          

seguenti prescrizioni: [descrivere le prescrizioni individuate per sanare la violazione. Nel caso di merce sequestrata presso il punto vendita al fine di evitarne la vendita al consumatore finale, si dovranno fornire ulteriori indicazioni sulle modalità di regolarizzazione della merce, in particolare, la facoltà dell’interessato di proporre istanza di dissequestro al fine di adempiere alle prescrizioni sopra indicate].    

Al fine di verificare l’adempimento alle prescrizioni sopra indicate, l’interessato è tenuto ad inviare mediante PEC all’indirizzo [indicare l’indirizzo PEC dell’Ufficio territoriale], entro il predetto termine un’apposita dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite e contenute nel presente atto di diffida, indicando il numero e la data di protocollo ed allegando la seguente documentazione [se ritenuto necessario si può chiedere di allegare foto, documenti commerciali, esemplari delle nuove etichette, ecc]. In tal caso l’interessato non deve procedere al pagamento di alcuna sanzione amministrativa. L’Ufficio scrivente si riserva di verificare la veridicità della suddetta dichiarazione.

In alternativa, l’interessato, sempre entro il precitato  termine, può chiedere la disapplicazione della diffida optando per la contestazione della violazione accertata. Tale richiesta deve essere inoltrata mediante PEC all’indirizzo [indicare l’indirizzo PEC dell’Ufficio territoriale]. In tal caso è comunque ammessa la facoltà di avvalersi del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/81, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione e della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 4 del D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014, se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla suddetta notifica. 

Qualora entro il termine di 20 giorni dalla ricezione del presente atto non pervenga all’Ufficio territoriale, nelle modalità sopra descritte, né la dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite né la richiesta della disapplicazione della diffida, si procederà ad effettuare la contestazione della violazione accertata, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l’esclusione dell'applicazione dell'articolo 16 della medesima legge.

 [Nel caso in cui la merce sia stata sequestrata aggiungere:]  Si precisa, altresì, che per la merce sottoposta a sequestro amministrativo si applicano le disposizioni previste dall’art. 19 della Legge n. 689/81 e gli interessati possono proporre opposizione al sequestro, con istanza in carta semplice alla [indicare l’Autorità competente], in indirizzo per conoscenza.

Il presente atto è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ………………

…………., risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (o dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di …). La data di avvenuta consegna del messaggio di PEC al precitato indirizzo vale quale data di ricezione dell’atto. 

 

 I FUNZIONARI ACCERTATORI                        IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 

[qualifica, nome, cognome e firma]                        [nome, cognome e firma]

…………………………….….                             ………………..………………….

 

Allegati: copia del verbale di constatazione [n° e data compilazione] con relativi allegati [se presenti].

   

A tutti gli Uffici e Laboratori dell’ICQRFLORO SEDI 

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA     

DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI           

 e, p.c. al Gabinetto del Ministro

al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale 

al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca

al Corpo forestale dello Stato 

al Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari

al Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto

 

LORO SEDI

                 

OGGETTO: DL 91/2014 “Campolibero”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20-8-2014 (S.O. n. 72). Ulteriori indicazioni operative.

 ./.

Sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91  entrato in vigore il 25 giugno.

Nell’iter di conversione il testo originario ha subito alcune, importanti modifiche ed integrazioni. Le indicazioni precedentemente fornite dall’ICQRF sulle materie interessanti i controlli agroalimentari, in sede di prima applicazione del DL 91 (vedi Circolare prot. n. 1148 del 2 luglio 2014, disponibile sul sito www.politicheagricole.it) devono quindi essere aggiornate alla luce delle modifiche parlamentari.

REGISTRO UNICO DEI CONTROLLI

Le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 1 non hanno subito cambiamenti. Rimane pertanto valido quanto già rappresentato nella richiamata circolare.

Il comma 2 è stato modificato e al secondo periodo, dopo le parole: “competenti organi di vigilanza e di controllo” sono state inserite le seguenti: “nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo dalle vigenti disposizioni”. Pertanto, nel “registro unico dei controlli” di prossima istituzione, dovranno essere inseriti anche i dati concernenti i controlli a carico delle imprese agricole, effettuati dagli organismi privati autorizzati.

LA DIFFIDA

Il comma 3, relativo all’istituto della diffida per tutte le violazioni di natura amministrativa alla normativa agroalimentare che prevedono la sola sanzione pecuniaria, ha subito alcune importanti modificazioni.

