Trasmissione telematica delle planimetrie per cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri (legge 12 dicembre 2016 n. 238, articolo 9, comma 2).
La disposizione richiamata in oggetto pre- vede che i titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, non obbligati a presentare la planimetria all’agenzia delle dogane e dei monopoli, devono trasmettere all’ufficio territoriale dell’ICQRF la planimetria dei locali dello stabilimento e del- le relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l’ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.
Al riguardo, ai fini della semplificazione dell’obbligo in questione, è stata predisposta un’apposita funzionalità nel registro telematico vitivinicolo, che consente l’acquisizione della planimetria in formato grafico, unitamente alla registrazione dei recipienti (codice alfanumerico identificativo e relativa capacità).
Per le modalità di trasmissione telematica della planimetria si rinvia alla «guida alla tenuta del registro telematico» all’apposito capitolo «3.3 Gestire i vasi vinari e le planimetrie» (§ 3.3.6 Gestire le planimetrie).
La trasmissione telematica della planimetria assolve all’obbligo di presentazione previsto dalla norma solo qualora siano rispettate le indicazioni contenute nella guida precitata.