Tenore di anidride solforosa nel mosto di uve parzialmente fermentato.
Ringrazio per la sua lettera del 9 ottobre 2014 relativa all’utilizzo dell’anidride solforosa e ai relativi limiti nella produzione di mosto di uve parzialmente fermentato.
Il regolamento n. 606/09 fissa all’allegato I B i limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa dei vini liquorosi e dei vini spumanti, ma non prescrive limiti per tutte le altre categorie di prodotti vitivinicoli elencati nell’allegato VII, parte II.
Lo stesso regolamento prevede tuttavia, all’allegato I B, sezione A, punto 2, deroghe specifiche per alcuni tipi particolari di prodotti, ossia per i vini con un tenore di zuccheri pari o superiore a 5 g/l. Per tali prodotti sono fissati i limiti di 200 mg/l per i vini rossi e 250 mg/l per i vini bianchi e rosati.
Per quanto riguarda il prodotto «mosto di uve parzialmente fermentato», dato che il suo tenore di zuccheri è superiore a 5 g/l, si può considerare che i limiti riguardanti il tenore di anidride solforosa applicabili siano quelli indicati all’allegato I B, sezione A, punto 2, del regolamento n. 606/09, ossia a) 200 mg/l per i vini rossi e b) 250 mg/l per i vini bianchi e rosati.
Qualsiasi interpretazione della legislazione dell’Unione europea lascia impregiudicate eventuali decisioni della Corte di giustizia, la sola competente a pronunciarsi in modo giuridicamente vincolante sulla validità e l’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione.