Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM 911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti del PNS.
Per la proroga al 25 febbraio 2019, per la sola campagna 2018/2019, della data del 15 febbraio di cui al punto 7 della presente circolare, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto alla Misura Investimenti del PNS, vedi la AGEA circolare 15 febbraio 2019.
Organismo Pagatore AGEA
Ufficio Monocratico
Sede
All'Organismo pagatore AVEPA
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35131 PADOVA
All'Organismo pagatore AGREA
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40122 BOLOGNA
All'Organismo pagatore della Regione Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
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20124 MILANO
All'Organismo pagatore ARTEA
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Cittadella Regionale
Località Germaneto
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All'Organismo Pagatore ARPEA
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39100 Bolzano
All'Organismo Pagatore della P.A. di Trento APPAG
via G.B.Trener, 3
38100 Trento
All’Agenzia delle Dogane
All'Istituto Regionale della Vite e Vino
Area Coordinamento
Tel. 06.49499.1 – Fax 06.49499.770
Alla CONFCOOPERATIVE Fedagri
Alla ANCA / LEGACOOP
Alla AGCI
Alla Unione Italiana Vini
Alla FEDERVINI
Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
Al Coord.to CAA Liberi Agricoltori
Via Dessè, 2
00199 ROMA
Al Coord.to CAA
Liberi Professionisti
Via Carlo Alberto, 30
10123 TORINO
E p.c.
Al MiPAAF
- DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE EUROPEA
- DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Al Coordinatore Commissione Politiche Agricole
Regione Puglia
Assessorato risorse agroalimentari
Lungomare N.Sauro, 45/47
71100 BARI
Regioni e PP.AA.
Loro sedi
OGGETTO: Attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, e del DM 911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti del PNS.
1. PREMESSA
A decorrere dalla campagna vitivinicola 2016/2017, in attuazione dei regolamenti e del DM in oggetto, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e negli strumenti di commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese, la competitività, e riguardanti la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del regolamento, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale ed i trattamenti sostenibili.
2. DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO
L’allegato I del DM in oggetto riporta specifici criteri di demarcazione ed il relativo sistema di controllo finalizzati ad assicurare il divieto del doppio finanziamento definito dall’art. 43 del regolamento delegato e dall’articolo 27 del regolamento di esecuzione.
3. OPERAZIONI AMMESSE
L'Allegato II del DM riporta l’elenco dettagliato delle operazioni ammesse.
Non sono ammessi a finanziamento i soggetti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ovvero che presentino progetti di investimento di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi. Inoltre non beneficiano del sostegno le operazioni che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno ai sensi dell’art. 45 del regolamento 1308/2013.
4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Ai sensi dell’art. 3 del predetto DM, sono beneficiari della misura le microimprese, le piccole e medie imprese e nei limiti di quanto espresso dall'art. 5 commi 2 e 3 le imprese classificabili come intermedie, come grandi, nonché le organizzazioni interprofessionali (art. 157 del regolamento) compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (art 3 comma 2).
L’attività dei beneficiare deve essere almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; con l’esclusione dal contributo delle imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
Per le imprese classificate come intermedie ovvero che occupino meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, (per le quali non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell’Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE) il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta.
Qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificata come grande impresa (più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni), il livello di aiuto è fissato al massimo al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
Per le medesime imprese operanti in Regioni classificate come Regioni di convergenza, il contributo massimo erogabile è pari al 25% delle spese effettivamente sostenute.
Infine, ai fini dell’ammissibilità all’aiuto è necessario che codesti Organismi pagatori verifichino che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n.436/09.
5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE
La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui il soggetto presenti domanda/dichiarazione per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito, i produttori, a fronte di modifiche rispetto a quanto già risultante nel fascicolo, sono tenuti ad apportare preventivamente le necessarie variazioni al fascicolo stesso, ai fini dell’aggiornamento e della coerenza con le dichiarazioni rese.
Il fascicolo deve essere costituito presso l’Organismo Pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.
I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162, al fine di determinare i contenuti minimi, la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.
6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ DEFINITE DALLE REGIONI
Ai sensi del comma 5 dell’art. 2 del DM, le Regioni, attraverso loro determinazioni, definiscono se del caso: gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda; limitazione della percentuale del contributo erogabile; concessione dell’anticipo e relative percentuali; individuazione dei beneficiari dell’aiuto; esclusione o limitazione di alcuni prodotti di cui all’Allegato VII parte II del Regolamento; ammettere modifiche ai progetti approvati; definire la durata annuale o biennale dei progetti.
A tale scopo, le Regioni comunicano all’Organismo pagatore competente l’intenzione di avvalersi di tale possibilità, al fine di consentire al medesimo Organismo pagatore di attivare adeguate procedure di selezione.
7. DOMANDE DI AIUTO
Le domande, per beneficiare del premio, sono presentate all’Organismo pagatore competente e per conoscenza alla Regione.
Le domande contengono almeno i seguenti elementi:
1. nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
2. indicazione della durata annuale o biennale dell’investimento;
3. descrizione dell’investimento con l’indicazione delle singole operazioni che costituiscono l’investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
4. la dimostrazione che i costi dell’investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
5. il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l’investimento proposto;
6. la prova che il proponente non sia un’impresa in difficoltà (ai sensi dell’articolo del regolamento, non è concesso un sostegno ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà)
7. una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l’investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell’impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, e, se l’impresa si avvalga del criterio di priorità espresso al comma dell’art del DM, elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.
