Invecchiamento in legno – Art. 35, comma 2, lettera b), della legge n. 238/16.
Si riscontra l’istanza con la quale codesto ufficio PREF III ha posto il quesito in merito all’applicazione della disposizione menzionata in oggetto, concernente le condizioni per l’invecchiamento obbligatorio delle partite dei vini a DOP/IGP.
Detta norma, in particolare, prevede che, fatte salve le misure più restrittive contenute negli specifici disciplinari, il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio è riferito ad alme- no l’85% della relativa partita di prodotto.
AI riguardo, la scrivente concorda piena- mente con l’interpretazione formulata da co- desto ufficio con la nota in riferimento e ritiene conformi alla citata normativa le esemplificazioni operative contenute nella richiamata nota.
Quesito.
Sono pervenute a questo ICQRF alcune richieste di chiarimenti in ordine al campo d’applicazione della disposizione menzionata in oggetto, con la quale è stata fissata la porzione minima, nella misura dell’85% (1), della partita di prodotto a DOP/IGP per la quale è richiesta l’osservanza delle specifiche disposizioni dei relativi disciplinari in materia di periodo minimo d’invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o altro materiale.
In proposito, è stato evidenziato che non sembrano ricadere nel predetto campo d’applicazione:
• le partite di prodotti DOCG, non sottoposte a taglio, il cui disciplinare prevede l’integrale invecchiamento, effettuato in parte in contenitori in legno (2); in tal caso, com’è noto, i disciplinari in causa consentono che una piccola percentuale della partita, esclusivamente utilizzato per le colmature, possa derogare dal periodo obbligatorio di permanenza in legno;
• le partite di prodotti DO derivanti dal taglio di annate diverse, designate con la menzione riserva, per le quali sia la precedente che l’attuale specifica regolamentazione(3) hanno espressamente previsto la conformità rispetto al menzionato requisito per la totalità della partita in questione.
Invece, sembrano ricadere nel predetto campo d’applicazione le partite dei menziona- ti vini DOCG che derivano, in mancanza di un espresso divieto del disciplinare oppure in pre- senza di apposita previsione dello stesso, dal taglio d’annata. Ci si riferisce, in particolare, al cosiddetto «taglio migliorativo», cioè al taglio di un’annata meno recente, dichiarata nell’etichettatura, con una più giovane, la quale ultima, peraltro, al momento dell’immissione in consumo, potrebbe non aver completato il periodo minimo d’invecchiamento obbligatorio, in particolare per quanto riguarda la permanenza in legno.
Pertanto, sembra corretto ritenere conforme alla disposizione menzionata in oggetto, che la partita di prodotto a DOCG immessa al consumo sia costituita:
• per un quantitativo pari almeno all’85%, dal vino dell’annata dichiarata in etichettatura con- forme alle disposizioni del relativo disciplinare in materia di periodo minimo d’invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o altro materiale;
• per la restante porzione, fino al massimo del 15%, dalla somma del quantitativo dell’annata aggiunta con il «taglio migliorativo» e delle menzionate colmature.
Per maggiore chiarezza si espone il seguente esempio. Una partita di 100 hl di Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2014 è stata invecchiata in legno per il periodo obbligatorio minimo di 24 mesi previsto dal disciplinare, salvo una piccola quantità pari al 4%, utilizzata per le colmature. La predetta partita viene sottoposta al taglio (migliorativo) con un Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016, che non ha subito alcun invecchiamento in legno. Conformemente all’art. 35, comma 2, lettera b), della legge n. 238/16, almeno l’85% della partita finale (annata 2014 + annata 2016), sottoposta alla certificazione, dovrà aver effettuato un invecchiamento in legno pari a 24 mesi: pertanto, al fine di corrispondere ai requisiti normativi, il quantitativo di Vino No- bile di Montepulciano 2016 utilizzabile sarà al massimo pari a 12,94 hl.
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(1) In merito sono fatte salve le disposizioni più restrittive dei disciplinari.
(2) Si citano, ad esempio, le DOCG Brunello di Montalcino, Carmignano, Vino Nobile di Montepulciano, Montecucco Sangiovese e Montefalco Sagrantino.
(3) Art. 6, comma 3, del D.lgs n. 61/10 - art. 31, comma 3, della legge n. 238/16.