«Mosto muto» – Corretta designazione sul registro dematerializzato e sui relativi documenti di accompagnamento MVV – Richiesta di parere.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, di pari oggetto, che si allega per conoscenza.
Al riguardo, si condivide quanto in essa con- tenuto e, pertanto, si fa presente che, allo stato della normativa vigente:
• la regolare designazione sui documenti di accompagnamento e sul registro telematico di un mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante l’aggiunta di dosi appropria- te di SO2 è «mosto mutizzato con SO2»(1),
• ai sensi dell’art. 13, comma 7, del D.m. 2 luglio 2013, il responsabile della cantina destinataria del prodotto o un suo delegato, all’atto della ricezione del prodotto e prima di prenderlo in carico sui registri deve accertare la regolarità del trasporto e del documento di accompagnamento, in particolare per quanto attiene la natura merceologica e la sopra menzionata designazione del prodotto.
Si chiede di darne ampia diffusione a tutto il personale ispettivo e dei laboratori interessato.
ALLEGATO
Quesito
L’impiego di anidride solforosa è una pratica enologica consentita al punto 7 dell’allega- to 1A del reg. n. 606/09; il relativo limite d’uso è previsto solamente sul prodotto immesso in commercio. Per i prodotti a monte del «vino», invece, è consentita, al punto 8 del medesimo allegato 1A, la pratica enologica della «eliminazione dell’anidride solforosa con procedimenti fisici» (effettuata tramite «desolforatori»).
Nel l’ambito della predetta normativa, la filiera viticola «uva-mosti» ricorre ampiamente, anche tra operatori diversi ubicati principalmente nelle regioni Puglia e Romagna, alla commercializzazione di «mosti muti», detenuti come tali presso gli acquirenti per essere successivamente desolforati «alla bisogna» per l’ottenimento di mosti destinati ad essere fermentati oppure destinati alla fabbricazione di mosti cotti (anche per ABM IGP), di succhi di uva (anche concentrati) e/o di mosti concentrati (compreso i rettificati).
Tale filiera presenta notevoli «elementi di rischio» quali, potenzialmente, le illecite fermentazioni «fuori periodo» di mosti desolforati (fatta salva la normativa attualmente in evoluzione), l’illecito utilizzo di «anidride solforosa» in dosi massicce nella filiera dei «succhi di uva biologi- ci» ed altro ancora.
È dunque evidente l’importanza di tracciare correttamente, anche attraverso il «registro de- materializzato» e i relativi documenti di accompagnamento, il «mosto muto» al fine di individuare con maggiore facilità i punti critici della filiera sopra descritta.
La normativa comunitaria non definisce in alcun modo il «mosto muto»; tuttavia, l’art. 47, paragrafo 1 lettera j) del regolamento n. 436/09 rimanda agli Stati membri la possibilità di «(...) stabilire norme supplementari o prescrizioni più rigorose per la tenuta e il controllo dei registri;»
Inoltre, l’ultimo comma del medesimo arti- colo 47, paragrafo 1, stabilisce che «nel caso di cui alla lettera j), gli Stati membri possono, in particolare, prescrivere la tenuta, nei registri, di conti distinti per i prodotti da essi definiti (...)».
In ambito nazionale, l’art. 11 comma 3 della legge n. 238/16 definisce, per la prima volta a livello normativo, il «mosto muto» quale «mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dal- le disposizioni vigenti». L’utilizzo di «anidride solforosa» in dosi massicce tali da impedire la fermentazione alcolica è, come già detto, una pratica enologica frequentemente utilizzata.
Il decreto n. 293/15 e in particolare la «guida alla tenuta del registro telematico» (che reca peraltro espressamente, su ogni pagina, il riferimento all’articolo 1-bis, comma 5 del D.l. n. 91/14 quale «fonte normativa»), individua, con il codice 13, la categoria «mosto mutizzato con SO2» nell’ambito delle codifiche adottate, pre- vedendo per tale prodotto un proprio «conto distinto» ovvero una «giacenza separata».
