Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 11-12-2014
Numero provvedimento: 4304482
Tipo gazzetta: Nessuna

Utilizzo dei mosti concentrati rettificati solidi (MCR).

La ringrazio della Sua lettera del 3 settembre 2014 (vostro riferimento: 0004975 - nostro riferimento: Ares(2014)2893219) relativa all’utilizzo dei mosti concentrati rettificati solidi (MCR). 

Lei giustamente afferma che l’articolo 25, lettera b), punto i), primo trattino, del regolamento n.436/09 andrebbe chiarito in modo da tener conto del caso specifico del mosto solido. Una possibilità sarebbe quella di considerare che la quantità massima di mosto solido esente dall’obbligo di essere corredato da documenti di accompagnamento fosse di 5 kg rispetto ai 5 litri per la forma liquida dei mosti concentrati rettificati.Tale chiarimento andrebbe fatto nell’ambito del prossimo processo di conversione del regolamento n. 436/09 in un Atto delegato e di esecuzione. 

Per quanto riguarda il metodo di valutazione del titolo alcolometrico potenziale dei mosti concentrati rettificati, vorrei attirare la Sua attenzione sulla definizione di questo prodotto, il quale include alcune caratteristiche che devono essere rispettate dopo la diluzione in una soluzione di 25° Brix (regolamento n. 1308/13, allegato VII, parte II, punto 14, lettera b), iii)). Inoltre, l’articolo 80, paragrafo 5, del medesimo regolamento stabilisce che, ove necessario, la Commissione adotti atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di analisi. In mancanza di un metodo di analisi nella legislazione UE, spetta agli Stati membri adoperare il metodo appropriato e sembra perfettamente appropriato ricorrere al metodo messo a punto dall’OIV.

Infine, nell’allegato VIII del regolamento n. 1308/13, il punto B.2 è diventato obsoleto in quanto l’aiuto non esiste più. La restrizione, pertanto, non è più applicabile. 

Mi permetto di ricordarle infine che qualsiasi interpretazione della legislazione UE da parte dei servizi della Commissione europea lascia impregiudicata un’eventuale decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea che è la sola competente a giudicare la validità e l’interpretazione della legislazione adottata dalle istituzioni dell’Unione.