Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 27-02-2017
Numero provvedimento: 2671
Tipo gazzetta: Nessuna

Richiesta parere in ordine a pratica enologica.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta, inviata anche alla società agricola in indirizzo, con la quale codesto ufficio, a seguito dell’analogo quesito della società medesima, ha chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità di utilizzare scaglie d’oro alimentare nella preparazione di un vino frizzante o di altre bevande.

Al riguardo, si fa presente che:

- in base al reg. n. 1333/08(1), l’oro è l’additivo appartenente alla categoria funzionale dei coloranti, individuato dal numero E 175(2) e, come tale, nell’ambito della categoria «14. bevande», di cui all’allegato II, parte D e parte E, del regolamento stesso, può essere esclusivamente utilizzato per la preparazione del liquore (cioè la bevanda spiritosa definita dall’allegato II, punto n. 32, del reg. n. 110/08(3)).

– ai sensi dell’art. 80, paragrafo 1, del reg. n. 1308/13 e del reg. n. 606/09, non è autorizzato l’impiego di coloranti nei prodotti vitivinicoli.

Si conferma, pertanto, che, come già rappresentato dall’ufficio ICQRF Sicilia, non è possibile impiegare il citato colorante nella preparazione di un vino frizzante o di qualsiasi altra bevanda, con l’unica eccezione, si ribadisce, del liquore.

Si precisa che, per quanto riguarda, in particolare, il vino frizzante eventualmente contenente il richiamato colorante, sono applicabili l’art. 80, paragrafo 2, del reg. n. 1308/13, l’articolo 10 del reg. n. 606/09 e gli articoli 24, comma 5 e 25, comma 3, della legge n. 238/16(4): il prodotto in questione, in quanto ha subito una pratica non consentita, non può essere detenuto a scopo di commercio né commercializzato ma deve, invece, essere denaturato con cloruro di litio(5) e distrutto.

 

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(1) Regolamento n. 1333/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo agli additivi alimentari.

(2) Le specifiche sono contente nell’allegato del regolamento n. 231/12 della Commissione del 9 marzo 2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento n. 1333/08 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3) Regolamento n. 110/08 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, alI’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento n. 1576/89 del Consiglio.

(4) Legge 12 dicembre 2016 , n. 238 Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

(5) Ai sensi dell’art. 90, comma 3, della legge n. 238/16, per quanto riguarda le modalità della denaturazlone continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 1032 del 31 luglio 2006.