Il Parlamento ha eliminato il requisito, per l’applicazione della diffida, della violazione di “lieve entità” che già in fase di prima applicazione aveva determinato alcune perplessità a livello operativo.

Inoltre, le nuove modifiche apportate alla diffida prevedono che essa sia applicabile qualora si accerti per la prima volta una violazione sanabile.

Ai fini dell’individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento alla violazione della medesima disposizione. Pertanto, le violazione di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili.

In assenza di precisazioni al riguardo nel testo della norma e tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si ritiene che la preclusione all’applicazione di un nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all’accertamento infraquinquennale delle stesse.

Nell’applicazione della diffida deve comunque utilizzarsi il criterio della sanabilità ed in tal senso il nuovo secondo periodo del comma 3 in parola prevede che “Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili”. Gli Ispettori dell’ICQRF dovranno quindi valutare caso per caso la possibilità di reale “sanabilità” della violazione, con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all’effettiva possibilità di regolarizzare l’infrazione commessa o di eliminare le conseguenze dell’illecito.

Si evidenzia, altresì, che sono state eliminate le precedenti disposizioni relative all’esclusione della diffida per le violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare.

Inoltre, è stata eliminata la precisazione che la diffida si applica “anche ai prodotti già posti in vendita al consumatore finale”. Tale eliminazione dal testo di legge, tuttavia, non preclude l’applicabilità della diffida anche in tale circostanza, essendo, come visto, uniche condizioni la “sanabilità” della violazione e che la stessa sia accertata per la “prima volta”. L’eliminazione, inoltre, non modifica quanto già commentato nella Circolare 1148 in tema di prodotto già venduto. Pertanto, nel caso in cui la verifica ispettiva abbia luogo presso un esercizio commerciale ove il prodotto è stato posto in vendita al consumatore finale, valgono le indicazioni già fornite con la predetta circolare n. 1148.

In ordine alla verifica dell’adempimento alla diffida, gli Uffici procederanno ad una attenta valutazione degli atti e della documentazione che il soggetto diffidato è tenuto ad inviare allo scopo di dimostrare di aver rimosso efficacemente le cause che hanno dato origine al procedimento. I sopra citati atti e documenti dovranno essere inviati all’Ufficio a mezzo PEC con le specifiche riportate nel verbale di diffida.

Nei casi in cui l’Ufficio ritenga che per la verifica dell’adempimento alla diffida sia necessario un sopralluogo ispettivo, provvederà ad un accertamento diretto presso l’operatore. Qualora, tale accertamento debba svolgersi in una circoscrizione che non sia di competenza dell’Ufficio, nel caso si tratti di Comuni limitrofi provvederà ugualmente ad una verifica in loco, mentre, nel caso di distanze più significative, richiederà direttamente, senza necessità di una previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale, la collaborazione dell’Ufficio ICQRF competente per territorio, il quale procederà alla verifica a mezzo di proprio personale, sia pure concordando con l’Ufficio richiedente le più efficienti modalità di controllo e, successivamente trasmetterà i verbali relativi alle attività espletate perché siano utilizzati per la valutazione dell’adempimento alla diffida.

Al fine di riscontrare alcune richieste di chiarimento circa la eventuale impugnazione della diffida da parte del soggetto diffidato, si ritiene che la stessa non sia autonomamente impugnabile, trattandosi di un atto che attiene ad una fase pre-sanzionatoria, anzi volto proprio a deflazionare il procedimento sanzionatorio.

Pertanto, eventuali, presunti vizi propri della diffida potranno essere fatti rilevare in sede di scritti difensivi o di audizione personale nel corso dell’ordinario procedimento sanzionatorio avverso l’atto di contestazione ovvero, giurisdizionalmente, unitamente al provvedimento sanzionatorio.

L’ultimo periodo dell’art. 1, comma 3, del DL 91, relativo all’inapplicabilità della diffida in caso di reiterazione specifica della violazione, come detto è stato soppresso in sede di conversione, in quanto la stessa è stata collegata all’ipotesi di “prima infrazione”.

