Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 18-10-2018
Numero provvedimento: 17898
Tipo gazzetta: Nessuna

Decreto 18 luglio 2018. Attività di vigilanza dei consorzi di tutela dei vini a DOP e IGP – Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza di mercato.

L’articolo 7 del decreto 18 luglio 2018 (di seguito decreto), entrato in vigore il 6 ottobre u.s., disciplina l’attività di vigilanza dei consorzi di tutela dei vini riconosciuti dal MIPAAFT che, a norma dell’art 41 della legge 238/16 (di seguito legge), in base alla rappresentatività, gli stessi possono svolgere:

– nei confronti dei soli associati (comma 1, lettera e);

– nei confronti e nell’interesse di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, anche non aderenti al consorzio stesso (comma 4, lettera e) – erga omnes.

Tale attività è svolta prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione e sotto il coordinamento dell’ICQRF.

Il coordinamento delle attività è affidato all’ufficio dell’ICQRF territorialmente competente per ogni singola DO o IG. Nel caso in cui la produzione della DO/IG ricada nel territorio di competenza di più uffici, l’ufficio competente è quello ove il consorzio ha la sede legale.

Il programma di vigilanza di mercato ha durata triennale (anni civili), è elaborato dall’ufficio ICQRF competente e dal consorzio, su proposta di quest’ultimo e sulla base del modello al- legato 1 alla presente circolare.

Si sottolinea che, per le attività in parola, i consorzi di tutela possono avvalersi esclusivamente di agenti vigilatori aventi qualifica di agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti dal MIPAAFT ed iscritti nel relativo albo, sezione B).

Al riguardo, l’art. 7, comma 15 del decreto, in relazione all’art. 41, comma 6, della legge, precisa che gli agenti vigilatori del consorzio di tutela, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza, devono procedere direttamente a contestare e notificare al trasgressore gli illeciti amministrativi accertati di cui all’art. 74 della legge (violazioni in materia di designazione e di presentazione).

Codesti uffici territoriali dovranno porre estrema attenzione, ai fini della sottoscrizione del programma di vigilanza di mercato e della successiva approvazione da parte della direzione generale PREF, nel verificare che il consorzio di tutela della DOP/IGP disponga di agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza iscritti al relativo albo nazionale, nella sezione B).

Condizione necessaria per l’approvazione dei programmi di vigilanza di mercato è la loro formale e sostanziale conformità al modello al- legato alla presente.

Ai sensi del comma 8 del decreto, i consorzi di tutela devono trasmettere entro il mese di marzo un rendiconto dell’attività svolta nell’anno precedente al competente ufficio territoriale dell’ICQRF. L’ufficio territoriale, a sua volta, invierà il rendiconto dell’attività svolta dal consorzio alla direzione generale PREF e per conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata per territorio.

Per la predisposizione del rendiconto, i consorzi di tutela dovranno utilizzare le tre schede allegate alla presente, in formato excel, nel- le quali sono riportati i dati relativi all’attività espletata nell’anno di riferimento. Tali schede saranno trasmesse all’ufficio territoriale com- petente unitamente ad una breve relazione descrittiva dell’attività svolta.

In particolare, le schede riguardano:

1) scheda numero 1: visite ispettive e campioni – vini a DOP e IGP;

2) scheda numero 2: visite ispettive e campioni dei prodotti composti/elaborati;

3) scheda numero 3: dettaglio delle irregolarità.

Si evidenzia che il D.m. 16 dicembre 2010, recante le precedenti disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela dei vini a DOP e IGP è stato abrogato dal decreto. Pertanto ogni precedente disposizione impartita ai sensi dell’abrogato decreto del 2010 deve intendersi superata.

Con l’occasione, nel rinviare ad un’attenta lettura del decreto in esame, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione di codesti uffici territoriali su alcune importanti novità di interesse dell’ICQRF introdotte dal decreto, e in particolare:

– l’articolo 15 che disciplina le modalità applicative delle sanzioni previste dall’articolo 82 della legge in caso di inadempienze dei consorzi di tutela, chiarendo che: «L’intimazione ad adempiere al consorzio» è effettuata dal DIQPAI. In caso di mancato adempimento nei termini pre- visti, l’ufficio territoriale competente dovrà pro- cedere all’accertamento e alla contestazione della violazione prevista dal medesimo articolo; – l’articolo 16 che disciplina l’«autorizzazione per l’utilizzo del riferimento della DOP o IGP sui prodotti composti, elaborati o trasformati». In particolare:

– solo il consorzio di tutela riconosciuto «erga omnes» può rilasciare l’autorizzazione di cui all’art 44, comma 9, della legge;

– l’autorizzazione è rilasciata a titolo gratuito, senza discriminazione e sulla base dei principi indicati dalla Commissione UE nella comunicazione 2010/C341/03 nonché dei criteri stabiliti dal DIQPAI e pubblicati sul sito del MIPAAFT, reperibili al link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pa- ges/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9795

– il consorzio può adottare un prospetto tariffario a carico dei soggetti autorizzati, per il rimborso dei costi sostenuti per l’effettuazione dell’attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni contenute nell’autorizzazione.

Si confida in una proficua collaborazione e si augura buon lavoro.

Il Capo dell’Ispettorato Stefano Vaccari

 

ALLEGATI

Allegato 1

Allegato 2