Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 08-08-2017
Numero provvedimento: 10687
Tipo gazzetta: Nessuna

Chiarimento su indicazione del taglio nei documenti di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli
in presenza di doppio vitigno.

 

Si fa riferimento alla nota sopra distinta di codesta associazione, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento in oggetto e, in particolare, se, nella casella 17.2.1.a del documento di accompagnamento MVV di un prodotto vitivinicolo sfuso designato, tra l’altro, con l’indicazione del doppio vitigno, debba essere indicato il codice «0» oppure debba essere riportato il codice «7».

In proposito, codesta associazione ha evidenziato che il codice (0) si giustificherebbe in virtù del fatto che è già stata apposta l’indicazione dei due vitigni.

Al riguardo, tenuto conto di quanto disposto dell’allegato VI, sez. B., punto 1.4., del reg. n. 436/09 e dall’art. 62 del reg. n. 607/09, nel concordare con l’avviso di codesta associazione, si fa presente quanto segue.

Nel caso di un prodotto designato, tra l’altro, con il nome di due o più varietà di vite (o i loro sinonimi), è prescritto dall’art. 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii) oppure dalla lettera d), del reg. n. 607/09 che il 100% del prodotto sia stato ottenuto da tali varietà.

Pertanto, in tal caso, è corretto indicare il codice (0) e non il codice (7), perché quest’ultimo fa riferimento ad un prodotto che è stato ottenuto mediante il taglio con un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata nella designazione. In altre parole, si è dell’avviso che il codice (7) è più correttamente indicato solo nel caso in cui il documento menzioni una sola varietà di vite per il prodotto scortato ottenuto mediante un taglio, posto che, solo in questo caso, è possibile, ai sensi dell’art. 62, paragrafo 1, lettera c), punto i) e della lettera d), del reg. n. 607/09, che tale prodotto contenga, al massimo fino al 15%, un prodotto proveniente da una varietà di vite diversa da quella indicata sul documento.

Quanto sopra è applicabile anche per quanto riguarda la tenuta del registro telematico.

Si ritiene opportuno precisare, tuttavia, che, anche nel caso in cui, nei documenti di accompagnamento o nel registro telematico, sia stato indicato il codice (7) in relazione ad un prodotto trasportato designato con l’indicazione di due o più vitigni ottenuto mediante un taglio, non può ritenersi violata alcuna norma, posto che l’indicazione del codice stesso segnala sia l’informazione veritiera relativa all’esecuzione del taglio, sia l’informazione relativa alle varietà di vite presenti che è, comunque, palesemente ricavabile dalla compresente indicazione delle stesse varietà nella casella 17p, effettuata in conformità a quanto previsto dalle citate disposizioni dell’art. 62 del reg n. 607/09 e dall’allegato VI, sez. B, punto 1.2., del reg. n. 436/09.