Sempre all’articolo 1, é stato aggiunto il comma 3-bis, che così recita: ”L'articolo 7 del decreto legislativo 30 settembre 2005, n. 225 e il comma 4, dell'articolo 12, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono abrogati”. Pertanto, ciò che era stato indicato nella Circolare 1148 circa l’applicazione “trasversale” a tutti i settori del comparto agroalimentare, trova ora un’esplicita previsione normativa. In tal senso si coordina anche la soppressione operata in sede di conversione del terzo e quarto periodo del comma 5 dell’articolo 4 inerente alle misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP.

Restano comunque escluse dalla diffida le violazioni che prevedono anche altre sanzioni amministrative non pecuniarie quali, ad esempio, la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio, la chiusura, sia pure temporanea, dello stabilimento, la sospensione dal diritto ad utilizzare la denominazione protetta, l’avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli nei casi previsti dalle disposizioni vigenti (D. Lgs. n. 61/2010, D. Lgs. n. 297/2004, legge n. 82/2006 e D. Lgs. n. 260/2000).

A tal proposito, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 3, commi 1, 3 e 4 del D. Lgs. 297/2004 possono ammettere l’applicazione della diffida, poiché la sospensione del diritto all’uso della denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione, prevista dallo stesso articolo 3, al comma 5, ha natura autonoma, come confermato dall’Avvocatura dello Stato.

Fa eccezione il caso dell’illecito utilizzo di latte o cagliata diversi da quelli utilizzabili nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, che integra una violazione al Piano dei controlli e che, configurandosi come non conformità grave, ricade nelle previsioni sanzionatorie di cui all’art. 3, comma 1, del citato D. Lgs. n. 297/04; infatti, l’articolo 4, comma 4, sesto periodo del DL 91 prevede l’applicazione della sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento nel quale si è verificata la violazione e, pertanto, viene preclusa l’applicabilità del suddetto istituto.

Analogamente sono diffidabili le sanzioni amministrative previste ai commi 3, 3bis e 4 dell’articolo 24 del D. Lgs. 61/2010.

Si allegano alla presente i fac-simile dell’atto di diffida che tengono conto delle modifiche introdotte dalla legge di conversione e che, pertanto, sostituiscono i modelli precedentemente forniti ed allegati alla Circolare 1148.

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Al comma 4, dopo il primo periodo, è stato aggiunto il seguente: “La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l’interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all’autorità competente, di cui all’articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all’organo che ha accertato la violazione”.

Tale integrazione del testo è di notevole rilevanza in quanto è stato esteso l’ambito di applicazione del cosiddetto “adempimento volontario” anche alle violazioni contestate anteriormente al 25 giugno u.s. (data di entrata in vigore del DL 91). In pratica l’interessato può estinguere l’obbligazione effettuando il pagamento della sanzione ridotta del trenta per cento rispetto alla somma risultante dal computo del pagamento in misura ridotta e trasmettendo la relativa quietanza entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (21 agosto 2014) all’autorità competente a ricevere il rapporto e all’organo che ha accertato la violazione.

Dal tenore della legge si ritiene che l’unica preclusione alla possibilità di avvalersi di tale forma agevolata del pagamento della sanzione riguardi solamente i rapporti definiti, ovverosia i procedimenti che si sono conclusi a seguito di avvenuto pagamento in misura ridotta ex art. 16 della predetta legge n. 689/81 o della somma ingiunta con ordinanza.

Alla somma più favorevole calcolata ai sensi del novellato art. 16 della L. 689/81 vanno aggiunte, come di consueto, le eventuali spese sostenute per il procedimento (es. spese di notificazione, analisi chimiche ecc.).

È opportuno precisare che l’esercizio di tale facoltà più favorevole per l’interessato non dà luogo ad alcuna ulteriore attività a carico dell’autorità competente, se non quella di attendere la scadenza del termine dei 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, al fine di verificare l’effettuazione del pagamento in misura ridotta mediante adempimento volontario. Allo scadere del termine sopra indicato, nel caso in cui non sia stata trasmessa la quietanza di pagamento, gli Uffici che hanno accertato la violazione provvederanno come di consueto a trasmettere il rapporto ai sensi dell’art. 17 della legge 689/81, ovvero, se autorità competenti, alla definizione dell’istruttoria del procedimento sanzionatorio.

NUOVE SEMPLIFICAZIONI E MODIFICHE NORMATIVE

In sede di conversione è stato inserito nel DL 91 un nuovo articolo 1 -bis composto da 16 commi.

I commi da 4 a 10 sono particolarmente significativi per le attività dell’ICQRF. Le disposizioni introdotte mirano a rendere più efficienti e semplici i controlli, soprattutto per la parte a carico degli operatori.

