Convalida documento vitivinicolo mediante PEC di cui al decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014: procedura di riserva nel caso di ritardo della ricezione del messaggio di notifica avvenuta consegna.
La sezione I dell’allegato al decreto dipartimentale n. 1021 del 17 giugno 2014(1), reca le istruzioni per l’applicazione dell’articolo 8 del D.m. 2 luglio 2013, concernente la convalida tramite PEC dei documenti vitivinicoli.
In particolare, il §3 della predetta sezione I prevede che la convalida mediante PEC del documento vitivinicolo si perfeziona soltanto quando sul retro del documento venga apposta la «marca prescritta» rappresentata dal testo del messaggio di notifica della ricevuta di avvenuta consegna (di seguito ricevuta) del messaggio di PEC per la convalida(2). Tuttavia, è stato segnalato all’ICQRF che in taluni casi la predetta ricevuta ritorna all’operatore soltanto dopo alcune ore dall’invio della PEC per la convalida, causando disservizi agli operatori vitivinicoli ritardando la partenza del trasporto.
Al fine di evitare ostacoli all’attività economica degli operatori, qualora la ricevuta non ritorni entro un’ora l’operatore, ferme restando le annotazioni da riportare in casella 18 (fronte del documento), annoterà nel retro del documento una dicitura del tipo «Non è arrivata la ricevuta di avvenuta consegna. Allego la PEC inviata».
Il trasporto partirà con il documento MVV e la stampa del messaggio di PEC per la convalida.
In seguito, se entro le 24 ore(3) successive all’invio del messaggio di PEC per la convalida l’operatore riceve:
• la ricevuta, attestante che l’invio della copia del documento MVV alla casella di PEC «AOO» degli uffici territoriali competenti è andato a buon fine, lo speditore non dovrà fare altro che allegare tale ricevuta alla propria copia del documento MVV e conservarlo in atti.
• un messaggio di notifica di mancata con- segna definitivo, l’operatore entro il primo giorno lavorativo successivo dovrà rinviare il messaggio PEC (con allegato l’MVV emesso) con le stesse modalità seguite nel primo invio. Nell’oggetto del messaggio PEC si dovrà aggiungere la seguente dicitura: «Reinvio PEC».
Qualora non si provvedesse secondo le modalità sopra indicate, la convalida non si considera effettuata.
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(1) L’allegato è stato sostituito dal decreto dipartimentale prot. 788 del 21 settembre 2015.
(2) Messaggio di «PEC per la convalida» si intende messaggio di PEC trasmesso agli indirizzi «AOO» degli uffici territoriali ICQRF competenti recante in allegato la copia del documento MVV da convalidare.
(3) Tempo limite massimo previsto dal gestore per l’invio al mittente di un messaggio di risposta.