Regime della distillazione delle vinacce e delle fecce presso distillerie autorizzate e dell’attestazione di consegna: art. 13 commi 2 e 3, della legge n. 238/16 – D.m. 27 novembre 2008.
In riferimento al quesito formulato da code- sta distilleria, in merito all’argomento in oggetto, si fa presente quanto segue.
L’articolo 13, della legge n. 238/16, che riprende sostanzialmente quanto già disciplinato dall’articolo 14, della legge n. 82/06, introduce, alcune innovazioni, tra le quali una deroga al «diretto avvio», consentendo la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico. A tale riguardo, la nota dell’ICQRF n. 1522 del 30 dicembre 2016: «prime disposizioni operative per l’applicazione della legge n. 238/16 – testo unico sul vino» evidenzia questo aspetto. Inoltre, lo stesso all’articolo 13 della pre- detta legge, nel disciplinare gli aspetti inerenti l’eliminazione delle fecce e delle vinacce, fa riferimento esclusivamente alle «distillerie riconosciute» e agli «utilizzatori di sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico». Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, l’ipotesi avanzata da codesta distilleria relativamente al coinvolgimento nel processo di cessione dei sottoprodotti della vinificazione, di una società commerciale, diversa da una distilleria riconosciuta, si configura come una gestione non conforme alla normativa vigente.