Con l’abrogazione dell’articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, disposta dal comma 4, si elimina, per chi voglia istituire i depositi all’ingrosso di burro, sia la prescritta iscrizione presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura e la preventiva comunicazione all'ICQRF, sia la comunicazione di chiusura e cancellazione dei medesimi depositi.

Il legislatore è intervenuto sugli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, ritenendo le attuali modalità un onere burocratico ed economico eccessivo per l’impresa, richiedendo, tra l’altro, una preventiva vidimazione dei fogli che lo compongono da effettuarsi presso i competenti uffici dell’Amministrazione.

I commi da 5 a 10, infatti, prescrivono che i registri di carico e scarico rispettivamente dei prodotti vitivinicoli, degli sfarinati e paste destinate all’esportazione, del burro, del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e dell’isoglucosio, anche in soluzione, nonché per il latte in polvere, siano dematerializzati e realizzati nell’ambito dei servizi SIAN secondo modalità da adottarsi con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. La dematerializzazione dei registri, prevista dai commi in commento, consentendo la consultazione a distanza, comporta il vantaggio di evitare, in talune circostanze, agli organi di controllo di recarsi in azienda, con evidenti riduzioni di costi per gli organi stessi, e di evitare all’azienda le interruzioni e gli intralci all’ordinaria operatività legati alle visite in azienda da parte degli organi di controllo.

Il comma 9, oltre a prevedere la dematerializzazione dei registri di carico e scarico per il latte in polvere, reca una disposizione specifica in materia di messa in comune delle informazioni rilevanti ai fini dei controlli. Infatti, le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della Salute saranno messe a disposizione dell’ICQRF.

Il comma 10 prevede una clausola di invarianza di spesa per la realizzazione dei registri dematerializzati e, al fine di evitare un vuoto normativo, subordina l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 all’entrata in vigore dei decreti attuativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto sino all’entrata in vigore dei predetti decreti continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti al decreto legge.

Quanto previsto al comma 8, relativo alla dematerializzazione del registro di carico e scarico delle sostanze zuccherine, va messo in relazione con quanto contenuto nel successivo articolo 3. In sede di conversione del decreto legge, pertanto, è stata restituita coerenza al testo ed alle modifiche puntuali apportate all’articolo 28 della legge 20 febbraio 2006 n. 82. Ne consegue che, sino all’entrata in vigore del provvedimento ministeriale recante le disposizioni attuative per la dematerializzazione del registro, anche in questo caso continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legge 91 del 24 giugno 2014.

Il comma 11 ha abrogato l’articolo 59 bis del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, relativo alla istituzione di un sistema di sicurezza per l’integrazione dell’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari.

Articolo 2 (semplificazioni nel settore vitivinicolo)

All’articolo 2 sono state introdotte le seguenti modifiche:

- al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis al primo periodo le parole «intercomunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini ottenuti dalla medesima impresa» sono state sostituite con le seguenti: «che produce mosti o vini» e al secondo periodo, le parole: «preventiva comunicazione da inviarsi» sono state sostituite dalle seguenti: «preventiva comunicazione da inviare anche in via telematica». La predetta modifica semplifica ulteriormente quanto già stabilito nell’originario enunciato. In particolare, l’attuale testo dell’articolo 6, comma 3bis, della legge 82/2006 prevede che negli stessi locali di un'impresa agricola dove sono prodotti mosti e vini é consentita anche la detenzione dei prodotti di cui al comma 1, lettere da a) a d) del medesimo articolo (prodotti quali acquavite, alcool e bevande spiritose, zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi, sciroppi, aceti, uve passite o secche, etc.) se ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione, silvicoltura e di allevamento svolte dall'impresa oppure se impiegati nella preparazione di alimenti costituiti prevalentemente da prodotti agricoli ottenuti dalle medesime attività. Tale detenzione è consentita previa comunicazione al competente Ufficio territoriale dell’ICQRF;

- al comma 1, dopo la lettera d) è stata inserita la lettera d-bis) che aggiunge il comma 3-bis all’articolo 16 della legge n. 82/2006 prevedendo che per gli aceti di vino preparati con metodo artigianale, a lunga maturazione, il limite dell’1,5 per cento in volume è elevato al 4 per cento in volume;

- è stato inserito il comma 1-bis, che prevede che per i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l’obbligo di tenuta di registri, ai sensi dell’articolo 36 del Regolamento CEE 436/2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza;

- è stato inserito il comma 1-ter che opera la sostituzione del comma 6, dell’articolo 8, del D. Lgs. n. 61/2010, rendendo ora consentito per i vini IGT l’uso delle varietà di vite iscritte nel Registro nazionale delle varietà di vite da vino, nonché delle varietà in osservazione.

