Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 24-03-2017
Numero provvedimento: 3984
Tipo gazzetta: Nessuna

Art. 14, comma 2, della legge n. 238/2016, detenzione e uso saccarosio in cantina.

Si fa riferimento alla nota sopra distinta di co- desta unione, di pari oggetto, con la quale, in relazione ad analoghi quesiti di aziende associate, sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle disposizioni per la detenzione e l’utilizzo del saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e degli altri prodotti consentiti dal regolamento n. 251/14.

In proposito, codesta Unione ritiene che l’articolo 14, comma 2, della legge n. 238/16, abbia introdotto una semplificazione operativa, essendo previsto che, nel caso degli stabili- menti cosiddetti «promiscui»(1), cioè da dove si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l’impiego dei prodotti sopramenzionati (in particolare del saccarosio), questi ultimi siano detenuti in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell’ufficio territoriale e dichiarati nella planimetria, ove prevista.

Al riguardo, richiamato quanto già chiarito nel commento al citato art. 14, con la circolare n. 1522 del 30 dicembre 2016, questo ispettorato, nel condividere quanto ritenuto da codesta unione, fa presente quanto segue.

Le nuove disposizioni dell’articolo 14, operando una semplificazione delle corrispondenti norme contenute nella legge n. 82/06, danno la possibilità, alle imprese titolari di stabilimenti «promiscui», di effettuare l’introduzione, la detenzione e l’impiego del saccarosio e degli altri prodotti menzionati in premessa, dettando le seguenti due condizioni affinché non siano violati i divieti di detenzione stabiliti dal successivo articolo 15:

– ogni lavorazione è comunicata all’ufficio territoriale entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione;

– i prodotti già menzionati sono esclusivamente detenuti, quando non estratti ed impiegati nelle lavorazioni comunicate in conformità con il precedente punto, in locali a ciò appositamente destinati, comunque accessibili al controllo dell’ufficio territoriale.

Deve ritenersi superata, quindi, la prece- dente impostazione secondo la quale l’introduzione e detenzione dei prodotti in parola nello stabilimento promiscuo era consentita solo in concomitanza con l’impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate oppure, nel caso del «magazzino controllato», con l’assistenza dei funzionari di questo ispettorato alle operazioni di apertura e chiusura del magazzino stesso nonché all’impiego nelle citate lavorazioni.

A completamento di quanto precede, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La condizione relativa alla detenzione del saccarosio e degli altri prodotti già menzionati nei locali a ciò appositamente destinati è indi- pendente dall’obbligo della presentazione della planimetria, ai sensi dell’art. 9 della citata legge; resta fatto salvo che, se il titolare dello stabilimento sia obbligato a presentare la planimetria, nella stessa devono essere anche indicati i locali di cui sopra.

Questi ultimi, inoltre, possono essere costituiti sia da uno o più vani chiusi sia da una o più porzioni o aree di un fabbricato. I vani chiusi, tuttavia, dovranno comunque rimanere accessibili ai controlli, mentre le porzioni o aree dovranno essere opportunamente delimitate, ad esempio mediante recinzione, per consentirne l’immediata identificazione. In tutti i casi sarà opportuno contrassegnare i locali in parola mediante apposito cartello recante il codice ICQRF dello stabilimento e la dicitura «locale destinato al deposito di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e dei prodotti consentiti dal regola- mento n. 251/14» o altre equivalenti.

Resta inteso che, il reperimento del saccarosio e degli altri prodotti sopramenzionati al di fuori dei predetti locali, in circostanze diverse da quelle strettamente funzionali per la ricezione e deposito nello stabilimento e l’impiego nelle lavorazioni preventivamente dichiarate, è idoneo a configurare la violazione del divieto di detenzione stabilito dal richiamato articolo 15.

Analogamente, deve ritenersi violato il richiamato divieto nel caso in cui siano reperiti nei predetti vani o aree i prodotti vitivinicoli. Resta inteso, infine, che le introduzioni, le estrazioni e le giacenze dei prodotti immagazzinati nei locali in parola devono trovare riscontro con quanto riportato nei registri telematizzati e nella documentazione giustificativa tenuta in conformità con le disposizioni del D.m. n. 293 del marzo 2015.

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(1) Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge n. 238/16 si intendono per stabilimenti «promiscui» quelli nei quali si effettua la preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini Iiquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento n. 110/08 e dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento n. 251/14.