Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione
Data provvedimento: 16-02-2018
Numero provvedimento: 143
Tipo gazzetta: Nessuna

Utilizzo del ravvedimento operoso per dichiarazioni di produzione vitivinicola.

 

Si fa riferimento all’allegata nota del 9 febbraio 2018, con la quale alcune organizzazioni interprofessionali e associazioni di categoria operanti nel settore vitivinicolo hanno chiesto chiarimenti in ordine alle procedure da applicare per consentire agli operatori interessati di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 85 della legge n. 238/16, applicabile, in particolare, anche alle sanzioni amministrative previste dall’articolo 78 della stessa legge in materia di dichiarazioni vitivinicole.

Al riguardo, è opportuno prendere atto, preliminarmente, di quanto segue:

• l’articolo 16, paragrafo 1 del regolamento n. 436/09 ha stabilito che le dichiarazioni vitivinicole di raccolta e di produzione sono presentate entro il 15 gennaio di ogni anno e che gli Stati membri possono tuttavia fissare una data o date anteriori.

• per la corrente campagna 2017/2018, ai sensi del D.m. 14 novembre 2017, il termine per la presentazione delle di dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola è stato fissato al 15 dicembre 2017, mentre quello relativo alla messa a disposizione dei dati delle dichiarazioni stesse da parte dell’organismo di coordinamento AGEA e da parte degli organismi pagatori è stato fissato al 15 gennaio 2018;

• l’articolo 8, commi 1, 2 e 4, del D.m. n. 5811 del 26 ottobre 2015 (fatti salvi dall’art. 1, comma 2, del citato D.m. 14 novembre 2017), emanato d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, prevede, tra l’altro, che le modalità di presentazione delle citate dichiarazioni siano definite dall’organismo di coordinamento AGEA, fermo restando che la presentazione è effettuata esclusivamente per via telematica e che il relativo sistema è aperto dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno;

• l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii) del regolamento n. 436/09, in vista delle finalità connesse alla gestione del mercato richiamate nei consideranda (20) e (21), prevede che entro il 15 aprile, sia comunicato alla Commissione UE il risultato definitivo delle dichiarazioni di produzione per la campagna in corso;

• l’articolo 78 della legge n. 238/2016 prevede, tra l’altro, sanzioni amministrative pecuniarie per chiunque che, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta e di produzione, ovvero le effettua in maniera difforme;

• l’articolo 85 della medesima legge prevede l’applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso anche per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al citato articolo 78, da effettuarsi con le specifiche modalità indicate al comma 2.

Il presupposto per la realizzazione del ravvedimento operoso è da regolarizzazione delle fattispecie descritte dai commi 1, 2 e 3 del richiamato articolo 78, sanzionate amministrativamente.

Tale regolarizzazione implica una condotta del tutto spontanea da parte dell’operatore interessato, che deve poter provvedere in maniera autonoma a regolarizzare l’errore od omissione in cui è incorso e al successivo pagamento della sanzione. Ciò può avvenire solo richiedendo un nuovo inserimento dei dati delle dichiarazioni nel menzionato sistema telematico il quale, ovviamente, deve tenere traccia delle avvenute regolarizzazioni.

In tale contesto, appare evidente come l’ICQRF non può che rinviare alle determinazioni di competenza del dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale nonché dell’AGEA circa l’identificazione delle date poste a base della fattispecie sanzionata dall’art. 78 citato, nonché relativamente ai tempi utili di correzione delle dichiarazioni stesse, ovviamente in base alle fonti normative ammissibili per la dilatazione dei predetti tempi.

Premessa quindi la definizione suddetta, per quanto di competenza dell’ICQRF, anche in qualità di autorità sanzionatoria per le violazioni della legge n. 238/16, si ritiene che, in conformità con l’art. 85, comma 2, della legge n. 238/16, l’interessato/trasgressore debba:

1) rivolgersi, a seconda dei casi, ad AGEA o alla competente struttura regionale appositamente individuata, comunicando l’intenzione di avvalersi del ravvedimento operoso nonché una dettagliata descrizione degli errori e delle omissioni commesse, completate dal riferimento alle violazioni descritte dall’art. 78, commi 1, 2 e 3 della legge n. 238/16;

2) regolarizzare l’errore o l’omissione me-diante l’inserimento dei dati necessari nel sistema telematico;

3) effettuare il pagamento della sanzione amministrativa ridotta, entro il primo giorno lavorativo successivo all’avvenuta regolarizzazione, indicando nella causale gli stessi elementi di cui al punto 1);

4) comunicare il pagamento della sanzione ridotta all’ufficio ICQRF competente, con nota inviata a mezzo PEC o altro mezzo idoneo legalmente riconosciuto, unitamente alla quietanza del versamento effettuato.

In merito alle modalità di pagamento della sanzione amministrativa ridotta si precisa che: – l’art. 83, comma 2, della legge n. 238/16 dispone che tutti i pagamenti vadano effettuati mediante versamento presso le tesorerie dello Stato competenti per territorio; – il versamento della sanzione ridotta deve avvenire sul capo VIII, capitolo 2301(1).

Quanto sopra precisato ai punti 1) e 2) troverà applicazione anche nel caso che le autorità di controllo procedano all’accertamento delle menzionate violazioni e alla successiva diffida, in conformità con l’art. 1, comma 3 del D.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116; in tal caso, tuttavia, l’interessato, nel rivolgersi alla struttura appositamente individuata, dovrà far riferimento agli specifici atti redatti dall’autorità di controllo per l’ identificazione delle violazioni che intende regolarizzare.

Si fa presente che la procedura di ravvedimento operoso sopra descritta risulta essere già stata utilizzata da altri organismi pagatori.

 

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(1) L’elenco dei codici IBAN di riferimento è reperibile sul sito internet del ministero dell’Economia e delle Finanze.