MISURE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA PRODUZIONE DELLA MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP (art. 4)

- Commi da 1 a 7 relativi alle prescrizioni per la produzione di Mozzarella di bufala Campana DOP e tracciabilità del latte di bufala.

 Le modifiche apportate all’articolo 4 del DL91 hanno precisato il quadro sanzionatorio per le violazioni alle specifiche prescrizioni per la produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP e per la tracciabilità del latte di bufala.

In particolare, è stata aggiunta ai commi 1 e 2 la precisazione “secondo le disposizioni del decreto di cui al comma 3” per chiarire che le sanzioni previste nei successivi commi 4 e 5 si applicano anche alle violazioni delle disposizioni applicative adottate con il decreto ministeriale di cui al comma 3. 

Il comma 4 prevede due tipologie di sanzioni accessorie. Dalla formulazione dell’articolato si evince che la chiusura dello stabilimento e la pubblicazione dell’ordinanza di ingiunzione, previste al primo periodo, sono definite sanzioni accessorie alla sanzione pecuniaria e sono applicate dall’Autorità competente  con l’ordinanza di ingiunzione (vds. in tal senso l’art. 20 della legge 689/81). Il secondo periodo del comma prevede che la sospensione del diritto di utilizzare la denominazione decorre dalla data dell'accertamento della violazione ed è applicata dall’organo di controllo al momento dell’accertamento della violazione. Il settimo periodo, aggiunto al comma in esame dalla legge di conversione, prevede, a garanzia del diritto di difesa, la facoltà per l’interessato di opporsi alla sospensione del diritto all’uso (testualmente: all’inibizione all’uso) seguendo la stessa procedura prevista dall’art. 19 della legge n. 689/81 per l’opposizione al sequestro. L’Autorità competente a decidere sulla fondatezza dei presupposti per l’applicazione della sospensione del diritto all’uso della denominazione è quindi quella competente a ricevere il rapporto ai sensi dell’articolo 17 della citata legge n. 689/81. Si evidenzia, altresì, che la sospensione del diritto all’uso della denominazione non viene meno con il pagamento in misura ridotta, ma essa è revocata soltanto qualora l’organo di controllo abbia verificato la rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione (sospensione del diritto all’uso della denominazione) e l’avvenuta pubblicazione di detta sanzione su due quotidiani a diffusione nazionale. La verifica della rimozione della causa che ha originato la sanzione di cui trattasi può anche consistere in un esame delle evidenze documentali fornite dall’interessato in tal senso.

 Per quanto sopra, in caso di accertamento di violazioni riferibili al comma 1, il verbale di accertamento dovrà contenere un testo del tipo:

“… ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Decreto Legge 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge ______ il diritto ad utilizzare la denominazione di origine protetta “mozzarella di bufala campana” è sospeso dalla data odierna fino a quando codesta ditta non fornirà prova a questo Ufficio, mediante comunicazione PEC, di aver provveduto a:

− conformarsi alle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 1, nonché alle disposizioni contenute nel relativo Decreto applicativo n._______del ____ 

−  dare pubblicità a spese dell'interessato, su due quotidiani a diffusione nazionale della citata sospensione.

Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione alla predetta sospensione con le modalità previste dall’art. 19 della legge n. 689/81, presentando istanza in carta semplice al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – DG VICO - Ufficio VICO II

Questo Organo di controllo provvederà a ripristinare il diritto all’uso della denominazione protetta solo dopo aver verificato le prove fornite circa l’avvenuta rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione e della pubblicazione della sanzione stessa nelle modalità sopra indicate.”

Gli Uffici interessati, pertanto, dovranno verificare le prove fornite dalla parte e comunicare, tramite PEC o, in caso di apposito accertamento resosi necessario, tramite verbale, la rimozione del suddetto vincolo ovvero la sua persistenza qualora le prove siano ritenute insufficienti.

