Documento di accompagnamento verso una distilleria.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, pervenuta tramite messaggio PEC, con la quale sono stati chiesti chiarimenti circa:
1) l’applicazione dell’art. 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), del reg. n. 2018/273, relativamente – alla sussistenza dell’esenzione dall’obbligo di emettere il documento di accompagnamento, nel caso del trasporto verso una distilleria, di fecce di vino ottenute da mosto mutizzato, la cui consegna non avviene in conto «prestazioni viniche»;
– al significato dell’espressione «alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto»;
2) la compilazione del documento di tra- sporto (DDT di cui all’art. 1 del Dpr n. 472/96) nel caso delle spedizioni di succo o mosto di 956 uva di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69, con- segnate a operatori non coinvolti nella vinificazione e, in particolare, circa l’inserimento delle informazioni relative alla loro descrizione, al co- dice NC e all’unità di misura della quantità (in peso o in volume).
Al riguardo, per quanto di competenza, sì fa presente quanto segue.
Per quanto riguarda il punto 1), si premette che, ai sensi dell’allegato II, parte IV, punto 8, lettere c) e d), del reg. n. 1308/13, per «fecce di vino» si intende il residuo che si deposita nei recipienti contenenti mosto di uve durante l’immagazzinamento o dopo un trattamento autorizzato oppure che è ottenuto dalla filtrazione o dalla centrifugazione di tale residuo(1).
Si fa presente, inoltre, che, con l’art. 4, commi 2 e 3, del D.m. del 2 luglio 2013, prot. n. 7490, è stata data applicazione alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 1, lettera a), punto v), primo trattino del reg. n. 436/09, disposizioni oggi contenute nel predetto art. 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), del reg. n. 2018/273.
Pertanto, si è dell’avviso che, anche nel caso delle predette fecce di vino provenienti da mosto mutizzato le quali circolino esclusivamente sul territorio nazionale e siano consegnate ad una distilleria riconosciuta, è consentita, in luogo di quella del documento di accompagnamento recante il codice MVV, l’emissione della specifica «bolletta di consegna», purché ciò avvenga conformemente alle modalità indicate dal già richiamato art. 4, commi 2 e 3, del D.m. del 2 luglio 2013, che devono considerarsi le «...condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale inizia il trasporto...».
Per quanto riguarda il punto n. 2), è opportuno premettere che l’art. 9, paragrafo 1, lettera c), del reg. n. 2018/273 prevede che non è richiesto un documento di accompagnamento nel caso di «...c) succo o mosto di uva di cui ai codici NC 2009 61 e 2009 69 consegnato a operatori non coinvolti nella vinificazione, se il prodotto è scortato da documenti commerciali...».
In proposito, codesta società ha specificato che, nello stabilimento di via Venezia n. 6 in Trebaseleghe (PD), produce mosto di uve e succo di uve.
In tal caso, quindi, per scortare il trasporto dei prodotti sopra menzionati spediti dal predetto stabilimento di codesta società presso un qualsiasi altro stabilimento in cui, analogamente, non sia posta in essere alcuna vinificazione, è necessario e sufficiente che sia emesso un documento commerciale.
Le norme dell’Unione europea non fissano particolari requisiti per la redazione dei predetti documenti commerciali, in particolare per quanto riguarda la descrizione dei beni: tuttavia, l’art. 9, paragrafo 2, del più volte citato regolamento, prevede che «...2. Quando il documento di accompagnamento non è richiesto, lo speditore deve essere in grado in qualsiasi momento di provare l’esattezza di tutte le informazioni iscritte nel registro delle entrate e delle uscite di cui al capo V o in altri registri previsti dallo Stato membro nel quale inizia il trasporto...».
Pertanto, nei predetti documenti commerciali:
– la descrizione della natura, della qualità e quantità dei beni trasportati, nonché l’unità di misura, devono corrispondere a quelle utilizzate nel registro telematico, in conformità alle disposizioni dell’UE e nazionali applicabili per i prodotti in questione(2);
– l’eventuale obbligo di inserire il codice della nomenclatura combinata per i trasporti verso l’estero potrebbe porsi in connessione con altri adempimenti richiesti dalla disciplina fiscale, segnatamente la compilazione degli elenchi delle cessioni di beni intracomunitarie: in tal senso, si rinvia all’avviso delle competenti agenzie fiscali.
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(1) Si veda anche l'allegato VIII, parte II, sez. D, punto 3, del reg. n. 1308/13.
(2) Nel caso della fattura e nel caso del DDT, questo è quanto già previsto, rispettivamente, dall’art. 21, comma 2, lettera g), del Dpr n. 633/72 e dall’art. 1, comma 3, del Dpr n. 472/96.