Etichettatura bevande spiritose con ingredienti caratterizzanti in riferimento ad una DOP.
Si fa riferimento alla richiesta di chiarimenti prot. n. 10506 del 26 luglio u.s, di codesto ufficio territoriale, concernente l’oggetto, con la quale, in riferimento al liquore con «liquirizia di Calabria DOP» è stato chiesto se:
1. il consorzio abbia l’obbligo o la facoltà di stabilire la quantità di liquirizia da utilizzare per conferire al liquore una caratteristica essenziale;
2. nel caso in cui il consorzio stabilisca una quantità da utilizzare anche minima e tale da essere considerata «aroma» se diventi obbligatoria la specifica del «QUID»
Al riguardo si fa presente quanto segue.
• Il consorzio ai fini del rilascio dell’autorizzazione, può (ma non è un obbligo) dare talune prescrizioni minime sull’utilizzazione dell’ingrediente a DOP nel prodotto trasformato, basandosi anche sui principi stabiliti nella raccomandazione della CE.
• Per quanto concerne il secondo quesito, il ministero dello Sviluppo economico interessato della questione ha fatto presente che «premesso che [...] le caratteristiche dei liquori sono stabili- te da reg. 110/08 si ricorda che il liquore può essere prodotto con sostanze naturali o sostanze aromatizzanti identiche a quelle naturali senza nessuna distinzione. Il regolamento n. 1169/11 esclude, al momento, tutte le bevande alcoliche dall’impiego della indicazione degli ingredienti. [...]. L’esenzione dalla lista degli ingredienti non interferisce con la disciplina del quid. Se l’elemento caratterizzante è frutto solo dell’impiego di aromi, non vi è l’obbligo della dichiarazione del quid. Se invece la formulazione del prodotto è a base della sostanza caratterizzante evidenziata (in tutto o in parte, o attraverso il suo succo ...) la presentazione dovrà indicare anche la percentuale di presenza».
Si evidenzia che il chiarimento fornito dal suddetto dicastero vale indipendente dal fatto che il consorzio stabilisca o meno un quantitativo minimo dell’ingrediente a DOP.