La legge di conversione, inoltre, ha apportato modifiche al quarto periodo del comma 4 ai fini della concreta applicazione della reiterazione che si realizza nel caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 nei sei mesi successivi all’adozione del provvedimento esecutivo. Tale disposizione si pone quindi in relazione di specialità con quella prevista dall’articolo 8 bis della legge n. 689/81.

Al comma 4, sesto periodo, i tempi relativi alla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento, nei casi di utilizzo di latte o cagliata diversi da quelli utilizzabili nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana DOP, sono stati aumentati e uniformati a quelli relativi alla violazione sulla separazione degli spazi in “stabilimenti promiscui”, restituendo coerenza al testo in ossequio al principio di proporzionalità della sanzione, tenuto conto della gravità della violazione.

Al comma 5, relativo alle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni connesse al sistema di rilevazione e di tracciabilità di cui al comma 2, è stata eliminata la parte relativa alla diffida. Tale soppressione è stata operata in quanto il legislatore, in sede di conversione, ha ritenuto di non dover prevedere modalità diverse e specifiche per l’applicazione di tale istituto rispetto a quelle già previste nell’articolo 1, comma 3.

La diffida non è applicabile, invece, alle fattispecie illecite di cui al comma 4 in quanto sono previste sanzioni accessorie non pecuniarie.

Infine, è stato aggiunto il comma 5bis che stabilisce che per le violazioni del medesimo articolo 4 si applicano esclusivamente le sanzioni ivi previste. Pertanto, nel rispetto del principio di specialità di cui all’articolo 9 della legge n. 689/81, non sono applicabili alle condotte descritte nell’articolo 4 e nell’emanando decreto attuativo, ad esempio, le sanzioni previste dal D. Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 recante le disposizioni sanzionatorie per le violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità.

Si ribadisce che l’applicazione delle misure recate dai commi 1 e 2 è soggetta all’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 3 (in corso di predisposizione).

- Comma 8 relativo alle sanzioni per la violazione dei divieti di coltivazione adottati ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.

Le sanzioni penali previste al comma 8 per le violazioni dei divieti di coltivazione introdotti con le misure urgenti adottate ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, sono state modificate prevedendo esclusivamente la pena pecuniaria della multa da 25.000 a 50.000 euro e, pertanto, non è più prevista la pena della reclusione. 

Nell’augurare a tutti buon lavoro, si pregano gli Uffici dell’ICQRF di voler dare ampia diffusione del contenuto della presente a tutto il personale per una tempestiva e corretta applicazione del DL 91, come modificato dal Parlamento.

Il Capo dell’Ispettorato

f.to  Stefano Vaccari

 

 

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

UFFICIO TERRITORIALE DI ……./UFFICIO D’AREA DI …….… [indirizzo] ...

Tel. …………………… Fax ………………..

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VERBALE DI  DIFFIDA

n. ……/…………. del …/…/…….

ai sensi dell’art. 1, comma 3 D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116

 

Verbalizzanti: [qualifica, nome e cognome]; Parte:

Operatore: [lo stabilimento, il deposito di prodotti alimentari, il punto vendita] sito in [indirizzo della sede visitata] della ditta [denominazione, sede legale e P. IVA 00000000000];

Responsabile legale: [nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale];

Personale che ha assistito alle operazioni: [cognome, nome, data e luogo di nascita, attuale luogo di residenza, codice fiscale, tipo ed estremi completi del documento esibito ed a che titolo presenzia alle operazioni].

In data [giorno, mese e anno] alle ore [… : …] i verbalizzanti in epigrafe, funzionari dell’Ufficio in intestazione, si sono recati presso la parte e dopo aver informato il Sig./la Sig.ra [cognome, nome], sopra identificato, che il motivo dell’ispezione è [obiettivo dell’ispezione: controllo giacenze, controllo etichettatura, ecc.], hanno accertato quanto segue [Descrizione dei fatti rilevati/constatati durante la visita ispettiva senza alcuna assertività positiva sui fatti stessi].

Eventuale descrizione dei locali e della merce, in particolare, indicare l’entità, la natura della merce, riportare se la merce è allo stato sfuso, imballata, confezionata, il materiale e la capacità totale dei contenitori; il formato delle confezioni, il peso unitario, indicarne l’ubicazione; descrivere e/o trascrivere tutte le indicazioni, informazioni, contrassegni, marchi, ecc presenti sui contenitori, sugli imballaggi, sulle etichette; indicare le condizioni di conservazione e, se la merce è posta in frigorifero, rilevarne la T°; ecc.]. 