Richiesta di parere:
Tutto ciò premesso, questo ufficio ritiene che il «mosto muto», stante la normativa comunitaria e nazionale sopra citata, debba essere obbligatoriamente tracciato con tale designazione sul registro dematerializzato con la voce «mosto mutizzato con SO2», generando apposita «giacenza separata», pena la sanzione amministrativa di cui all’art. 78 comma 4 della legge n. 238/16.
Analogamente, si ritiene che anche i documenti di accompagnamento MVV utilizzati per il trasporto di «mosti muti» debbano recare espressamente tale designazione (completata ovviamente dalle altre indicazioni obbligatorie e/o facoltative previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale); ciò al fine di «interfacciare» correttamente il documento stesso con il «registro dematerializzato».
Tale aspetto assume anche rilevanza sui controlli autostradali di prodotti sfusi movimentati in cisterne da sud verso nord, laddove si riscontra in maniera quasi sistematica l’omissione di tale designazione (mosto muto) sul documento stesso. La generica dicitura «contiene solfiti» (peraltro non obbligatoria ai sensi del reg. n. 1169/13 sui documenti di accompagna- mento dei prodotti sfusi ancorché con contenuto di SO2 superiore a 10 mg/litro), non può sostituire l’indicazione «mosto muto» che designa invece correttamente un prodotto la cui fermentazione alcolica è stata impedita mediante la pratica enologica della «solfitazione».
L’obbligo di indicare anche sul documento di trasporto MVV la designazione «mosto muto» scaturisce, a parere di questo ufficio, dall’applicazione del più volte citato art. 47 paragrafo 1 lettera b) del reg. n. 436/09 che stabilisce: «Gli Stati membri possono (...) esigere indicazioni complementari per i documenti destinati a scortare i trasporti dei prodotti vitivinicoli ottenuti sul loro territorio, nella misura in cui dette indicazioni sono necessarie per il controllo».
In questo caso, la norma nazionale di riferimento è l’allegato II (Istruzioni per la redazione del documento MVV) del decreto n. 7490 del 2 luglio 2013 laddove viene stabilito che: «La designazione del prodotto è riportata utilizzando una dicitura conforme alle norme europee e nazionali che lo descrive nella maniera più precisa»; la norma nazionale che lo descrive in maniera più precisa è, si ripete, l’art. 11 comma 3 della legge n. 238/16 che definisce il «mosto muto».
La verifica della correttezza formale del documento MVV circa l’indicazione della designazione «mosto muto» (se dovuta) spetta sia allo speditore, sia al destinatario all’atto della ricezione del prodotto e prima che il medesimo venga preso in carico sull’apposito registro, ai sensi dell’art. 13 comma 7 del già citato decreto 2 luglio 2013.
Al fine di divulgare una adeguata informazione sull’intero territorio nazionale, con parti- colare riguardo alle regioni Puglia e Romagna, circa la corretta compilazione dei documenti di accompagnamento e relative annotazioni sul registro, si ritiene necessario un autorevole chiarimento da parte di codesta amministrazione centrale sugli aspetti sopra prospettati. Aspetti che riguardano anche i laboratori nel momento in cui un «mosto di uva» prelevato nel corso di un trasporto sia sottoposto ad analisi.
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(1) Combinato disposto di cui: all’art. 47, paragrafo 1, lettere b) e j) ed ultimo comma, dell’allegato VI, sez. B., punto 1.1. del reg. n. 436/09; art. 11, comma 3, della legge n. 238/16; allegato II del D.m. 2 luglio 2013, in particolare il primo periodo e il secondo periodo, lettera a), delle istruzioni per la compilazione della casella 17p; art. 1, comma 2, lettera o), art. 8, comma 5, e allegato I, primo periodo del D.m. 20 marzo 2015, n. 293 e specifiche tecniche adottate, in particolare, con l’art. 3, comma 2, del D.d. n. 421 del 31 marzo 2016 (guida rapida alla tenuta del registro di carico e scarico vitivinicolo e codifiche adottate dal registro di carico e scarico vitivinicolo).