Etichettatura dei prodotti biologici a marchio.
Con nota n. 72969 del 9 ottobre 2017 lo scrivente ufficio ha richiesto alla Commissione UE ulteriori chiarimenti sull’argomento in oggetto.
I servizi della Commissione UE hanno riscontrato la suddetta richiesta con nota n 730141 del 7 febbraio 2018 confermando le disposizioni di cui alla nota RIPAC n. 2012-01.
Ne deriva che qualora un distributore affidi a terzi l’etichettatura del proprio prodotto a marchio, nell’etichetta dello stesso deve obbligatoriamente comparire il codice dell’organismo di controllo dell’operatore che ha effettuato l’attività di etichettatura. Diversamente, riportare in etichetta esclusivamente il codice dell’organismo di controllo del distributore a marchio non risulta in linea con quanto previsto dall’articolo 24 del reg. n. 834/07.