[Indicare la titolarità e il valore della merce, gli eventuali documenti di entrata di acquisto, eventuali iscrizione a registro, eventuali lavorazioni, ecc. e, se possibile, allegare copia della documentazione] [Riportare se si procede al prelevamento di un campione]

 La/il [Descrivere l’irregolarità rilevata: ad es. la non conformità dell’etichettatura; il divieto di detenzione del prodotto, la presenza del prodotto non risulta giustificata da idonea documentazione amministrativo-contabile: registri, documenti commerciali, ecc.] costituisce violazione alle disposizioni di cui all’art. [indicare  i riferimenti delle norme che si assumono violate] per la quale l’art. [indicare l’articolo che prevede la sanzione per le norme che si assumono violate] prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da [indicare i limiti edittali della sanzione o importo fisso o proporzionale].

 Considerato che sussistono le circostanze previste dall’art. 1, comma 3, del Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 116, trattandosi di violazione di norme in materia agroalimentare, accertata per la prima volta e sanabile, per la quale è prevista l’applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria,

SI DIFFIDA

il sig. [nome e cognome, codice fiscale], nato a [comune e sigla della provincia di nascita] il [data di nascita] e residente in [via, numero civico, C.A.P., comune e sigla provincia di residenza], in proprio e quale responsabile legale della [denominazione ditta], ad adempiere, entro venti giorni dalla data del presente verbale, alle seguenti prescrizioni: [descrivere le prescrizioni individuate per sanare la violazione ...].

Al fine di verificare l’adempimento alle prescrizioni sopra indicate, l’interessato è tenuto ad inviare mediante PEC all’indirizzo [indicare l’indirizzo PEC dell’Ufficio territoriale], entro il predetto termine un’apposita dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite e contenute nel presente verbale di diffida, indicandone i riferimenti [numero e data riportati in intestazione] ed allegando la seguente documentazione [se ritenuto necessario si può chiedere di allegare foto, documenti commerciali, esemplari delle nuove etichette, etc]. In tal caso l’interessato non deve procedere al pagamento di alcuna sanzione amministrativa. Lo scrivente Ufficio si riserva di verificare la veridicità della suddetta dichiarazione.

In alternativa,  l’interessato, sempre entro il precitato  termine, può chiedere la disapplicazione della diffida optando per la contestazione della violazione accertata. Tale richiesta deve essere inoltrata mediante PEC all’indirizzo [indicare l’indirizzo PEC dell’Ufficio territoriale]. In tal caso è comunque ammessa la facoltà di avvalersi del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge 689/81, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di contestazione e della riduzione prevista dall’articolo 1, comma 4 del D.L. 91/2014, convertito in L. 116/2014, se il pagamento avviene entro cinque giorni dalla suddetta notifica.

Qualora entro il termine di 20 giorni dalla data del presente verbale non pervenga all’Ufficio territoriale, nelle modalità sopra descritte, né la dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite né la richiesta della disapplicazione della diffida, si procederà ad effettuare la contestazione della violazione accertata, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l’esclusione dell'applicazione dell'articolo 16 della medesima legge. 

Si allegano al presente atto: [elencare, numerare e sottoscrivere l’eventuale documentazione da allegare al verbale specificando se in copia o in originale: documenti di trasporto, fatture e pagine di registri, etichette, fotografie della merce, ecc.].

In proposito il Sig /la Sig.ra [nome e cognome] dichiara [riportare le eventuali dichiarazioni rilasciate dalle persone presenti alle operazioni con l’indicazione se le stesse sono state rilasciate in maniera spontanea o a domanda, in tal caso va indicata anche la/e domanda/e posta/e].

Il presente verbale, redatto in quattro copie, viene letto e firmato dai Verbalizzanti e dalla Parte [in caso di rifiuto di sottoscrizione indicarne la motivazione]. Del presente verbale, [anche se non sottoscritto dalla parte], si rilasciano due copie al Sig/alla Sig.ra [nome e cognome] che riceve in nome e per conto del Sig./della Sig.ra [cognome e nome,], responsabile legale della ditta [denominazione ditta] e della medesima ditta [denominazione ditta].

 

Chiuso in data e luogo sopra indicati, alle ore … : …. 

                LA PARTE                                                                     I VERBALIZZANTI