Gli Organismi pagatori nelle loro istruzioni operative, di concerto con le Regioni interessate, dovranno individuare le modalità per garantire il rispetto del punti 4), 5), 6) e 7).
Le domande devono essere presentate entro il 15 febbraio di ciascun anno fatta eccezione per la campagna 2016/2017 per la quale la domanda di aiuto è presentata entro il 7 aprile.
8. PROCEDURA DI SELEZIONE
Gli OP esaminano le domande presentate sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai punti 4, 6 e 7.
I punteggi sono attribuiti sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento e riportati nell’Allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea entro il 1 marzo 2017.
Tali criteri sono facoltativi, oggettivi e non discriminatori, sono basati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati dal PNS e si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio previsto all’articolo 36 del regolamento delegato (effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale, processi sostenibili da un punto di vista ambientale).
L’articolazione e la ponderazione dei criteri di priorità è attribuita dalle Regioni sulla base delle proprie esigenze territoriali preoccupandosi a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario.
Sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile assegnato a ciascuna Regione.
Nel caso di parità di punteggio viene utilizzato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane.
9. MISURA DEL SOSTEGNO
Il sostegno per gli investimenti materiali e/o immateriali è erogato nei limiti previsti dai commi 1 e 2 e 3 dell’articolo 5 del DM.
Le Regioni, motivando la decisione in apposito provvedimento, hanno facoltà di stabilire un limite massimo di contribuzione inferiore (comma 5 articolo 2 del DM).
10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO
L’aiuto viene erogato solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento globale proposto e dell’effettuazione del controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto come specificato nel successivo paragrafo 12. Tuttavia, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’art. 2 par. 9 del Regolamento (UE) n. 702/2014, l’aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole operazioni.
Qualora l’investimento proposto sia biennale, l’aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto.
I beneficiari possono chiedere il pagamento anticipato dell’aiuto concesso per un importo che non può superare l’80% del contributo UE. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al 110% del valore dell’anticipo.
Le Regioni, con proprio provvedimento, se del caso, stabiliscono l’eventuale concessione degli anticipi e fissano la percentuale massima erogabile nel rispetto del limite dell’80%.
Per l’ottenimento dell’anticipo, deve essere presentata apposita richiesta all’Organismo pagatore competente, corredata della predetta garanzia.
11. SPESE AMMISSIBILI
Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande ammissibili a finanziamento, ad eccezione di quelle indicate nel dell’articolo 5 comma m 8 e alle lettere a), b) e c), comma 9, del DM.
Le Regioni e gli Organismi Pagatori individuano eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità della spesa.
12. CONTROLLI
In sede di istruttoria, gli Organismi pagatori in indirizzo verificano:
l’ammissibilità della domanda secondo le specifiche definite dalla Regione interessata;
che i richiedenti siano in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009.
Le domande ammissibili sono inserite in una graduatoria finalizzata alla completa utilizzazione del plafond finanziario disponibile per ciascuna Regione, tenuto conto delle determinazioni adottate dalle Regioni medesime concernenti l’aiuto da erogare in relazione a ciascuna operazione, come stabilito dall’art. 5, comma 4, del DM.
Le operazioni relative all’investimento ammesso ad aiuto devono essere completate entro il termine ultimo del 31 agosto, e comunque prima dell’effettuazione del controllo in loco di cui appresso.
Codesti Organismi pagatori procedono all’effettuazione di un controllo in loco di tutte le operazioni contenute nella domanda, al fine di verificare che esse siano state effettivamente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell’aiuto.
13. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Gli Organismi pagatori devono comunicare alla scrivente Agenzia il numero delle domande ammissibili all’aiuto ed i relativi importi entro il termine del 15 giugno di ciascun anno ed al Ministero ed alle Regioni il numero di imprese beneficiarie, il volume totale dell’investimento, il numero di progetti annuali e biennali ed il numero di imprese che hanno introdotto nuovi prodotti, trattamenti o tecnologie entro il 30 ottobre.
14. UTILIZZAZIONE DEL PLAFOND ANNUALE PREVISTO NELL’AMBITO DEL PNS
In relazione all’esigenza di utilizzare completamente le risorse finanziarie annualmente disponibili, si fa presente che la spesa per un investimento annuale è imputata all’anno in cui è avvenuta l’erogazione, salvo i casi di mancato pagamento non dipendenti dal beneficiario in cui la spesa può essere imputata agli anni successivi, previa autorizzazione da parte della Regione.
Se per un investimento biennale è stato chiesto un anticipo su garanzia, come specificato al paragrafo 10, l’importo dell’anticipo è imputato all’anno in cui è stato erogato. Se non è stato erogato alcun anticipo, l’intero importo dell’aiuto è imputato all’anno in cui è avvenuta l’erogazione (cioè al secondo anno dell’investimento).
15. PENALITÀ
Si applica quanto definito all’art. 6 del DM.
IL DIRETTORE
R. Lolli