Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 20-12-2017
Numero provvedimento: 18001
Tipo gazzetta: Nessuna

Art. 13, comma 3, della legge n. 238/16 – Cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.

 

 

Si fa riferimento alla nota n. 66-2017 dell’8 novembre 2017 di codesta società di pari oggetto, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle informazioni che devono essere indicate sul documento di accompagnamento delle fecce e delle vinacce che ne scorta il tra- sporto tra distillerie autorizzate e tra utilizzatori dei sottoprodotti a scopo energetico.

In particolare è stato chiesto se sul documento sia sufficiente segnalare la tipologia del prodotto ceduto e la provenienza italiana dello stesso o se sia necessario inserire informazioni aggiuntive.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Poiché si tratta di trasporti sul territorio nazionale di prodotti necessariamente allo stato sfuso, che avvengono tra le distillerie e tra gli utilizzatori già menzionati, deve essere comunque emesso il documento di accompagnamento mod. MVV, in conformità con le disposizioni di cui al capo Il del D.m. 2 luglio 2013(1): in particolare, il documento dovrà essere debitamente convalidato(2) nonché trasmesso in copia(3) agli uffici ICQRF competenti per territorio (vds. anche disposizioni per la convalida/trasmissione documento MVV tramite PEC(4)).

Per quanto riguarda la compilazione del documento e ai fini della tracciabilità si ritiene opportuno richiamare quanto indicato nella circolare 11/D, prot. n. 81267 R.U. DCAFC 6° del 21 luglio 2017 dell’agenzia delle dogane e dei monopoli:

«...Per quanto sopra esposto, i predetti registri C41 dei centri di raccolta trovano, attualmente, impiego sia per il regime di vigilanza fiscale dell’agenzia che per i controlli del pre- detto ICQRF. In particolare, per le finalità del Dichiarazioni Registri Documenti D.m. 28 gennaio 2016(5), concernente la rintracciabilità delle materie prime nei registri tenuti dai distillatori produttori di grappa, è necessario annotare nel predetto registro, oltre ai dati quali-quantitativi di competenza dell’agenzia per il calcolo delle rese all’atto del saggio e per le certificazioni della produzione, specifiche registrazioni separate per ciascun sottoprodotto della vinificazione, che consentano di risalire, anche tramite il relativo documento di accompagnamento, alle indicazioni geografiche e di qualità richieste dalla predetta disciplina di natura non fiscale. Nel dettaglio, trattasi delle indicazioni relative all’origine e alla provenienza delle materie prime, impiegate e, in particolare, alla varietà all’area geografica in cui sono state prodotte e vinificate le uve dalle quali sono state ottenute, al nome del vino a denominazione d’origine o a indicazione geografica della cui vinificazione costituiscono i sottoprodotti...»

Quanto sopra, ovviamente, vale qualora le vinacce/fecce siano destinate ad ottenere pro- dotti per i quali verranno utilizzate le informazioni «aggiuntive» relative all’origine e alla qualità presenti sul registro di carico e scarico tenuti dallo speditore e riportate sui documenti di accompagnamento da quest’ultimo emessi.

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(1) Si rinvia alla pagina: www.politicheagricole.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6610;

(2)   Si rinvia agli articoli 8, 9 e 10 del D.m. 2 luglio 2013;

(3)   Si rinvia all’art. 29 del reg. n. 436/09 e all’art 14 del  D.m. 2 luglio 2013;

(4) In conformità con le disposizioni dei D.d. n. 1021 del 17 giugno 2014 e n. 788 del 21 settembre 2015: si rinvia alla pagina: www.politicheagricole.it/flex/cm/ pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7752;

(5) Modifica del decreto 1° agosto 2011, n. 5389, recante disposizioni in materia di «attuazione dell’articolo 17 del reg. n. 110/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose – scheda tecnica della "Grappa"» (G.u. n. 31 del 8 febbraio 2016).