Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Circolare
Data provvedimento: 23-05-2018
Tipo gazzetta: Nessuna

D.m. 20 marzo 2015, n. 293 – Registri dematerializzati – Delega alla tenuta del registro telematico alle imprese specializzate.

 

Pervengono a questo ispettorato richieste di chiarimenti in merito alla responsabilità di un’azienda che abbia dato mandato/delega ad un’impresa specializzata per la tenuta del registro vitivinicolo con le modalità telematiche, nel caso in cui detta impresa non abbia poi provveduto alle registrazioni nei tempi e nei modi previsti dal decreto citato in oggetto.

Ciò premesso, al fine di fornire i richiesti chiarimenti, è opportuno richiamare preliminarmente quanto sancito dall’articolo 3 della legge n. 689/81: «Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

Pertanto, affinché sorga la responsabilità a carico dell’autore dell’infrazione, è indispensabile che il comportamento attivo od omissivo sia a lui imputabile sotto il profilo dell’elemento soggettivo ed è necessario che in tale comportamento possa ravvisarsi almeno la colpa.

Nel caso in esame, l’art. 78, comma 4 della legge n. 238/16 dispone che «chiunque viola gli obblighi relativi... alla tenuta del registro vitivinicolo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 15.000...».

Alla luce della disposizione sopra citata, si ritiene che, seppure la tenuta del registro sia stata materialmente affidata ad un’impresa specializzata, come consentito dall’art. 28, comma 5, lett. b) del reg. n. 273/18 dell’11 dicembre 2017, la responsabilità dell’illecito in parola ricada comunque sull’azienda cui il registro si riferisce, in quanto è ad essa che il legislatore ha imposto l’obbligo della regolare tenuta del medesimo.

La responsabilità ricade, pertanto, sull’azienda che ha affidato ad un’impresa specializzata l’incarico della tenuta del registro e scaturisce dall’omesso o insufficiente esercizio del potere /dovere di vigilanza sull’operato del soggetto a cui è stato conferito mandato o delega (cd. «culpa in vigilando»).

Restano circoscritte alla sfera privatistica le azioni di rivalsa eventualmente avviate dall’azienda vitivinicola contro l’impresa specializzata per sanzioni irrogate a causa dell’irregolare tenuta del registro da parte dell’impresa medesima.

Ogni diversa, precedente indicazione in me- rito deve intendersi superata dalla presente.